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Superbonus 110%: Fondazione conta come IACP? Le condizioni

Il Superbonus 110% è destinato agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico e, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ha ottenuto il rinnovo per tutti i beneficiari.

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Il Superbonus 110% è destinato agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico e, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ha ottenuto il rinnovo per tutti i beneficiari.

Per saperne di più, leggi: “Manovra 2022 è Legge: misure, incentivi, tutte le novità 2022

Tra i beneficiari del Superbonus 110%, come ormai ben sappiamo, rientrano anche gli IACP (Istituti Autonomi di Case Popolari), nonché gli enti che svolgono attività similari.

Anche le Fondazioni, nel caso operino per scopi analoghi, hanno la possibilità di beneficiare del maxi-incentivo. Tuttavia, ci sono delle condizioni imprescindibili da rispettare.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110%: Fondazioni sono assimilabili agli IACP?

L’argomento di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 807 del 13 dicembre 2021.

Qui l’istante è appunto una Fondazione che rappresenta di operare come “ente pubblico non economico” di servizi alla persona.

A quanto spiegato, la Fondazione sarebbe un’ex-IPAB (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza) e, essendo un ente pubblico, sarebbe soggetta al controllo della Corte dei Conti e al ricorso al giudice amministrativo, esattamente come gli IACP.

Per i motivi di cui sopra, l’istante chiede alle Entrate che le Fondazioni, in relazione all’utilizzo del Superbonus 110%, possano essere assimilate ai beneficiari di cui al comma 9, lettera c, dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero agli IACP ed enti simili.

A tal proposito, la Fondazione precisa inoltre che gli interventi da eseguire avrebbero come oggetto degli immobili ad essa affidati per conto del Comune, e che questi verrebbero gestiti in prevalenza al fine di soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie in stato di difficoltà economica, con la concessione di canoni agevolati.

Tali immobili, secondo quanto garantisce l’istante, rientrerebbero tra quelli configurabili come “alloggi sociali”, e quindi appartenenti al sistema di edilizia residenziale pubblica. Infine, con Protocollo allegato all’istanza, si evince che l’assegnazione degli alloggi avverrà come segue:

  • Il 75% saranno assegnati mediante bando pubblico;
  • Il 25% degli immobili restanti andranno a favore dei nuclei familiari o dei soggetti singoli che si trovano in situazione di emergenza abitativa.

In base alle condizioni descritte sopra, la Fondazione può essere riconosciuta allo stesso modo degli IACP e beneficiare quindi del Superbonus 110%?

Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove scadenze, tutte le modifiche 2022-2025

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Beneficiari IACP ed enti simili: le condizioni per il Superbonus

In risposta ai quesiti, l’Agenzia delle Entrate afferma che le Fondazioni, in presenza di alcuni requisiti obbligatori, possano essere considerate al pari degli IACP in riferimento al Superbonus 110%.

Il citato comma 9, lettera c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio infatti, ammette tra i potenziali beneficiari:

gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.

Come possiamo leggere, la normativa riconosce l’esistenza di diversi enti pubblici, che operano con scopi simili, ma che possono essere riconosciuti con denominazione differente.

In questo caso infatti, più che alla denominazione dell’ente (IACP, Fondazione, o altro), bisogna prestare attenzione ai requisiti necessari per rientrare in tale categoria ed usufruire del Superbonus 110%.

I criteri obbligatori da soddisfare sono principalmente due:

  1. Soggettivo, ovvero sono ammessi nella categoria gli IACP e tutti gli enti pubblici che operano con le stesse finalità degli IACP, senza obblighi riguardanti la denominazione;
  2. Oggettivo, perché gli interventi devono essere obbligatoriamente realizzati su immobili di edilizia residenziale pubblica, che siano di proprietà dello stesso ente oppure gestiti dallo stesso per conto del Comune.

Il Fisco fa presente però anche che, visto che la normativa ammette la presenza di criteri anche soggettivi, la verifica di ogni profilo va fatta singolarmente.

A tal proposito, si fa presente inoltre che, ai fini dell’ottenimento del Superbonus 110%, dalle verifiche condotte dovrà risultare il rispetto da parte dell’ente:

  • Di tutte le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
  • Delle disposizioni normative europee per quanto riguarda le società “in house providing”.

In conclusione il Fisco ritiene che, se la Fondazione dovesse soddisfare tutti i criteri descritti sopra, nonché tutti gli altri criteri generalmente obbligatori per beneficiare del Superbonus 110%, l’ente potrà usufruire del maxi-incentivo alle stesse condizioni degli IACP e simili.

Leggi anche: “Superbonus 110% per società “in house providing”: come funziona, chiarimenti



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TAGS: agenzia delle entrate, case popolari, IACP, interpello 807, IPAB, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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