L’accesso al Sismabonus Acquisti, sia nella sua versione tradizionale che nella misura del 110%, non necessita del computo metrico estimativo.
La conferma arriva dalla Commissione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. infrastrutture 58/2017.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Sismabonus Acquisti 110%, lo ricordiamo, è l’incentivo che consente di acquistare un immobile precedentemente danneggiato da eventi sismici che poi è stato demolito e ricostruito secondo i criteri antisismici.
La condizione per usufruire dell’incentivo richiede che l’impresa che si è occupata della demolizione e della ricostruzione sia tenuta a vendere il bene entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
Come accennavamo all’inizio, la Commissione dei Lavori Pubblici ha dato conferma che non serve redigere il computo metrico estimativo per poter ottenere l’agevolazione. Ciò per il semplice fatto che tale beneficio non è legato ai costi necessari per effettuare gli interventi edilizi, ma il suo usufrutto è correlato invece al prezzo di vendita dell’immobile.
Visto dunque che il computo metrico estimativo è un documento richiesto generalmente per gli incentivi al fine di dimostrare i costi sostenuti per la realizzazione dei lavori, non risulta obbligatorio presentarlo per ottenere questo tipo di incentivo.
La Commissione chiarisce che il computo metrico estimativo non è necessario sia che si tratti del Sismabonus Acquisti nella misura tradizionale, sia dell’agevolazione nella misura potenziata al 110%.
Advertisement - PubblicitàAttenzione però, perché il computo metrico estimativo non dovrà essere redatto con il Sismabonus Acquisti 110% solo quando a beneficiare dell’incentivo è l’acquirente.
Ricordiamo infatti che tale incentivo concede due opzioni per quanto riguarda l’usufrutto. L’impresa che effettua i lavori infatti può scegliere se beneficiare essa stessa del sismabonus acquisti, oppure se lasciare che ne usufruisca il soggetto che acquista l’immobile ricostruito.
Se è l’impresa stessa a beneficiarne per portare in detrazione i costi dei lavori effettuati, allora il computo metrico estimativo dovrà essere redatto obbligatoriamente. La contabilità delle spese sarà necessaria inoltre se l’impresa decide di combinare il Sismabonus Acquisti 110% con altre agevolazioni.
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