Una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate risponde a vari quesiti posti da un contribuente in merito alla realizzazione di interventi volti al rischio sismico in centro storico, con l’intenzione di beneficiare del Sismabonus 110%.
Una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate risponde a vari quesiti posti da un contribuente in merito alla realizzazione di interventi volti al rischio sismico in centro storico, con l’intenzione di beneficiare del Sismabonus 110%.
Come funziona la classificazione del rischio sismico in centro storico, e che cosa si intende per progetti unitari? È necessario provare che l’edificio abbia ottenuto una riduzione del rischio sismico? Quali sono i limiti di spesa? In che modo si calcolano i compensi dei tecnici, e possono essere portati in detrazione?
Di seguito rispondiamo a tutte queste domande analizzando la risposta ad interpello n. 598 del 16 settembre 2021.
Sommario
L’istante in questione afferma di voler intervenire con lavori mirati alla riduzione del rischio sismico usufruendo del Sismabonus 110% su un fabbricato che:
Il contribuente prospetta di essere idoneo a beneficiare dell’incentivo Sismabonus tradizionale. Vuole sapere a questo punto se possa essergli riconosciuta la maggiorazione dell’aliquota al 110% in quanto, all’intervento trainante di riduzione del rischio sismico, egli vorrebbe legare anche un intervento secondario (trainato).
A tal proposito, l’istante ha chiesto spiegazioni riguardo alla serie di domande che abbiamo visto sopra.
Advertisement - PubblicitàIl primo quesito al quale risponderemo riguarda le zone di rischio sismico e la loro classificazione ufficiale, visto il fatto che possono accedere al Sismabonus 110% (così come al Sismabonus tradizionale), solo gli immobili ubicati in Zona 1, 2 e 3.
Il Fisco ricorda da subito come la classificazione di rischio sismico sia stata aggiornata recentemente dalla Protezione Civile, ad aprile 2021. Mentre in precedenza, per conoscere a quale zona appartenesse il proprio Comune, era necessario far riferimento all’Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, ad oggi invece bisogna considerare il nuovo elenco aggiornato ad aprile 2021 (scaricabile in fondo a questa pagina).
Per saperne di più, leggi: “Nuove Zone rischio sismico 2021: cosa cambia per Sismabonus 110%”
Riguardo ai progetti unitari, necessari in centro storico per accedere sia al Sismabonus che al Sismabonus 110%, si ricorda quanto stabilito dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, ovvero che:
“Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
In centro storico quindi, come abbiamo già spiegato nell’articolo “Sismabonus 110%: in centro storico necessari progetti unitari”, se si intende intervenire sulle parti strutturali bisogna riferirsi a progetti unitari (ovvero che riguardano l’intero aggregato di edifici uniti strutturalmente tra loro), e non a progetti basati sulle singole unità immobiliari.
Il Fisco ricorda poi che, ai fini dell’accesso al Sismabonus con aliquota maggiorata al 110%, è obbligatorio che gli interventi siano asseverati da appositi tecnici competenti. Risulta inoltre necessario dimostrare che l’edificio, in seguito agli interventi, abbia ottenuto dei miglioramenti in termini di prestazioni sismiche, seppure non serva indicare uno specifico salto di classe.
Advertisement - PubblicitàIn merito ai limiti di spesa per compiere interventi volti alla riduzione del rischio sismico beneficiando del Super Sismabonus 110%, il massimale di spesa da considerare è pari a:
Come ultimo tema, il Fisco chiarisce in che modo si debbano calcolare i corrispettivi destinati al tecnico asseveratore e se tali spese possano essere incluse nei costi da portare in detrazione.
Innanzitutto, in merito alle spese considerabili ai fini della detrazione, si ricorda quanto stabilito dalla Circolare n. 24/E del 2020.
Qui, al paragrafo 5 “Altre spese ammesse al Superbonus”, si disponeva che oltre ai costi direttamente relativi all’esecuzione degli interventi, è possibile portare in detrazione anche altre spese correlate.
Tra le altre, ci sono anche quelle relative alla progettazione, all’acquisto di materiali e ai corrispettivi degli asseveratori. In sostanza, si chiarisce, possono essere incluse tutte le spese “caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione”.
Dunque è possibile portare in detrazione anche i costi sostenuti per pagare i servizi professionali dei tecnici. Si specifica comunque che, per poterlo fare, tutte le spese dovranno essere documentate e rintracciabili.
Riguardo al metodo di calcolo dei corrispettivi spettanti agli asseveratori, il Fisco fa sapere che tali spese sono detraibili secondo i valori massimi di cui al Decreto del 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, recante appunto:
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Leggi anche: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni”
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