La remissione in bonis permette di sanare omissioni formali legate al Sismabonus, consentendo di recuperare il beneficio fiscale a patto che non siano in corso accertamenti e che i documenti mancanti siano presentati entro i termini previsti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione dell’asseverazione necessaria per il Sismabonus, è possibile sanare la situazione attraverso l’istituto della remissione in bonis.
Questa procedura permette di non perdere il diritto alla detrazione, a condizione che l’adempimento venga effettuato entro determinati termini e che non siano già in corso accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
L’argomento è stato approfondito con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, che offre chiarimenti sulla possibilità di recupero del beneficio fiscale anche in caso di ritardi documentali.
Ma cosa si intende esattamente per remissione in bonis e come si applica in questo contesto?
Sommario
La remissione in bonis è un meccanismo introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dl n. 16/2012, che permette ai contribuenti di rimediare a ritardi formali senza perdere l’accesso a benefici fiscali. L’istituto si applica quando l’adempimento è considerato formale e non incide sull’effettiva realizzazione del diritto alla detrazione.
Per avvalersene, il contribuente deve sanare l’omissione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui avrebbe dovuto esercitare il diritto alla prima quota di detrazione, o prima di presentare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
Nel caso specifico del Sismabonus, il progetto degli interventi e l’asseverazione devono essere presentati contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo urbanistico, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori.
Tuttavia, se l’asseverazione viene depositata in ritardo, è possibile ricorrere alla remissione in bonis entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Advertisement - PubblicitàLa remissione in bonis è possibile per il Sismabonus se:
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il ritardo nella presentazione dell’asseverazione “Allegato B” al decreto attuativo, così come dei modelli B1 e B2, può essere considerato un adempimento formale e quindi rientrare nelle condizioni per avvalersi della remissione in bonis.
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Advertisement - PubblicitàNel caso di lavori di adeguamento sismico, i documenti necessari sono:
Se uno di questi documenti viene depositato tardivamente, l’accesso al beneficio fiscale può comunque essere garantito se si utilizza la remissione in bonis nei termini previsti.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 189/2024, ha esaminato un caso specifico in cui una società aveva omesso di presentare l’asseverazione al momento della richiesta del titolo autorizzativo. Nonostante il ritardo, l’Amministrazione ha confermato che la società può recuperare la detrazione Sismabonus, a patto che si avvalga della remissione in bonis entro i termini di legge e non siano in corso controlli amministrativi.
Va sottolineato che, sebbene l’istituto della remissione in bonis sia esplicitamente previsto per alcune categorie di detrazioni (articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del Dl n. 63/2013), l’Agenzia ha ritenuto che possa estendersi anche alla detrazione Sismabonus regolata dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, considerato il ruolo analogo della documentazione richiesta.
Per usufruire della remissione in bonis e recuperare il beneficio fiscale bisogna:
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