In sede di dichiarazione dei redditi ci si trova spesso a portare in detrazione tante voci e spese che sono state sostenute nel corso dell’anno precedente. Molte sono le agevolazioni di cui si può usufruire in effetti, a patto però di conoscerle e di presentare la relativa documentazione nel rispetto della normativa affinché questa sia acquisibile e soprattutto rimborsabile.
Ogni anno il Governo prevede degli incentivi fiscali per chi sostiene spese di diversa natura, e tra queste destano particolare interesse quelle catalogabili nel cosiddetto ‘Sismabonus‘.
In questa guida vedremo quindi cos’è il sismabonus, quali agevolazioni prevede, quali sono le spese ammissibili e qual è la procedura corretta da seguire affinché i costi siano detraibili.
Sommario
Partiamo dalla definizione di cosa sia il ‘sismabonus’, così come identificato dalla stessa Agenzia delle Entrate. Siamo intanto nell’ambito degli interventi eseguiti su immobili finalizzati alla prevenzione e diminuzione del rischio sismico, cioè in sostanza dai danni provocati da un eventuale terremoto.
La specifica dell’Agenzia parla di ‘lavori di recupero del patrimonio edilizio’, e da questo cominciamo a capire che i lavori si riferiscono a ristrutturazioni di immobili già esistenti, che siano in condominio o che siano indipendenti. Ciò che conta è che la ristrutturazione sia eseguita al fine di rendere questi edifici più stabili a livello strutturale.
La cosa interessante è che i beneficiari del sismabonus sono sia i privati che le imprese, naturalmente con cifre e modalità diverse. La ratio sottostante la detrazione comunque resta la stessa, e cioè che:
Inoltre, e questo è l’aspetto più apprezzato, i lavori sono detraibili come vedremo nel dettaglio più avanti, in diverse misure e forme, prevedendo anche che gli stessi siano fatti a costo zero grazie allo sconto in fattura.
Tale misura è stata pensata per chi non ha la disponibilità economica immediata necessaria alla ristrutturazione, ma vuole comunque mettere in sicurezza lo stabile, innescando così un perfetto circolo virtuoso di cui tutto il patrimonio nazionale alla fine arriva a beneficiare.
Advertisement - PubblicitàNaturalmente per poter accedere alla presente agevolazione, come chiarito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario rispettare dei vincoli precisi.
Può essere utile a tal fine ripercorrere le tappe ‘storiche’ che hanno portato la normativa a quella attuale.
Si è cominciato a parlare di interventi sismici il 1 di gennaio dell’anno 2017. In quella data si è cominciato a licenziare le norme per poter detrarre le spese di messa in sicurezza degli stabili. Contemporaneamente si sono definite anche le zone in cui questi interventi potevano essere passibili di ristoro.
Da qui sono nate:
La norma di riferimento era l’ordinanza del Presidente del Consiglio del 20 marzo 2003, ratificata in legge sulla G.U. numero 105 dello stesso anno.
Inizialmente le spese prevedevano un ristoro del 50% e dovevano essere effettuate tra il 1 di gennaio del 2017 e il 31 di dicembre dello stesso anno. Successivamente, con la legge di Bilancio del 2021 che prende le mosse dal ‘Decreto Rilancio‘ del 2020, si sono innalzati i paletti di spesa, e l’agevolazione ha assunto le seguenti forme:
Veniamo adesso ai requisiti da rispettare sia in termini di ‘aventi diritto’ sia in termini di ‘spese e lavori ammessi’.
Sono ammessi alla misura i lavori effettuati, come chiarisce il Mi.S.E.:
Sono aventi diritto, quindi possono eseguire i lavori, sostenere le spese e chiedere la detrazione:
Sono ammessi i lavori di tipo:
Fermiamoci un momento per chiarire subito qualcosa su questo punto e facciamo un esempio concreto.
Se si effettua un lavoro di ristrutturazione per mettere in sicurezza uno stabile, questo si qualificherà come un intervento prioritario e trainante. Si saranno però demoliti dei muri, o saranno state eseguite nuove tracce, o ancora montati infissi e parti antisismiche, e questo comporterà dei lavori (detti appunto secondari e trainati) necessari per il completamento di quel lavoro primario.
Anche questi, se complementari al primo (tinteggiatura, infissi, barriere architettoniche eliminate, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) possono essere portati in detrazione.
È importante invece specificare quali sono gli edifici che non possono usufruire del bonus, e che sono le unità immobiliari accatastate A/1, A/8 e A/9.
Advertisement - PubblicitàCosa potrebbe esserci di ‘contro’ in un bonus del genere?
