L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che il Sismabonus Acquisti 110% non può essere considerato idoneo se il titolare dell’immobile è differente dal soggetto che ha sostenuto la spesa per l’acquisto.
Poco importa se a sostenere la spesa sia stata la madre per la figlia, la normativa comunque non ammette l’accesso all’agevolazione se il beneficiario non risulta aver sostenuto alcun costo in merito.
Questo quanto chiarito con la risposta ad interpello n. 351 del 28 giugno 2022.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’istante del caso di oggi è appunto una contribuente che afferma di aver ottenuto la piena proprietà di un immobile abitativo ubicato all’interno di un edificio che è stato oggetto di demolizione e ricostruzione e che si trova in Zona 2 del rischio sismico.
Nello specifico, si fa presente che la madre dell’istante ha provveduto, prima dei lavori, a cedere l’appartamento con atto di permuta a favore di una società.
Lo stesso atto prevedeva che successivamente, in seguito ai lavori di demolizione e ricostruzione, la società cedesse nuovamente l’appartamento a favore della madre dell’istante, con effetto traslativo che sarebbe decorso dal momento del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
La madre tuttavia non stipulava il contratto per sé, ma a favore di terzi (la figlia istante).
A questo proposito, la figlia, diventata oggi proprietaria a tutti gli effetti dell’immobile (ormai concluso e accatastato), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del Sismabonus Acquisti 110%.
In particolare, l’istante fa presente che gli altri proprietari degli immobili hanno potuto beneficiare del Sismabonus 110% per gli interventi svolti nell’edificio e che, tra l’altro, gli stessi lavori hanno comportato una riduzione del rischio sismico pari a 2 Classi.
Ciò posto vorrebbe sapere se il suo caso, ovvero quello di un immobile ottenuto mediante atto di permuta a favore di terzi, possa consentire l’accesso al Sismabonus Acquisti 110%, con la possibilità di optare inoltre per l’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco ritiene che né la figlia istante né sua madre possano beneficiare del Sismabonus Acquisti 110%.
Il motivo del diniego non è da ricercarsi nell’atto di permuta in sé, quanto nel fatto che la figlia, attualmente proprietaria dell’immobile, in realtà non ha sostenuto alcuna spesa per l’acquisto dello stesso.
Viene precisato infatti che:
“il soggetto beneficiario dell’agevolazione […] è il soggetto acquirente delle nuove unità immobiliari che sostiene la spesa relativa al loro acquisto.”
Oltretutto, si spiega che l’accesso all’agevolazione viene negato già dal fatto che la figlia abbia ottenuto la proprietà mediante un contratto “a favore di terzo”, a causa della natura di questa tipologia di contratto e degli effetti che lo stesso produce.
Nello specifico, quando un soggetto stipula un contratto “a favore di terzo”, gli effetti dell’atto si producono poi in capo al terzo soggetto, nonostante l’acquisto venga effettuato da altri.
Ciò comporta il fatto che le due parti che stipulano direttamente l’atto (in questo caso la madre e la società), attribuiscono al terzo soggetto (la figlia) il diritto di pretendere l’adempimento del contratto. Al contempo, il terzo soggetto acquisisce la proprietà dell’immobile esclusivamente quando il bene viene ad esistenza, con l’avvenuta conclusione del contratto.
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Advertisement - PubblicitàIn questo caso specifico, la figlia istante è divenuta proprietaria dell’immobile solo “a cose fatte”, quando la madre aveva già sostenuto tutte le spese e dopo che l’immobile era stato concluso, solo per via degli effetti naturali del contratto a favore di terzo.
Per le ragioni di cui sopra, il Fisco ritiene che l’istante non abbia diritto a beneficiare del Sismabonus Acquisti 110% in quanto avrebbe dovuto sostenere lei stessa le spese per l’acquisto dell’abitazione.
La madre, allo stesso tempo, non potrà a sua volta usufruire dell’agevolazione proprio a causa del fatto che ha stipulato il contratto “a favore di terzo”.
Questo, come abbiamo spiegato sopra, comporta il fatto che gli effetti reali del contratto, nel momento stesso della sua conclusione, siano stati “trasferiti” direttamente in capo alla figlia. La madre di conseguenza, non avendo più alcun diritto relativo alla proprietà dell’immobile, non può beneficiare dell’agevolazione nonostante sia stata lei a sostenere le spese.
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