Con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare del Sismabonus Acquisti, incentivo per il quale, lo sappiamo, prestare attenzione alle date è fondamentale.
Stavolta, il riferimento riguarda un documento obbligatorio molto importante ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, ovvero l’attestazione di conformità. Cosa accade se tale certificazione viene presentata in un momento successivo rispetto alla data di stipula dell’atto di compravendita?
Esistono anche qui le restrizioni riguardanti le tempistiche che si applicano all’asseverazione del rischio sismico, oppure le cose sono differenti? Esiste il rischio, in caso di attestazione tardiva, di perdere la possibilità di beneficiare del Sismabonus Acquisti?
Lo vediamo di seguito.
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Sommario
Nel quesito di oggi, l’istante è un soggetto che afferma di aver acquistato un’unità immobiliare, in comproprietà con il coniuge, da una società di costruzioni. Tale immobile, prima della compravendita, è stato oggetto di lavori antisismici che ne hanno comportato la demolizione e la ricostruzione con ampliamento della volumetria.
Il soggetto sostiene che la società che ha eseguito gli interventi abbia ottenuto il Permesso di Costruire in data 26 settembre 2018. Più di un anno dopo invece, in data 23 dicembre 2019, la ditta ha presentato presso gli uffici comunali SUAP l’asseverazione di rischio sismico necessaria ad attestare il miglioramento delle prestazioni strutturali dell’edificio rispetto allo stato precedente.
Riguardo alla stipula dell’atto di compravendita, il soggetto afferma sia avvenuta in data 29 maggio 2020. Da ultimo poi, in data 26 agosto 2020, il direttore dei lavori avrebbe presentato, sempre al SUAP, l’attestazione di conformità, necessaria a comprovare che gli interventi siano conformi a quanto stabilito nel progetto iniziale.
L’istante dunque, considerando che l’attestazione di conformità è stata presentata in un momento successivo rispetto alla data di stipula dell’atto di compravendita, chiede al Fisco se sia comunque possibile accedere al Sismabonus Acquisti.
A tal proposito, egli fa presente che l’unità immobiliare risulta ubicata in Zona di rischio sismico 3.
Advertisement - PubblicitàCon la risposta ad interpello n. 688 dell’8 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate dispone quanto segue.
In relazione al fatto che il soggetto sostenga che l’attestazione di conformità sia stata presentata in ritardo, in realtà tale considerazione risulterebbe errata.
Nelle disposizioni che regolamentano l’utilizzo del Sismabonus Acquisti infatti, riguardo all’attestazione di conformità, possiamo leggere che:
“Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”.
In sostanza, l’attestazione di conformità degli interventi rispetto a quanto stabilito nel progetto, deve esser presentata nel momento in cui si dichiara lo stato di fine lavori, e non contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Nello scenario presentato dall’istante non è chiaro quale sia la data di fine lavori, mentre l’attestazione è stata presentata in data 26 agosto 2020.
Si ritiene dunque che, se il termine di fine lavori e quello relativo all’attestazione dovessero coincidere, allora la società avrebbe rispettato le disposizioni che consentono all’acquirente di accedere al Sismabonus Acquisti.
Leggi anche: “Sismabonus 110% Acquisti: come funziona, quando è valido”
Advertisement - PubblicitàUna precisazione è doverosa anche per quanto riguarda l’asseverazione del rischio sismico, certificato che invece, per legge, andrebbe presentato nel momento in cui si deposita la richiesta del titolo abilitativo.
Tuttavia, anche in questo caso, di recente la normativa è stata aggiornata. Con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, il Fisco ha chiarito infatti che il Sismabonus Acquisti spetta anche:
“agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione […] non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo”.
È diventato dunque possibile accedere all’incentivo anche nel caso in cui l’asseverazione di rischio sismico venga presentata successivamente alla richiesta del PDC.
Attenzione però, tale concessione riguarda esclusivamente le pratiche relative agli immobili in Zona 2 e 3 per le quali le procedure autorizzatorie (e quindi la richiesta del titolo edilizio) siano iniziate tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.
Questo in quanto, prima del maggio 2019, le Zone 2 e 3 erano ancora escluse dalla possibilità di accedere agli incentivi volti alla riduzione del rischio sismico (quali Sismabonus e Sismabonus Acquisti), e ciò è andato a ricadere poi anche sul Superbonus 110% (ramo Sismabonus).
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017”
In ogni caso però, in riferimento a tali soggetti, l’asseverazione dovrà essere depositata presso gli uffici dello Sportello Unico entro e non oltre:
Per ulteriori chiarimenti, leggi: “Superbonus e Sismabonus Acquisti: asseverazione sismica, occhio alle scadenze”
In conclusione, tenendo conto che l’istante abbia rispettato tutte le disposizioni di cui sopra riguardanti le tempistiche necessarie per la presentazione dell’asseverazione di rischio sismico e per l’attestazione di conformità al progetto, il Fisco ritiene che l’istante possa essere un soggetto idoneo per l’ottenimento del Sismabonus Acquisti.
Leggi anche: “Sismabonus 110% per acquisti: attenzione a chi esegue i lavori”
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