Per essere precisi si deve andare nello specifico, e in termini molto semplici e chiari definire la differenza tra ‘sismabonus‘ e ‘supersisma bonus‘, perché da questa deriva una fattispecie in cui non si può usufruire del bonus.
Partiamo dal principio: abbiamo detto che nel 2017 è stato licenziato dal Governo il primo sismabonus, ma noi stiamo facendo riferimento a quello del 2021, evoluzione naturale del primo che però presenta alcune differenze importanti.
L’aspetto fondamentale da tenere a mente riguarda la definizione di ‘edificio residenziale‘.
All’articolo 119, il decreto Rilancio afferma che è vero che gli interventi sono realizzabili su ‘unità immobiliari residenziali’, ma dimentica di aggiungere ‘funzionalmente indipendenti’. Questo nella pratica cambia molte cose, perché rende il supersisma bonus valido per la riqualificazione energetica ma ne introduce i limiti per quella sismica.
Facciamo anche qui un esempio concreto.
Le unità immobiliari residenziali sono definite ‘funzionalmente indipendenti‘ se sono autonome ed hanno un accesso anch’esso autonomo.
Quindi, per essere definite tali, devono avere due caratteristiche:
Ma poiché il decreto rilancio non le cita espressamente quali beneficiarie, qui si è creato il gap.
Gap sostenuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare del 2020 n. 24/E, che di fatto escludeva (parlando in concreto) quegli edifici.
C’è voluto un comma in sede di conversione per definire meglio ‘l’accesso autonomo dall’esterno’ e risolvere lo stallo.
Prendiamo il caso di una villetta a schiera: questa ha un accesso di tale tipo se ha una sua entrata ovviamente, ma se si trova in un’area in comproprietà, quindi un comprensorio, o un parco, in cui possono accedere anche altre persone.
Advertisement - PubblicitàPer poter chiedere il bonus, ed in tal senso è sempre necessario farsi assistere da un professionista certificato, si deve seguire una precisa normativa.
In primo luogo è fondamentale che un tecnico abilitato esegua una perizia sullo stabile, volta a stabilire essenzialmente tre criteri:
Se le risposte a questi primi quesiti sono positive, si procede con l’obiettivo di ridurre la classe energetica dello stabile.
Si ricorda che, una volta che il geometra incaricato abbia effettuato l’APE (attestato di prestazione energetica) e stabilito la classe dell’immobile, i lavori preventivati dovranno abbassarla di almeno due fasce. Quindi, se allo stato attuale l’immobile si trova in fascia F, deve scendere almeno in fascia D. Per quanto riguarda le spese ammissibili infine, queste sono di tre tipologie principali:
Chi rispetta i requisiti per la richiesta dell’incentivo fiscale, anche in questa fase (pena la decadenza del diritto) deve seguire una procedura ben precisa.
Innanzitutto deve tenere traccia di ogni pagamento, ma questi devono avvenire tramite bonifici appositamente predisposti dalla banca o dalle Poste, che riportino i dati essenziali, e che producano una ricevuta allegabile alla documentazione. In particolare si deve indicare:
Quest’ultimo punto è fondamentale, perché anche effettuando un pagamento idoneo, in caso di causale errata si rischia di vedersi esclusi dai benefici.
Ma quali spese sono detraibili? Molte, in effetti, ed è bene sapere che si possono detrarre anche:
A questo punto chi ha diritto allo sconto può scegliere tra diverse possibilità:
Questa seconda forma, definita cessione del credito, sottintende proprio quanto indicato dal nome. Il beneficiario cede il proprio credito ad una terza persona, che si rifarà poi al suo posto per avere indietro il 110% delle spese sostenute.
Si può dire quindi, nei limiti della legge e nel rispetto della forma, che il beneficiario può effettivamente far realizzare lavori di messa in sicurezza praticamente a costo zero, rinunciando da un lato, è vero, al rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, ma di fatto, dall’altro lato, non pagando sul momento.
Advertisement - PubblicitàQuello che non si deve credere, traendo delle doverose conclusioni, è che il sismabonus 2021 sia una sorta di ‘cuccagna’ per rifare immobili a costo zero. Il legislatore, è vero, ha voluto dare un segnale forte di ripresa economica ed incentivi, ma allo stesso tempo, come abbiamo visto per la definizione di unità indipendente, ci sono numerosi paletti che devono portare a valutare scelte alternative, soprattutto se si teme di non poter rientrare nei parametri.
Ci sono poi quelle unità immobiliare accatastate A/1, A/8 e A/9 che come abbiamo visto precedentemente ne sono fuori, così come quegli edifici non residenziali.
In effetti, se non si soddisfano i requisiti ma si vogliono comunque eseguire lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, ci sono alternative valide come:
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