Il Sismabonus è l’incentivo fiscale riconosciuto al contribuente che sostiene delle spese destinate alla ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria della propria abitazione.
L’elenco delle opere rientranti nella ristrutturazione edilizia è indicato nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, articolo 3, comma 1, lettera d).
Nello specifico, si tratta dei costi di cui si è fatto carico il contribuente per realizzare le innovazioni strutturali e tecnologiche necessarie per l‘adeguamento dell’edificio alla normativa antisismica.
Danno diritto al Sismabonus anche gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti.
Sommario
Il Sismabonus fino al 2023, ossia per le spese sostenute fino al 31/12/2023, consisteva in una detrazione Irpef del 50% che aumentava all’80% se i lavori realizzati consentivano di ottenere una classe di rischio inferiore.
Questa percentuale saliva ulteriormente all’85% se le opere effettuate permettevano all’edificio di ottenere 2 classi di rischio inferiore.
Il tetto massimo di spesa per singola unità abitativa è così suddiviso:
Dal 1° gennaio 2024 le percentuali sono le seguenti:
Di seguito quanto confermato ad oggi per le spese sostenute nel 2025:
Possono essere portate in detrazione anche le spese di progettazione, per le certificazioni e bolli.
Advertisement - PubblicitàIl Sismabonus viene riconosciuto nel caso in cui gli interventi interessino un immobile ubicato in zona sismica di livello 1, 2 e 3 e portino al recupero di 1 o 2 classi.
Le tipologie di interventi ammesse al Sismabonus sono pertanto le seguenti.
Consolidamento delle murature: è realizzabile attraverso l’iniezione di malte oppure resine epossidiche, con il risanamento di crepe o lesioni presenti nelle pareti rafforzandole con l’applicazione di barre di carbonio o acciaio, effettuando l’ancoraggio della struttura di copertura con le pareti perimetrali, fasciando la cortina muraria con appositi tessuti per impedire spanciamenti e infine con l’introduzione di lamelle in acciaio.
Un altro provvedimento efficace è costituito dall’inserimento di rinforzi in fibre di carbonio in quanto aumentano i carichi della struttura però senza innalzarne il peso e il volume.
Il rinforzo delle strutture in cemento armato garantisce la stabilità dell’immobile, pertanto, rientra certamente nel Sismabonus.
I lavori dedicati al ripristino di parti danneggiate o crollate dell’edificio: si tratta degli interventi che vanno a supportare la struttura, e quindi la tenuta, dell’edificio danneggiato che, pur avendo già un discreto impianto antisismico, come ogni cosa è soggetto all’usura del tempo e all’azione dell’umidità. In questo caso, lo scopo dell’opera è riportare la sua struttura alle condizioni ante danneggiamento.
Miglioramento della resilienza ovvero della capacità di resistenza e adattabilità dell’immobile all’ambiente esterno. Sono comprese nel Sismabonus anche le spese sostenute per un edificio che non ha subito danneggiamenti.
Interventi su coperture al fine di aumentare la capacità portante o ridurre il peso sulle fondamenta.
Lavori atti a consolidare per prevenire crolli dovuti a uno sciame sismico. Si tratta, ad esempio, dell’inserimento di catene o tiranti tra opere murarie o solai.
La demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati, sia adibiti ad abitazioni private sia destinati ad attività produttive, purché tali interventi rientrino tra quelli specificati nella risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/E del 27 aprile 2018 in materia di conservazione del patrimonio edilizio.
Leggi anche: Demo-ricostruzione: tutti gli incentivi e i bonus casa che ammettono l’intervento
Advertisement - PubblicitàI soggetti che possono accedere al Sismabonus sono i seguenti:
Per poter usufruire del Sismabonus ed esercitare il diritto alla detrazione Irpef in sede di dichiarazione annuale dei redditi occorre essere in possesso di tutta la documentazione prevista per questo tipo di ristrutturazione edilizia.
Innanzitutto, è fondamentale rispettare le seguenti istruzioni per quanto concerne la modalità di pagamento delle spese:
E’ obbligatorio effettuare ogni pagamento tramite bonifico, bancario o postale, che riporti questi dati:
Questo punto non va assolutamente sottovalutato, infatti, in assenza di questi requisiti il pagamento non viene considerato valido dall’Agenzia delle Entrate ai fini della detrazione fiscale.
Occorre poi essere in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta preventiva comunicazione all’ASL in merito ai lavori stimati.
Il diritto al Sismabonus decade anche nel caso in cui siano violate le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro oppure non rispettati gli obblighi contributivi e naturalmente se dovessero risultare false le attestazioni dei costi sostenuti.
Un altro step fondamentale è l’ottenimento dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato il quale deve certificare la nuova classe di rischio sismico raggiunta dall’immobile a seguito delle opere effettuate.
Si dovrà allegare alla pratica anche l’asseverazione, sempre emessa da un tecnico abilitato, che riporti la classe di rischio originaria dell’immobile, quindi prima degli interventi per cui ora si richiede il Sismabonus, e che indichi anche quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
Questo per verificare la congruità tra progetto/preventivi di spesa e risultato finale/fatture portate in detrazione.
Occorre anche l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti che deve essere allegata al progetto così come depositato ed asseverato dal tecnico.
Il contribuente deve possedere le abilitazioni amministrative che dettagliano la natura dei lavori e la data di inizio degli stessi. In alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attraverso la quale si attesta la data di inizio lavori e la percentuale di detraibilità delle spese sostenute.
Naturalmente, non possono mancare le fatture o ricevute fiscali emesse dalle imprese e/o professionisti che hanno provveduto ad eseguire i lavori nonché le prestazioni professionali relative. a questo proposito, è fondamentale che ogni fattura sia completa di tutti i dati del fornitore, del cliente (ovvero il beneficiario del Sismabonus) e che nella parte descrittiva siano dettagliatamente indicate le prestazioni effettuate complete di indicazione dei dati che identificano l’immobile oggetto degli interventi.
Sono richiesti anche:
Le due opzioni nate con il Superbonus 110%, ossia la cessione del credito e lo sconto in fattura, si applicano anche alle spese sostenute nel 2024 ma con le limitazioni stabilite dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024.
Approfondisci: Addio allo Sconto in Fattura, Cessione del credito e remissioni in bonis
Dal 01/01/2024 è possibile usufruire di queste opzioni a condizione che:
Il Super-Sismabonus dà diritto alla detrazione Irpef del 85% per le spese volte all’esecuzione di interventi congiunti sismici ed energetici. Per tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025 il contribuente potrà utilizzare il bonus in questione con la detrazione del Superbonus.
Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico possono fruire del Superbonus senza dover essere abbinati ad altri interventi.
Possono fruire del Super-SismaBonus gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati:
Di seguito le percentuali di detrazione spettanti:
L’importo massimo che si può portare in detrazione per singola unità abitativa è di 96mila euro.
Se gli interventi antisismici sono effettuati su parti comuni condominiali e avvengono unitamente a lavori di riqualificazione energetica, sono previsti ulteriori incentivi:
In questo caso, il tetto massimo di spesa è più alto, 136mila. La detrazione si suddivide in 10 rate.
La prima condizione per avere diritto a queste detrazione è legata all’ubicazione degli edifici che devono trovarsi in Comuni delle zone sismiche di livello 1, 2 e 3.
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