Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto 2021, l’ente ENEA, con riferimento all’utilizzo del Superbonus 110%, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’intervento di coibentazione degli edifici e alla ripartizione delle spese con i SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto 2021, l’ente ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con riferimento all’utilizzo del Superbonus 110%, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’intervento di coibentazione degli edifici e alla ripartizione delle spese con i SAL (Stato Avanzamento Lavori).
Come sappiamo, l’installazione del cappotto termico, se copre oltre il 25% della superficie disperdente lorda e se porta all’edificio un miglioramento energetico di almeno 2 classi, è un intervento trainante, ovvero che può essere eseguito da solo. Se però la coibentazione non dovesse bastare per consentire all’immobile di raggiungere i sopracitati requisiti, a tale intervento si potranno legare congiuntamente anche uno o più interventi secondari (trainati).
Vediamo di seguito quali sono le novità riguardo la coibentazione degli edifici e la ripartizione in SAL per accedere al Superbonus 110%.
Sommario
L’avviso pubblicato dall’ENEA (consultabile qui), informa i contribuenti che:
Secondo quanto stabilito riguardo all’intervento di coibentazione degli edifici con il Superbonus, l’applicazione dell’incentivo per l’installazione del cappotto termico era finora concesso in caso di:
“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.
Come si può notare, requisito fondamentale per accedere al Superbonus 110% con l’intervento di coibentazione, era che le superfici inclinate (ovvero il tetto) delimitassero il volume riscaldato dall’esterno o da vani non riscaldati.
Ad oggi invece, con la novità introdotta da questo avviso, possiamo affermare che la coibentazione del tetto è ammessa se:
Il secondo punto esplicato dall’ENEA nell’avviso invece riguarda la ripartizione degli stati lavori in varie fasi, ovvero l’utilizzo dei SAL. Scegliere di usufruire del Superbonus 110% con SAL è un’opzione che spetta solo a chi usufruisce del bonus con una delle due opzioni alternative alla detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Optando per una di queste modalità, il beneficiario potrà scegliere di “monetizzare” da subito il suo credito d’imposta, a condizione che si conseguano un massimo di 2 SAL (oltre a quello conclusivo) per ogni intervento complessivo e che ogni SAL si riferisca almeno al 30% dei lavori eseguiti.
Per saperne di più, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
La spiegazione data dall’ENEA sull’utilizzo del Superbonus 110% con SAL riguarda l’usufrutto del maxi-incentivo per i lavori trainati sulle parti private. Si dispone che tali lavori, anche se conclusi solo parzialmente, potranno essere inseriti all’interno degli stati avanzamento lavori.
Leggi anche: “Superbonus 110%: i dati ENEA aggiornati al 31 agosto”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!