Con la nuova classificazione delle Zone di Rischio Sismico aggiornate ad aprile 2021, c’è ancora parecchia confusione riguardo agli incentivi che agevolano gli interventi di consolidamento antisismico.
Questo perché, come ben sappiamo, il Sismabonus 110% e il Sismabonus Acquisti 110%, così come gli stessi incentivi nella forma tradizionale dal 50% all’85%, sono fruibili unicamente per gli immobili ubicati nelle Zone 1,2,3 di rischio sismico.
I territori in Zona 4 infatti, ovvero quelli classificati con basso rischio sismico, non possono accedere a nessun “ramo” del Sismabonus.
Dunque, cosa accade nel caso in cui un immobile che prima di aprile 2021 ricadeva in Zona 3 è passato in Zona 4 con la nuova classificazione?
Advertisement - PubblicitàCon l’articolo “Sismabonus 110%: sì anche con asseverazione tardiva, ecco quando” abbiamo visto come il Fisco abbia chiarito che se un Comune prima in Zona 4 è passato in Zona 3 con la nuova classificazione di rischio sismico di aprile 2021, ad oggi ha la possibilità di beneficiare del Super Sismabonus 110%, così come del Sismabonus nella forma tradizionale.
A chiedere nuovi chiarimenti alle Entrate stavolta è un soggetto che intende acquistare e ristrutturare un immobile esistente, eseguendo degli interventi edilizi di natura antisismica per poi destinare l’immobile ad uso abitativo.
A tal proposito, l’istante afferma che nell’elenco di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, il Comune di ubicazione dell’immobile ricade in Zona 3.
Mentre, con la nuova classificazione di rischio sismico aggiornata ad aprile 2021 (scaricabile qui), lo stesso Comune è passato invece in Zona 4.
L’istante chiede dunque, visto che la Zona 4 non può accedere ai benefici fiscali, a quale provvedimento si debba far riferimento per sapere se sia possibile beneficiare o meno degli incentivi volti al consolidamento antisismico.
Advertisement - PubblicitàCon la risposta ad interpello n. 516/2021, in seguito alla solita parte esplicativa riguardo l’applicabilità e la fruizione dei benefici fiscali volti alla riduzione del rischio sismico, le Entrate replicano al quesito posto dal contribuente.
Il Fisco afferma che da ora in poi, per conoscere la corretta classificazione delle zone di rischio sismico, è necessario far riferimento all’elenco aggiornato ad aprile 2021.
Pertanto, visto che il Comune di ubicazione dell’immobile risulta essere passato dalla Zona 3 alla Zona 4, l’istante non potrà beneficiare degli incentivi volti alla riduzione del rischio sismico per intervenire sull’immobile in oggetto.
Tale disposizione è valida per tutti i Comuni che da aprile 2021 si trovano in Zona 4, a prescindere da quale fosse la Zona di riferimento con la classificazione precedente.
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