Il sisma bonus consiste in una nuova forma di agevolazione fiscale mirata all’incentivazione degli interventi di adeguamento antisismico e di miglioramento della classe sismica dell’edificio.
Esiste una versione più aggiornata di questo articolo: “Sismabonus: A chi spetta? quali sono i benefici?“
Il sisma bonus consiste in una nuova forma di agevolazione fiscale mirata all’incentivazione degli interventi di adeguamento antisismico e di miglioramento della classe sismica dell’edificio.
La finalità delle detrazioni fiscali applicate, la cui entità varia dal 50 all’85% della spesa sostenuta, consiste nella messa in sicurezza statica delle abitazioni e nella prevenzione del rischio sismico.
Sommario
Il sisma bonus, introdotto nelle aliquote e condizioni attuali dal Decreto Legge n. 63/2013, è stato prorogato, con la Legge di Bilancio approvata nel dicembre scorso, a tutto l’anno 2019.
Si tratta sostanzialmente di un’agevolazione fiscale che consente, a chi esegue lavori di messa in sicurezza e di adeguamento sismico del proprio immobile, di recuperare buona parte delle spese sostenute sotto forma di detrazioni.
In base al risultato perseguito mediante gli interventi eseguiti, il bonus può arrivare all’85% dell’importo speso, ammesso fino al tetto massimo di 96.000 euro, che viene restituito al contribuente sotto forma di agevolazioni fiscali ripartite in cinque rate annuali dello stesso importo.
Possono beneficiare delle detrazioni fiscali i lavori compiuti tra il 2017 ed il 2021 su immobili ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e, dal 2017, anche 3.
Gli immobili possono avere destinazione produttiva e residenziale, ed in questo ultimo caso non è più necessario che figurino come abitazione principale, ma può trattarsi anche di seconde case o case per vacanza.
Dal 2017 è inoltre possibile godere delle agevolazioni fiscali anche per l’acquisto di un’abitazione certificata antisismica ricadente in zona a rischio sismico pari ad 1.
Advertisement - PubblicitàLe spese relative ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici realizzati nel periodo che va dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, godono di una detrazione fiscale pari al 50%, a condizione che i lavori di adeguamento antisismico siano stati autorizzati successivamente al primo gennaio 2017.
L’importo complessivo ammesso all’agevolazione non deve superare i 96.000 euro e le detrazioni sono ripartite in cinque rate annuali dello stresso importo. Questo vuol dire che per una spesa sostenuta pari a 90.000 euro, nel rispetto delle condizioni imposte dal Decreto Legge, si ha diritto ad una detrazione di 45.000 euro (il 50% della spesa) che verrà spalmata su un periodo di cinque anni, in rate annuali da 9.000 euro ognuna.
Il limite di 96.000 euro è relativo ad ogni singola unità immobiliare comprese le pertinenze, anche nel caso che queste ultime siano accatastate come particelle indipendenti. I lavori unitariamente approvati la cui durata superi l’anno solare, potranno accedere una sola volta allo sgravio e contribuiranno al raggiungimento del limite di spesa, cumulandosi, i lavori eseguiti nel corso dei diversi anni.
Al contrario, un immobile sul quale vengano realizzati lavori differenti, autorizzati con provvedimenti diversi, potrà godere più volte delle detrazioni fiscali.
È bene ricordare che anche nel sisma bonus, come in quello destinato alle ristrutturazioni e al recupero edilizio, le detrazioni possono essere applicate anche a quelle attività di manutenzione, straordinaria ed ordinaria, indispensabili a rendere compiuta l’opera, nel rispetto del principio secondo il quale i lavori di categoria inferiore vengono assorbiti in quelli di categoria superiore.
Advertisement - PubblicitàCome abbiamo visto, l’esecuzione di lavori di adeguamento antisismico è oggetto di una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta. Se le opere realizzate, però, determinano un cambiamento della classe di rischio sismico, allora la percentuale di detrazione cresce. In particolare:
La classe sismica dell’edificio, chiaramente, deve essere asseverata, prima e dopo l’intervento, da professionisti qualificati mediante i modelli allegati al Decreto Legge. Anche in caso di detrazioni maggiorate, sia al 70 che all’80%, la ripartizione è prevista nei canonici cinque anni.
Advertisement - PubblicitàPossono accedere al sisma bonus tutti i contribuenti Irpef ed Ires che abbiano titolo sull’immobile oggetto degli interventi e che abbiano sostenuto le spese necessarie in maniera regolarmente certificata.
Lo sgravio fiscale, di fatto, non spetta esclusivamente al proprietario dell’immobile, ma a tutti coloro che godano di un qualsiasi diritto reale sul bene, come i locatari, i comodatari, gli usufruttuari ed i nudi proprietari.
Analogamente, possono accedere alle detrazioni i coniugi, anche separati, ed i familiari conviventi i cui nominativi siano riportati su fatture e bonifici di pagamento, purché siano contribuenti Irpef.
