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Superbonus 110%: chiarimenti su coibentazione e SAL dall’ENEA

Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto 2021, l’ente ENEA, con riferimento all’utilizzo del Superbonus 110%, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’intervento di coibentazione degli edifici e alla ripartizione delle spese con i SAL (Stato Avanzamento Lavori).

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Ultimo Aggiornamento:

Con un avviso pubblicato sul sito ufficiale il 31 agosto 2021, l’ente ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con riferimento all’utilizzo del Superbonus 110%, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’intervento di coibentazione degli edifici e alla ripartizione delle spese con i SAL (Stato Avanzamento Lavori).

Come sappiamo, l’installazione del cappotto termico, se copre oltre il 25% della superficie disperdente lorda e se porta all’edificio un miglioramento energetico di almeno 2 classi, è un intervento trainante, ovvero che può essere eseguito da solo. Se però la coibentazione non dovesse bastare per consentire all’immobile di raggiungere i sopracitati requisiti, a tale intervento si potranno legare congiuntamente anche uno o più interventi secondari (trainati).

Vediamo di seguito quali sono le novità riguardo la coibentazione degli edifici e la ripartizione in SAL per accedere al Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: nuovo avviso dall’ENEA

L’avviso pubblicato dall’ENEA (consultabile qui), informa i contribuenti che:

  • le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
  • le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
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Coibentazione ammessa anche per copertura non disperdente

Secondo quanto stabilito riguardo all’intervento di coibentazione degli edifici con il Superbonus, l’applicazione dell’incentivo per l’installazione del cappotto termico era finora concesso in caso di:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.

Come si può notare, requisito fondamentale per accedere al Superbonus 110% con l’intervento di coibentazione, era che le superfici inclinate (ovvero il tetto) delimitassero il volume riscaldato dall’esterno o da vani non riscaldati.

Ad oggi invece, con la novità introdotta da questo avviso, possiamo affermare che la coibentazione del tetto è ammessa se:

  • Il tetto separa vani riscaldati dall’esterno;
  • Il tetto separa i vani non riscaldati dall’esterno, ma solo a condizione che non si esegua congiuntamente la coibentazione del solaio sottostante.
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Possibile inserire nei SAL i lavori trainati parzialmente conclusi

Il secondo punto esplicato dall’ENEA nell’avviso invece riguarda la ripartizione degli stati lavori in varie fasi, ovvero l’utilizzo dei SAL. Scegliere di usufruire del Superbonus 110% con SAL è un’opzione che spetta solo a chi usufruisce del bonus con una delle due opzioni alternative alla detrazione, la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Optando per una di queste modalità, il beneficiario potrà scegliere di “monetizzare” da subito il suo credito d’imposta, a condizione che si conseguano un massimo di 2 SAL (oltre a quello conclusivo) per ogni intervento complessivo e che ogni SAL si riferisca almeno al 30% dei lavori eseguiti.

Per saperne di più, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

La spiegazione data dall’ENEA sull’utilizzo del Superbonus 110% con SAL riguarda l’usufrutto del maxi-incentivo per i lavori trainati sulle parti private. Si dispone che tali lavori, anche se conclusi solo parzialmente, potranno essere inseriti all’interno degli stati avanzamento lavori.

Leggi anche: “Superbonus 110%: i dati ENEA aggiornati al 31 agosto



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TAGS: Cappotto termico, cessione del credito, coibentazione, edilizia, enea, SAL, sconto in fattura, stato avanzamento lavori, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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