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Sismabonus: è possibile recuperare la detrazione con la remissione in bonis?

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione dell’asseverazione necessaria per il Sismabonus, è possibile sanare la situazione attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Questa procedura permette di non perdere il diritto alla detrazione, a condizione che l’adempimento venga effettuato entro determinati termini e che non siano già in corso accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’argomento è stato approfondito con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, che offre chiarimenti sulla possibilità di recupero del beneficio fiscale anche in caso di ritardi documentali.

Ma cosa si intende esattamente per remissione in bonis e come si applica in questo contesto?

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Cos’è la remissione in bonis e come funziona

La remissione in bonis è un meccanismo introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dl n. 16/2012, che permette ai contribuenti di rimediare a ritardi formali senza perdere l’accesso a benefici fiscali. L’istituto si applica quando l’adempimento è considerato formale e non incide sull’effettiva realizzazione del diritto alla detrazione.

Per avvalersene, il contribuente deve sanare l’omissione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui avrebbe dovuto esercitare il diritto alla prima quota di detrazione, o prima di presentare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.

Nel caso specifico del Sismabonus, il progetto degli interventi e l’asseverazione devono essere presentati contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo urbanistico, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori.

Tuttavia, se l’asseverazione viene depositata in ritardo, è possibile ricorrere alla remissione in bonis entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Leggi anche: Superbonus: addio allo Sconto in Fattura, Cessione del credito e remissioni in bonis

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Quando è ammissibile la remissione in bonis per il Sismabonus

La remissione in bonis è possibile per il Sismabonus se:

  1. Non sono in corso accertamenti: la società non deve essere a conoscenza di ispezioni, accessi o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Versamento della sanzione minima: è necessario versare una sanzione minima tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
  3. Termine rispettato: la sanatoria deve avvenire entro la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si esercita il diritto alla prima quota di detrazione, o prima di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il ritardo nella presentazione dell’asseverazione “Allegato B” al decreto attuativo, così come dei modelli B1 e B2, può essere considerato un adempimento formale e quindi rientrare nelle condizioni per avvalersi della remissione in bonis.

Leggi anche: Sismabonus 2024: guida completa e tutti i documenti obbligatori

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Quali sono i documenti coinvolti?

Nel caso di lavori di adeguamento sismico, i documenti necessari sono:

  1. Asseverazione “Allegato B”: attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati, da presentare insieme alla richiesta del titolo autorizzativo.
  2. Modello B1: dichiarazione del direttore dei lavori che conferma la conformità degli interventi al progetto.
  3. Modello B2: attestazione del collaudatore statico sulla conformità delle opere eseguite (ove applicabile).

Se uno di questi documenti viene depositato tardivamente, l’accesso al beneficio fiscale può comunque essere garantito se si utilizza la remissione in bonis nei termini previsti.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate e le eccezioni

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 189/2024, ha esaminato un caso specifico in cui una società aveva omesso di presentare l’asseverazione al momento della richiesta del titolo autorizzativo. Nonostante il ritardo, l’Amministrazione ha confermato che la società può recuperare la detrazione Sismabonus, a patto che si avvalga della remissione in bonis entro i termini di legge e non siano in corso controlli amministrativi.

Va sottolineato che, sebbene l’istituto della remissione in bonis sia esplicitamente previsto per alcune categorie di detrazioni (articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del Dl n. 63/2013), l’Agenzia ha ritenuto che possa estendersi anche alla detrazione Sismabonus regolata dai commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, considerato il ruolo analogo della documentazione richiesta.

Per usufruire della remissione in bonis e recuperare il beneficio fiscale bisogna:

  1. Presentare la documentazione mancante (asseverazione e/o modelli B1 e B2) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  2. Versare la sanzione minima prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997 tramite modello F24.
  3. Verificare che non siano in corso accertamenti: la remissione in bonis è ammissibile solo se non sono in corso ispezioni o controlli di cui si abbia avuto formale conoscenza.


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TAGS: agenzia delle entrate, agevolazioni fiscali, asseverazione tardiva, benefici fiscali, detrazione fiscale, Dl 63/2013, edilizia agevolata, normativa fiscale, Remissione in Bonis, sismabonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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