Arrivano nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo del Sismabonus 110% da parte della Commissione CSPL. Stavolta il quesito riguarda gli interventi ammissibili per poter beneficiare dell’incentivo.
Arrivano nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo del Sismabonus 110% da parte della Commissione CSPL (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).
Stavolta il quesito riguarda gli interventi ammissibili per poter beneficiare dell’incentivo che consente di compiere consolidamenti strutturali dell’edificio, nel rispetto delle norme antisismiche.
La domanda è giunta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’ANCE, ed è la seguente:
“Si possono realizzare riparazioni e interventi locali beneficiando del Sismabonus 110%?”
Advertisement - PubblicitàInnanzitutto, è bene chiarire che cosa siano le riparazioni e gli interventi locali, dopodiché vedremo qual è stata la risposta della Commissione in merito al utilizzo del Sismabonus 110%.
Gli interventi cosiddetti di riparazione o locali vengono definiti all’interno del DM del 17 gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Con tale indicazione si intendono definire i lavori di consolidamento che si ritengono “minori”. Ovvero, quelli che vanno a intervenire unicamente su alcune parti della struttura e non sull’intera opera, al fine di ripristinare delle parti danneggiate senza dover demolire e ricostruire tutto l’edificio.
Al punto 8.4 del sopracitato Decreto Ministeriale, vengono classificati tutti gli interventi finalizzati al consolidamento strutturale di un fabbricato.
Subito al punto 8.4.1, troviamo dunque i lavori intesi come “Riparazione o Intervento Locale”, che sono i seguenti:
Secondo la Commissione CSPL, i lavori compresi tra le riparazioni e gli interventi locali possono beneficiare del Sismabonus 110%.
Questo non vale per tutti però, infatti saranno ammessi i primi 3 interventi citati nell’elenco sopra, mentre l’ultimo è escluso e non consente di usufruire dell’incentivo.
Il motivo è legato al fatto che il Sismabonus 110% non necessita più della dimostrazione del miglioramento di Classe in termini specifici. Sappiamo invece per l’Ecobonus 110% è obbligatorio che il fabbricato migliori di 1 o 2 Classi le sue prestazioni energetiche rispetto a prima.
Per gli interventi di consolidamento antisismico infatti non è neanche necessario presentare l’APE Convenzionale. Basterà l’asseverazione firmata dal tecnico, che comunque dovrà confermare che gli interventi sono serviti a rendere più sicuro il fabbricato in caso di scosse sismiche.
Da tutto ciò si conviene che saranno ammessi al Sismabonus 110% unicamente gli interventi antisismici nei quali si potrà accertare senza alcun dubbio la finalità di miglioramento strutturale.
Quindi, mentre i primi 3 interventi citati nell’elenco sono sicuramente volti a raggiungere l’obiettivo del miglioramento, non si può dire lo stesso per il quarto punto.
La modifica di alcune parti dell’edificio infatti non è un’azione volta al ripristino dello stato precedente, ma è una misura che comprende interventi più estesi e importanti. Dunque in questo caso si renderebbe necessario richiedere il Permesso di Costruire.
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