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Superbonus 110%, interventi riparazione o locali: quali sono, come definirli

Ricollegandoci ad una nuova risposta ad interpello del Fisco, vediamo di seguito come individuare gli interventi di riparazione e locale, e quali di questi possono accedere al Superbonus 110%.

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Come abbiamo visto mesi fa nell’articolo: “Sismabonus 110%: sì a riparazione e ripristino, nuovi chiarimenti”, è possibile accedere al Superbonus 110% (rango Sismabonus) per alcuni interventi cosiddetti “di riparazione o locali”.

Sappiamo che questa categoria di interventi comprende delle operazioni strutturali di “minore entità”. Ma quali sono nello specifico i lavori che possono essere classificati in questo modo, e come si fa a comprendere i limiti di tale definizione?

Ricollegandoci ad una nuova risposta ad interpello del Fisco, vediamo di seguito come individuare gli interventi di riparazione e locale, e quali di questi possono accedere al Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: villetta a schiera per ripristino e consolidamento

Il caso di oggi riguarda un contribuente intenzionato ad usufruire del Superbonus 110%, in termini di Sismabonus, per procedere con interventi volti “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” su un’unità immobiliare di proprietà.

L’immobile in questione è una villetta a schiera appartenente ad un complesso residenziale con più unità abitative, che è funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo dall’esterno. Il Comune di riferimento si trova in Zona 3 secondo la classificazione di rischio sismico aggiornata ad aprile 2021.

L’istante afferma che gli interventi saranno “di riparazione o locali”. Chiede dunque se il suo caso possa ritenersi idoneo ai fini dell’accesso al Sismabonus 110% o, in alternativa, al Sismabonus nella sua forma tradizionale (50%-85%).

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Interventi di riparazione o locali: i pareri della Commissione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 560 del 26 agosto 2021, ricorda quanto stabilito tempo fa dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n. 58 del 28/02/2017.

In un primo momento, con il documento protocollo n. 3600 del 7 aprile 2021, la Commissione aveva affermato come:

gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020”.

Successivamente, con il parere protocollo n. 7035 del 13 luglio 2021, la stessa Commissione ha chiarito come la realizzazione di interventi di riparazione o locali sia: “di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati.

Si spiega poi, più specificatamente, che tra questo tipo di interventi rientrano anche quelli:

volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale. In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, […] rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera” inclusi nell’elencazione esemplificativa su esposta”.

Ricordiamo che se, invece, si intende intervenire strutturalmente con interventi più significativi, sulle villette a schiera non sarà possibile, a meno che non si presenti un progetto unitario che riguardi l’intero complesso. Per approfondire, leggi: “Sismabonus 110: singole villette a schiera escluse dal beneficio

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Ulteriori chiarimenti dal CSLP

Qui però c’è da fare una precisazione. Gli interventi cosiddetti “di riparazione o locali”, così come descritti dal DM 17 gennaio 2018 al punto 8.4.1, sono i seguenti:

  1. Ripristino di parti ed elementi precisi dell’edificio che risultano danneggiati, al fine di riportare la struttura alla condizione di consolidamento in cui si trovava prima dell’accaduto;
  2. Miglioramento della capacità di resistenza e duttilità di specifiche parti o elementi, anche nel caso in cui non siano danneggiati;
  3. Interventi di consolidamento strutturale finalizzati ad impedire che l’edificio possa collassare;
  4. Modifica strutturale di porzioni limitate e specifici elementi, rispetto a quella che era la configurazione iniziale del fabbricato.

La CSLP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) però, in risposta ad un quesito posto dal CNI e dall’ANCE, ha chiarito come siano ammessi al Sismabonus 110% e al Sismabonus tradizionale unicamente gli interventi di riparazione e locali che troviamo nei primi 3 punti sopracitati.

Il quarto punto infatti, che prevede l’esecuzione di modifiche strutturali, è in realtà considerato come un intervento di maggiore entità. Gli interventi di riparazione e locali ammissibili al Superbonus 110% e al Sismabonus infatti devono essere mirati al solo ripristino dello stato precedente, oppure al consolidamento delle componenti strutturali già esistenti.

Leggi anche: “Superbonus, demolizione-ricostruzione con ampliamento: cosa sapere



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TAGS: ance, CNI, consolidamento, ripristino, sicurezza statica, sismabonus, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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