Dal 2018 anche l’Istituto Autonomo Case Popolari, gli istituti aventi finalità analoghe e le cooperative edilizie indivise possono usufruire delle agevolazioni fiscali del sisma bonus.
È importante ricordare che il contribuente può detrarre ogni anno la quota che gli spetta, purché nei limiti dell’imposta. Il rimborso di importi in eccesso rispetto all’imposta, infatti, non è consentito.
Advertisement - PubblicitàLa richiesta delle agevolazioni va effettuata inserendo i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi. Nel caso la richiesta venga inoltrata da soggetti non proprietari, devono essere indicati gli estremi di registrazione che identificano il titolo in base al quale si è operato (contratto di fitto o comodato d’uso, ad esempio).
Se gli interventi sono stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali, ogni condomino dovrà inserire solo il codice fiscale del fabbricato; l’inserimento dei dati catastali resta a cura dell’amministratore del condominio che deve comunicarli mediante la propria dichiarazione dei redditi.
L’ammissione alle agevolazioni è subordinato alla presentazione delle ricevute di pagamento mediante bonifico, postale o bancario, dal quale si evincano tre dati essenziali: la causale del bonifico, il codice fiscale di chi richiede la detrazione e quello del beneficiario del bonifico.
Advertisement - PubblicitàQualora gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza statica vengano realizzati su edifici condominiali, le percentuali maggiorate aumentano ulteriormente. In particolare:
Il limite di spesa ammissibile alle agevolazioni, pari 96.000 euro, deve essere moltiplicato per il numero delle unità abitative che compongono lo stabile oggetto degli interventi e la sua ripartizione avverrà sempre in cinque rate annuali di pari importo.
Advertisement - PubblicitàPer le sole detrazioni operate nelle percentuali del 75 e dell’85%, la Legge prevede la possibilità, per i beneficiari, di cedere il credito a terzi, nello specifico ai fornitori e ad altri soggetti privati che siano comunque in qualche modo correlati al rapporto dal quale la detrazione fiscale ha avuto origine.
Tale facoltà è concessa a tutti i beneficiari delle agevolazioni fiscali del sisma bonus, anche a coloro che, materialmente, non potrebbero usufruirne perché non soggetti al pagamento dell’Irpef o dell’Ires.
Istituti di credito, amministrazioni pubbliche ed agenzie di intermediazione sono categoricamente escluse dalla cessione del credito.
Advertisement - PubblicitàQuando si interviene su parti comuni di edifici condominiali ricadenti in zone sismiche di classe 1, 2 o 3, mediante opere di mitigazione del rischio sismico e, contestualmente, di efficientamento energetico, è possibile accedere a detrazioni del 75 e dell’85% delle spese sostenute.
In particolare, l’aliquota sarà del 75% se i lavori consentono di operare il passaggio alla classe di rischio immediatamente inferiore, dell’85% se il passaggio riguarda ben due classi di rischio. Il limite di spesa cresce notevolmente, passando da 96.000 a 136.000 euro, da moltiplicare per il numero di unità abitative presenti nel fabbricato oggetto dei lavori.
Questa tipologia di detrazioni prevede una ripartizione in dieci anni, mediante dieci rate di pari importo.
Advertisement - PubblicitàAcquistare una casa in una zona classificata a rischio sismico 1, che sia stata realizzata in seguito alla demolizione alla successiva ricostruzione di un intero fabbricato, ha diritto ad accedere alle detrazioni fiscali più alte, pari al 75% del prezzo di acquisto, così come riportato sull’atto di compravendita, se la ricostruzione del fabbricato ne ha determinato il passaggio alla classe di rischio immediatamente inferiore; le detrazioni ascendono all’85% se il passaggio riguarda ben due classi di rischio sismico.
In caso di acquisto dell’immobile, il limite di spesa è calcolato in 96.000 euro per ogni unità immobiliare e per ciascuno dei cinque anni in cui è prevista la ripartizione della detrazione.
Anche in questo caso il beneficiario delle detrazioni può decidere di cedere il credito all’impresa che ha realizzato i lavori oppure a soggetti diversi che potranno, a loro volta, cedere il credito ricevuto.
Advertisement - PubblicitàL’elenco della documentazione necessaria per accedere al sisma bonus è dettagliatamente elencata nell’apposita guida pubblicata dalla Agenzia delle Entrate. Sostanzialmente si tratta di documenti dai quali si evinca la data di apertura del cantiere e quella di fine lavori, fatture e bonifici nei quali siano riportati i dati del beneficiario della detrazione e dell’esecutore dei lavori, le autocertificazioni attestanti il rispetto delle condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni.
I passaggi di classe del rischio sismico devono essere attestati dai progettisti delle opere, i quali hanno l’obbligo di asseverare la situazione antecedente ai lavori, nonché quella successiva.
In caso di acquisto dell’immobile, è necessario produrre l’atto di compravendita, la zona sismica in cui l’immobile è ubicato, la tipologia di intervento eseguito, la data di fine lavori e l’asseverazione del tecnico riportante l’efficacia degli interventi operati in termini di messa in sicurezza statica del fabbricato.
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