Mettere in sicurezza il proprio immobile e conseguentemente accrescerne il valore di mercato oggi è più semplice e conveniente. Tutto questo grazie al beneficio statale denominato Sismabonus.
Mettere in sicurezza il proprio immobile e conseguentemente accrescerne il valore di mercato oggi è più semplice e conveniente. Tutto questo grazie al beneficio statale denominato Sismabonus.
Si tratta di un’agevolazione che prevede detrazioni dal 50% all’85% e che si rivolge a tutti coloro che eseguono interventi antisismici sulle singole unità immobiliari, oltre che sui condomini ubicati in particolari zone.
Più nello specifico, la detrazione d’imposta, ai fini IRPEF o IRES, viene concessa ai cittadini privati su immobili residenziali e sulle seconde case, ma non solo. Gli incentivi, infatti, riguardano anche gli immobili che vengono usati per finalità produttive e commerciali, purché ricadenti nelle aree sismiche 1,2 e 3.
Ecco, quindi, tutto quello che bisogna sapere per poter accedere validamente agli sconti fiscali, la normativa di settore e come presentare la domanda entro il termine di scadenza.
Sommario
Lo Stato italiano ha varato tutta una serie di misure al fine di favorire ed agevolare l’adozione di misure antisismiche. A questo proposito si parla di Sismabonus, beneficio che comporta detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi per tutti coloro che eseguono particolari interventi volti alla messa in sicurezza degli immobili ad uso residenziale e commerciale.
Concesso ai contribuenti privati e alle società, il Sismabonus scatta in caso di lavori antisismici che interessano le parti strutturali degli edifici. Le opere edilizie, in ogni caso, dovranno essere realizzate su case che ricadono nelle aree sismiche 1, 2 e 3, pertanto resta esclusa la 4, ovvero quella meno pericolosa e soggetta a possibili terremoti.
Il calcolo della detrazione si basa sull’ammontare complessivo di 96 mila euro per ogni singola unità immobiliare. La somma risultante verrà poi ripartita nell’arco di un quinquennio con quote di uguale importo. Per quanto riguarda le spese ammesse al Sismabonus, meritano di certo una segnalazione quelle che interessano la classificazione e la verifica sismica degli edifici.
Vale inoltre il principio in base al quale tutti gli interventi ricadenti nella categoria superiore assorbono quelli inferiori. Questo vuol dire che la detrazione per le opere antisismiche potrà essere applicata, ad esempio, anche con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessarie per ultimare la ristrutturazione.
Di regola l’agevolazione comporta la detrazione pari al 50% e ha una durata di 5 anni. Sarà possibile, tuttavia, godere di maggiori benefici in determinate situazioni, ad esempio quando sussiste un rischio sismico da dover contenere. In questa ipotesi il passaggio ad una classe sismica inferiore comporta la detrazione fino al 70% di tutte le spese sostenute.
Quando poi gli interventi riguardano gli stabili condominiali si applica il 75%.
Gli interventi che comportano invece due classi di rischio inferiori fanno scattare la detrazione dell’80%, che salirà all’85% nel caso di opere che ricadono su parti comuni degli edifici condominiali.
Occorre precisare che in alcune situazioni il Sismabonus ordinario potrà tramutarsi in Superbonus, il quale prevede l’aliquota più alta, ovvero del 110%. Questa misura, peraltro, è stata prorogata fino al 2024 e segue un calendario differenziato in base alla tipologia degli interventi che vengono portati a termine.
In tutti i casi le aliquote che vanno dal 50% all’85% restano valide fino al 31 dicembre del 2021. Pertanto, qualora non si dovessero rispettare le condizioni del Superbonus, ad esempio perché il contribuente è proprietario di un capannone oppure detiene una casa non facente parte di un condominio, continueranno ad applicarsi le percentuali del Sismabonus.
Advertisement - PubblicitàCosì come disposto dal DM n. 329 del 6 agosto 2020, attuativo della Legge n. 77 del 2020, per poter ottenere i benefici previsti dal Sismabonus è necessario provvedere alla corretta presentazione della documentazione.
Per prima cosa servirà la comunicazione preventiva da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, dalla quale dovrà comparire anche la data di inizio dei lavori. Andranno poi allegate le abilitazioni amministrative in cui sono descritte le tipologie delle opere da eseguire e la data di avvio delle stesse.
In mancanza si potrà produrre l’autocertificazione attestante la detraibilità dei costi sostenuti.
La documentazione prevista per il Sismabonus include i bonifici bancari o postali dei versamenti, correttamente compilati con la causale, codice fiscale e partita IVA del soggetto beneficiario.
L’interessato dovrà poi raccogliere le fatture e le ricevute fiscali che comprovano i costi sostenuti per realizzare i lavori, oltre che tutti gli altri documenti che riguardano le spese non saldate con bonifico.
