Dopo il susseguirsi degli eventi sismici che negli ultimi anni hanno colpito l’Italia, il Governo, con il Decreto Legge n. 63/2013, ha introdotto specifiche detrazioni fiscali a favore di coloro che eseguono interventi antisismici finalizzati alla esecuzione di opere edilizie per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Ma non è tutto.
Con il Decreto Legge n. 50/2017 il Sisma Bonus è stato ampliato in Sisma Bonus Acquisti, che consente agli acquirenti di case antisismiche, previo il rispetto delle condizioni ivi previste, di poter beneficiare di una consistente detrazione di imposta.
Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul Sisma Bonus Acquisti.
Sommario
Pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge n. 50/2017, articolo 46 quater, approvato con la Legge di Bilancio 2020 è il documento ufficiale contenente specifiche disposizioni urgenti relative ad interventi da porre in essere nelle zone colpite da eventi sismici.
A partire dell’entrata in vigore di tale decreto, anche per coloro i quali hanno acquistato o intendono acquistare immobili collocati nelle zone classificate a rischio sismico è possibile beneficiare di una detrazione di imposta da calcolarsi su una precisa percentuale calcolata sul prezzo di acquisto.
Advertisement - PubblicitàCome avviene per tutte le agevolazioni che il Governo pone in campo, anche per quella relativa al Sisma Bonus Acquisti è l’Agenzia dell’Entrate che prevede, attraverso il suo sito, a rilasciare una guida specifica e dettagliata che possa aiutare i contribuenti a svolgere correttamente tutte la procedura necessarie per poter beneficare della detrazione spettante.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate evidenzia che la consistente detrazione di imposta prevista per l’agevolazione fiscale Sisma Bonus Acquisti riguarda unicamente l’acquisto di immobili realizzati nelle zone a rischio sismico rientranti nelle classificazioni 1, 2 e 3.
Tali immobili devono essere acquistati da impresa di costruzioni o essere stati oggetto di ristrutturazione immobiliare.
In caso di ristrutturazione che prevede, ovviamente, l’adeguamento dell’immobile al recente nome antisismiche, la vendita dell’edificio, per rientrare nella detrazione, dovrà essere perfezionata entro i 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori.
La Zona 1 (Alta Sismicità) comprende la Campania, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia.
Nella Zona 2 (Sismicità Medio-Alta) sono collocate la Puglia, le Marche, il Lazio, la Basilicata e l’Emilia Romagna.
Mentre, nella Zona 3 (Medio-Bassa Sismicità) troviamo la Lombardia, la Toscana, il Piemonte e la Liguria.
Rimangono, pertanto, esclusi dal beneficio previsto dal Sisma Bonus Acquisti gli immobili collocati nelle Regioni italiane classificate a rischio sismico basso (Zona 4), quali la Sardegna, la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige.
Advertisement - PubblicitàIl decreto Sisma Bonus Acquisti dispone che, per essere ammessi alla detrazione, gli immobili oggetto di compravendita, sottoposti a demolizione e successiva ricostruzione (anche in presenza di variazione volumetrica rispetto alla precedente pianta catastale) o a ristrutturazione, abbiamo conseguito, a seguito di tali interventi edilizi, una riduzione del rischio sismico di almeno una classe.
Le percentuali previste per tale detrazione sono due: 75% e 85%, la prima nel caso in cui il rischio sismico venga ridotto di una classe, la seconda qualora la riduzione sia di due classi.
L’importo della percentuale viene calcolata sul prezzo di acquisto del bene immobile che viene riportato dal notaio nell’atto pubblico di compravendita.
Advertisement - PubblicitàCome è stato per tutte le agevolazioni edilizia, anche per il Sisma Bonus Acquisti il Governo ha posto un limite ben preciso.
Le percentuali della detrazione non potranno applicarsi a importi superiori a €. 96.000,00, ciò significa che se l’immobile venisse acquistato per un prezzo superiore, la differenza tra quest’ultimo e il tetto massimo non verrebbe preso in considerazione.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione fiscale riconosciuta agli acquirenti che hanno stipulato un contratto di compravendita per l’acquisto di un immobile di cui al paragrafo precedente, potranno ottenere l’importo previsto in cinque quote annuali di pari importo.
Advertisement - PubblicitàL’agevolazione fiscale è prevista a favore dei soggetti passivi IRPEF (residenti o meno nel territorio dello Stato italiano, vedi risposta n. 91/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, chi acquista un immobile e risulti idoneo alla concessione della detrazione fiscale prevista del Sisma Bonus Acquisti, potrà richiedere l’erogazione delle somme a tale titolo spettanti in sede di dichiarazione dei redditi (il cui ammontare verrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo) o, in alternativa, mediante cessione del credito a soggetti terzi.
Advertisement - PubblicitàIn alternativa alla classica istanza di rimborso del credito fiscale da presentare in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti, anche non residenti in Italia, possono optare per la cessione del credito di imposta a soggetti terzi.
Tale possibilità è stata introdotta con l’articolo 121 del Decreto Rilancio che definisce i criteri da seguire per poter cedere il proprio credito d’imposta a soggetti come istituti di credito, Poste o comunque tutti gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa.
In tal modo, anche chi non ha sufficiente capienza IRPEF potrà rientrare del credito maturato a seguito dell’agevolazione fiscale Sisma Bonus Acquisti, anche se con tale cessione i soggetti cessionari riconoscono una percentuale inferiore a quanto sarebbe spettato nel caso in cui la somma fosse stata richiesta nelle più comuni forme, ovvero con dichiarazione dei redditi.
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