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Superbonus 110%: accessibile solo per case riscaldate? Quasi sempre

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Il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico ammette unicamente immobili che possiedono un impianto di riscaldamento?

Generalmente si, questa è la regola generale. Col tempo però, sono stati riconosciuti validi ai fini dell’accesso all’Ecobonus 110% anche degli specifici casi per i quali non è necessario che l’abitazione risulti riscaldata, e quindi non viene richiesto neanche l’APE Convenzionale.

Vediamo quando il Superbonus 110% è accessibile per le case non riscaldate.

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Superbonus 110%: fabbricato non riscaldato per lavori di efficientamento energetico

L’Agenzia delle Entrate torna quindi a parlare dei casi degli immobili senza riscaldamento per i quali si intende usufruire del Superbonus 110%.

Nella risposta ad interpello n. 557 del 25 agosto 2021 viene mostrato il caso di un contribuente che risulta comproprietario con la moglie di un fabbricato in categoria catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito).

L’istante afferma di aver iniziato nel novembre 2020 dei lavori di ristrutturazione sull’immobile, con l’intento di trasformare il fabbricato in un’unità residenziale funzionalmente indipendente, dotata di accesso autonomo, e adibita all’abitazione del proprio nucleo familiare.

Il contribuente dichiara che, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, il fabbricato era adibito a stalla e a ricovero di attrezzi agricoli, era disposto su due piani e risultava aperto da un lato. L’immobile non era riscaldato, in quanto sprovvisto di impianto di climatizzazione, e in più si trova in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici.

L’istante vorrebbe, per i lavori edilizi in corso, usufruire del Superbonus 110% per conseguire interventi trainanti e trainati, volti all’efficientamento energetico dell’edificio, con successivo cambio della destinazione d’uso dalla categoria C/2 alla categoria A/2 (Abitazioni di tipo civile).

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Edifici collabenti senza APE: solo se è mai esistito l’impianto

Il Fisco, rispondendo alla richiesta del contribuente, ha disposto quanto segue.

Si ricorda innanzitutto che, come dicevamo, la regola generale per l’accesso al Superbonus 110% impone che gli interventi si conseguano su edifici già riscaldati (ovvero dotati di impianto di riscaldamento). Gli interventi, in tal caso, saranno ammissibili appunto solo per quanto riguarda i locali dell’immobile riscaldati.

Ovviamente, quando si conseguono interventi volti al risparmio energetico per i quali si intende beneficiare del maxi-incentivo, è necessario poi stilare l’APE Convenzionale (Pre e Post-interventi).

Con la Legge di Bilancio 2021 però, tali imposizioni sono state integrata con delle eccezioni. Qui si stabilisce infatti che potranno accedere al Superbonus 110%:

anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Viene dunque disposto che anche gli immobili che non possiedono l’APE possono accedere al maxi-incentivo con aliquota maggiorata. Ciò però solo se il fabbricato risulta sprovvisto del tetto o di uno o più muri perimetrali. E a condizione che, in seguito agli interventi, l’edificio raggiunga la Classe energetica A.

Per approfondire, leggi anche: “Superbonus 110%: edifici collabenti (F/2) sono ammessi, ecco quando

Attenzione però, perché questo non significa che quindi sono ammessi al Superbonus 110% anche gli edifici sprovvisti di impianto di riscaldamento. Infatti, gli edifici collabenti possono accedere al maxi-incentivo senza APE unicamente se si dimostra che, nel suo stato iniziale, l’edificio presentava un impianto di riscaldamento funzionale alla climatizzazione dell’edificio.

In caso contrario, e quindi se nel fabbricato oggetto di interventi non è mai stato presente alcun impianto adibito alla climatizzazione dell’edificio, sarà impossibile beneficiare del Superbonus 110%.

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In conclusione

Riepilogando quindi, gli immobili sprovvisti di impianto di riscaldamento funzionante e di APE possono accedere al maxi-incentivo solo se:

  • Sono sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali, ma in passato presentavano un impianto di climatizzazione;
  • Possiedono un impianto di climatizzazione non funzionante, che però può essere messo in funzione con degli interventi di ristrutturazione.

In ogni caso, è obbligatorio che dopo la fine degli interventi l’edificio rientri nella Classe energetica A.

L’istante in questione non può, dunque, accedere al Superbonus 110%, in quanto il fabbricato non ha mai posseduto un impianto di climatizzazione.

Leggi anche: “Superbonus 110% possibile se il condominio presenta unità F/3?



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TAGS: ape, APE Convenzionale, ecobonus, ecobonus 110, Edifici collabenti, riscaldamento, ristrutturazione, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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