Altresì richiesta è l’autocertificazione dalla quale si evince l’ammontare dei costi affrontati e sui quali viene conteggiata la detrazione. Il totale non dovrà comunque eccedere il tetto massimo consentito.
L’amministratore di condominio, dopo aver portato a termine tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore, sarà tenuto a certificare l’importo corrisposto dal condominio e di conseguenza la relativa detrazione. Per quanto riguarda i condomini minimi e i casi in cui manca il codice fiscale, l’autocertificazione dovrà attestare la natura delle opere eseguire e i riferimenti dei dati catastali delle singole unità abitative.
L’accesso al Sismabonus comporta anche la presentazione di una copia dell’asseverazione relativa alla classe di rischio dell’edificio. Nello specifico, da questo documento si dovrà ricavare il livello di rischio iniziale e i miglioramenti conseguiti in seguito alla realizzazione dei lavori. L’asseverazione dovrà essere depositata unitamente alla copia della domanda di concessione edilizia.
La pratica contiene, infine, anche una copia dell’attestazione di conformità degli interventi effettuati, così come asseverati dal progettista incaricato.
In queste situazioni, ai fini della detrazione, verrà richiesto l’atto di vendita dell’appartamento, oltre a tutta la documentazione dalla quale sarà possibile evincere la tipologia di intervento, l’area sismica in cui è ubicato l’edificio, la data di ultimazione delle opere e l’efficacia delle stesse con riferimento alla riduzione del rischio sismico.
Si ricorda che la presentazione corretta di tutta la documentazione rappresenta una condizione indispensabile per poter ottenere validamente le detrazioni e non perdere il beneficio. In caso di dubbi, altre domande e per approfondire ulteriormente questo tema, è sempre possibile fare riferimento alla guida messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Gli interventi che rientrano nel Sismabonus sono differenti e variegati, in quanto ampliati dal Decreto Rilancio. Essi riguardano non soltanto le parti comuni dei condomini, ma anche gli immobili unifamiliari con le relative pertinenze. Vengono considerati i lavori trainanti e trainati.
Sono interessate alle detrazioni pure le residenze indipendenti con uno o più accessi autonomi, quelle plurifamiliari e le singole unità ubicate all’interno dei condomini. Dagli interventi, in ogni caso, dovrà conseguire una riduzione del rischio ai fini sismici.
Le opere, pertanto, possono interessare solo strutture già esistenti (ubicate nelle zone 1, 2 e 3) e quindi non di nuova costruzione. Rientrano nella detrazione anche le demolizioni e le ricostruzione che comportano o meno un aumento del volume.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui l’IVA rappresenti un costo è ammessa la detrazione. A questo proposito si pensi al caso di un immobile intestato ad una persona fisica.
Occorre poi specificare che le detrazioni ai fini del Sismabonus vengono negate e recuperate d’ufficio in tutta una serie di ipotesi, ad esempio quando non viene effettuata la comunicazione preventiva all’Asl o agli altri enti interessati, in mancanza di bonifici e ricevute che attestano le spese effettuate, se le opere non rispettano la normativa urbanistica e sono state violate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le detrazioni vengono altresì non riconosciute nel caso in cui il pagamento non dovesse essere tracciabile, ovvero è avvenuto con modalità differenti dal bonifico “parlante” e manca dei dati prescritti. Anche il mancato deposito della classificazione sismica è causa di esclusione dal beneficio, così come la falsa ed errata attestazione delle informazioni richieste.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la guida “Cos’è e come si compila il bonifico parlante? Istruzioni per i vari Bonus“;
I contribuenti che scelgono di ottenere lo sconto in fattura dovranno seguire una precisa procedura online, tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, i soggetti che possono beneficiare della detrazione saranno tenuti a comunicare, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di ultimazione delle opere, i dati anagrafici, quelli catastali dell’immobile interessato, la tipologia degli interventi eseguiti, l’ammontare della detrazione spettante e tutte le informazioni riguardanti il fornitore.
Si ricorda che il totale dello sconto che viene applicato in fattura non andrà a diminuire l’imponibile sul quale calcolare l’IVA e in ogni caso verrà espressamente indicato dal fornitore. Quanto al saldo, questo potrà avvenire soltanto mediante il bonifico bancario, con relativa causale, codice fiscale e partita IVA del soggetto beneficiario.
Così come previsto dal Decreto Rilancio 2020, il soggetto che riceve il pagamento ha la facoltà di poter cedere a terzi il credito, quindi di trasferirlo anche agli intermediari finanziari oppure agli istituti di credito. La cessione è ammessa anche in fase di avanzamento dei lavori.
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