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Sismabonus 110% per acquisti: attenzione a chi esegue i lavori

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Il Sismabonus 110% per acquisti è una misura che consente di acquistare immobili demoliti e ricostruiti con criteri antisismici, ovviamente usufruendo del maxi-incentivo.

Saranno ammessi solo gli immobili ricostruiti per mano di un’impresa di costruzioni o di ristrutturazione, e solo un beneficiario tra l’impresa e l’acquirente avrà la possibilità di beneficiare del Sismabonus 110% per gli acquisti.

Dalla recente risposta ad un interpello formulata dall’Agenzia delle Entrate però, capiamo che non è così semplice, in quanto bisogna fare attenzione al titolo abilitativo e alla titolarità dello stesso.

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Sismabonus 110% per acquisti: possibile con lavori eseguiti da un’altra impresa?

Il caso affrontato con la risposta n. 360/2021 dell’Agenzia delle Entrate riguarda un’impresa di costruzioni che ha inviato un interpello per sapere se i possibili acquirenti di un edificio demolito e ricostruito con criteri antisismici potessero usufruire del Sismabonus 110% per acquisti.

I dubbi nascevano per via di alcuni precisi fattori. Il primo riguardava il fatto che la demolizione non fosse stata eseguita dall’impresa in questione, ma da una seconda impresa, che però operava con diretto controllo dell’impresa istante.

La seconda questione era inerente al fatto che l’edificio precedente, prima di essere demolito, apparteneva ad una società non operante nel settore delle costruzioni, ma che si occupava di “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni”.

La stessa società aveva richiesto e ottenuto il Permesso di Costruire per eseguire la demolizione dell’edificio, e per procedere alla ricostruzione di una nuova struttura residenziale.

Per quanto riguarda l’impresa istante, questa aveva acquistato la proprietà del terreno dove sorgeva l’immobile demolito in seguito alle opere di demolizione. Questa era dunque “subentrata” al Permesso di Costruire già rilasciato alla società precedente, ricostruendo poi l’edificio con criteri antisismici.

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Attenzione al titolo abilitativo e alla sua titolarità

La domanda quindi è una sola: un caso del genere consente ai possibili acquirenti dell’edificio ricostruito di comprare l’immobile beneficiando del Sismabonus 110% per gli acquisti?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello analizzando il caso in maniera molto chiara.

Innanzitutto chiarisce che per usufruire del Superbonus per acquistare immobili antisismici non è necessario che ad eseguire le opere di demolizione e ricostruzione sia la stessa impresa che poi vende l’edificio. Questa infatti avrà la possibilità di commissionare i lavori ad una seconda impresa esecutrice, senza il pericolo di perdere il beneficio.

Il punto che invece impedisce all’impresa istante di accedere all’incentivo riguarda invece la titolarità del titolo abilitativo.

Le Entrate spiegano che il Permesso di Costruire che consente di eseguire i lavori deve essere obbligatoriamente a nome dell’impresa appaltante. Ed inoltre, quest’ultima, deve risultare a tutti gli effetti un’impresa di costruzione o di ristrutturazioni secondo l’analisi dei codici ATECO.

Questo caso dunque non consente ai possibili acquirenti di comprare l’immobile dall’impresa istante usufruendo del Sismabonus 110% per gli acquisti a causa di due motivi:

  • L’impresa istante non possiede la titolarità del Permesso di Costruire;
  • La società alla quale è intitolato il Permesso di Costruire non opera nel campo delle costruzioni.


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TAGS: acquisti, antisismica, antisismici, ateco, bonus, Codice ATECO, sisma, sismabonus, Sismabonus 110%

Autore: Redazione Online

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