L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo interpello, chiarisce alcuni punti sulle modalità di accesso al Superbonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate, con un nuovo interpello, chiarisce alcuni punti sulle modalità di accesso al Superbonus 110%.
In risposta ad un quesito posto da un istante, si stabilisce come la presentazione di un’asseverazione presentata in ritardo escluda la possibilità di accedere al maxi-incentivo.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus 110% non sarà concesso in caso di asseverazione tardiva. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 127 del 24 febbraio 2021.
Il caso ha visto protagonista un cittadino proprietario di un edificio composto da una sola unità immobiliare. Che si è rivolto alle Entrate per sapere se i lavori in previsione potessero rientrare tra quelli che consentono di usufruire del Bonus 110%
L’istante aveva presentato in data 29 settembre 2019 una SCIA con inizio lavori differito, per avviare degli interventi di ristrutturazione nell’edificio.
In data 3 giugno 2020 poi, il cittadino ha presentato presso gli uffici del Comune interessato l’Autorizzazione Sismica. E solo in seguito, il 23 giugno 2020, egli ha consegnato anche il documento di asseverazione della classificazione sismica.
L’istante ha poi chiarito che gli interventi avrebbero comportato per l’edificio una riduzione del rischio sismico di 2 classi. Per accedere all’incentivo infatti è obbligatorio dimostrare un miglioramento delle prestazioni antisismiche.
Il cittadino chiede quindi alle Entrate se il suo caso possa essere considerato valido per l’ammissione all’incentivo, per le spese sostenute (e per quelle ancora da sostenere) nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Advertisement - PubblicitàLa risposta dell’Agenzia delle Entrate è, purtroppo, negativa. L’istante non potrà usufruire dei benefici del Superbonus 110% a causa di un piccolo cavillo che ne decreta l’esclusione.
L’asseverazione per la classificazione antisismica infatti era stata presentata solo a giugno 2020. Mentre era obbligatorio integrarla nel momento in cui egli aveva presentato la SCIA, e dunque a settembre 2019.
Le Entrate hanno ribadito infatti che già con la circolare n. 19/2020, risultava ben chiaro come la presentazione di un’asseverazione tardiva impedisse l’accesso al maxi-incentivo.
In virtù di ciò, il cittadino non avrà la possibilità di usufruire dell’agevolazione. Potrà però accedere al normale Sismabonus, con la possibilità di detrarre le spese in una misura che va dal 50% all’85%.
Tale incentivo è valido unicamente per le Zone 1, 2 e 3 della classificazione di rischio sismico nel territorio italiano. E può essere esercitato in sede di Dichiarazione dei Redditi, con un rimborso di 10 quote di pari importo da ripartire in 10 anni.
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