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Acquisto casa ricostruita con criteri antisismici: detrazione 75%-85%

Acquisto casa ricostruita con criteri antisismici: detrazione 75%-85%Acquisto casa ricostruita con criteri antisismici: detrazione 75%-85%
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Le spese legate all’acquisto di una casa – situata in un edificio che è stato interamente demolito e ricostruito nel rispetto delle normative antisismiche – possono beneficiare di detrazioni molto elevate grazie al Sismabonus Acquisti.

Si tratta nello specifico di un “ramo alternativo” al Sismabonus ordinario, che invece di agevolare la realizzazione di lavori volti a ridurre il rischio sismico, incentiva invece l’acquisto di case che sono state oggetto degli stessi interventi.

Le due agevolazioni non possono essere beneficiate in riferimento allo stesso immobile. Ciò significa che nel caso in cui l’impresa dovesse beneficiare del Sismabonus per le spese legate alla realizzazione dei lavori, i futuri acquirenti delle singole unità non avranno l’opportunità di usufruire del Sismabonus per l’acquisto della casa.

Vediamo di seguito come funziona.

Leggi anche: “Superbonus 110% e Sismabonus: l’agenzia delle entrate aggiorna la guida

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Acquisto casa demolita e ricostruita: incentivi e detrazioni

Il Sismabonus Acquisti è dunque un beneficio aggiuntivo del quale si può usufruire in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici, ed è disponibile esclusivamente nelle Zone 1, 2 o 3 del rischio sismico, secondo la classificazione predisposta dalla Protezione Civile.

I lavori devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione, che dovrà provvedere alla totale demolizione e ricostruzione dell’edificio al fine di ridurre il rischio sismico di 1 o 2 Classi rispetto alla condizione precedente.

Nel caso in cui l’impresa volesse, a quel punto, beneficiare del Sismabonus per i lavori realizzati, potrà farlo ottenendo una detrazione pari al 70% (1 Classe) o 80% (2 Classi).

Se saranno invece i futuri acquirenti ad usufruire del Sismabonus Acquisti, le detrazioni saranno pari a:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola casa (1 Classe);
  • 85% del prezzo di acquisto della casa (2 Classi).

In tutti i casi, comunque, l’ammontare massimo di spesa per ogni unità immobiliare non può superare i 96.000 euro.

Le spese detraibili con il Sismabonus Acquisti, così come quelle ammesse al Sismabonus, possono essere maggiorate al 90% o al 110% se si ha diritto di accesso al Superbonus.

In particolare, per questi casi non è possibile scegliere quale aliquota applicare, in quanto non si può usufruire del Sismabonus ordinario se si ha diritto al Superbonus. L’aliquota maggiorata sarà applicata automaticamente, e il beneficiario sarà inoltre assoggettato al rispetto di tutti i requisiti aggiuntivi richiesti per l’usufrutto del Superbonus.

La stessa cosa vale anche per il Sismabonus Acquisti.

Leggi anche: “Sismabonus Acquisti 110%: impossibile sforare il termine del 30 giugno

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Sismabonus Acquisti: come funziona, condizioni e requisiti

La detrazione concessa per l’acquisto di una casa ricostruita con criteri antisismici può essere ammessa solo nel caso in cui l’impresa di costruzione o di ristrutturazione provveda a vendere le singole unità dell’edificio entro massimo 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Il Sismabonus Acquisti può essere ammesso anche nel caso in cui la demolizione e la ricostruzione dell’edificio dovesse aver comportato un aumento della volumetria rispetto alla condizione preesistente:

  • Anche se il titolo abilitativo non è stato originariamente emesso per lavori di ristrutturazione edilizia, di cui al TUE, art. 3, comma 1, lettera d);
  • Solo se vengono rispettati tutti i limiti e le disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ad esempio, l’impresa ha l’opportunità di realizzare un numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quante ce ne fossero prima della demolizione.

L’agevolazione viene concessa anche se l’acquisto della casa dovesse avvenire mediante permuta, ma in ogni caso l’atto definitivo dovrà essere firmato entro i termini di vigenza dell’incentivo.

Tra l’altro, anche per il Sismabonus Acquisti è previsto l’obbligo di asseverare i lavori realizzati, per dimostrare nello specifico l’effettiva riduzione del rischio sismico che ha ottenuto l’edificio grazie agli interventi.

Leggi anche: “Superbonus, demolizione-ricostruzione con ampliamento: cosa sapere

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Asseverazione sismica obbligatoria: cosa sapere

L’asseverazione sismica dovrà essere predisposta dai professionisti (iscritti ad apposito Ordine o Collegio) che si occupano della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, ognuno in base alle proprie competenze professionali.

Il documento dovrà essere integrato al progetto, e allegato insieme a questo alla richiesta del titolo abilitativo, Permesso di Costruire o SCIA, che si presenta all’ufficio dello sportello unico competente.

Ciò significa che l’asseverazione dovrà essere prodotta e depositata prima che i lavori abbiano inizio.

Esistono però anche delle eccezioni che consentono di presentare l’asseverazione tardiva, non entro l’inizio dei lavori ma, addirittura, entro la data di firma del rogito definitivo per l’acquisto della casa.

La possibilità di presentare in ritardo l’asseverazione sismica viene concessa solo in alcuni specifici casi, come, ad esempio, nei casi per i quali – al momento dell’inizio dei lavori – l’immobile non rientrava tra quelli ammessi in detrazione, ma successivamente ne ha acquisito il diritto. L’asseverazione andrà comunque integrata al titolo abilitativo al massimo entro la data di stipula dell’atto di acquisto.

L’asseverazione è obbligatoria anche se per gli interventi antisismici o per l’acquisto si dovesse beneficiare del Superbonus invece che del Sismabonus. Anche le precisazioni legate all’asseverazione tardiva vengono estese anche al maxi-incentivo.

Leggi anche: “Superbonus e Sismabonus Acquisti: asseverazione sismica, occhio alle scadenze



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Autore: Redazione Online

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