Tra gli interventi che possono essere agevolati con le detrazioni fiscale in ambito edile non c’è solo la demolizione e ricostruzione degli immobili.
Risultano ammessi alle detrazioni infatti anche i lavori di ricostruzione di immobili danneggiati, crollati o demoliti in precedenza.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Demo-ricostruzione: tutti gli incentivi e i bonus casa che ammettono l’intervento”
Sommario
Il primo incentivo da prendere in considerazione per i lavori di ricostruzione di immobili danneggiati o crollati è senza dubbio il Bonus Ristrutturazione, che agevola questa tipologia di interventi in base a differenti categorie.
L’incentivo ammette una detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, con un valore massimo di detrazione di 96.000 euro per unità.
Facciamo presente innanzitutto che l’agevolazione incentiva i lavori di ristrutturazione edilizia, categoria che può comprendere sia le opere di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, sia l’intervento di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati, crollati o demoliti in precedenza.
Si possono conseguire nella ristrutturazione edilizia anche lavori che puntino a trasformare del tutto o in parte l’organismo edilizio rispetto alla condizione preesistente.
Con le nuove direttive disposte dal primo DL Semplificazioni nel 2020, tale categoria ammette anche i lavori di ampliamento, che non vengono più considerati come nuove costruzioni ma come ristrutturazione edilizia (approfondisci qui).
Oltre alla ristrutturazione edilizia, il Bonus Ristrutturazione prevede una specifica categoria di interventi dedicata ai lavori di ricostruzione o ripristino degli immobili che siano stati danneggiati da eventi calamitosi, ma solo se è stato ufficialmente dichiarato lo Stato di Emergenza.
In questo caso, non si tiene conto effettivamente di quali lavori si realizzino o della categoria alla quale appartengano. La Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 specifica infatti che sono ammessi:
“[…] tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia […].”
Il Bonus Ristrutturazione agevola poi i lavori mirati all’adozione di misure antisismiche, che riguardino in particolare la messa in sicurezza statica della struttura.
Anche in questo caso saranno ammesse sia le opere di demolizione e ricostruzione, sia quelle volte a ricostruire un immobile in seguito al crollo. Il crollo chiaramente dovrà essere stato causato da eventi sismici.
Leggi anche: “Condominio interamente o parzialmente crollato: cosa accade? Chi paga?”
Advertisement - PubblicitàGli interventi mirati all’adozione dei criteri antisismici non risultano agevolabili solo dal Bonus Ristrutturazione, ma anche dal Sismabonus e dal Superbonus.
Tali incentivi concedono detrazioni in misura maggiore, rispettivamente con percentuali che vanno dal 50% all’85% nel primo caso, e dal 90% al 110% nel caso del Superbonus.
Facciamo presente che un soggetto che soddisfa tutti i requisiti per beneficiare del maxi-incentivo, non potrà scegliere di usufruire invece del Sismabonus per i lavori di riduzione del rischio sismico.
Un soggetto che invece ha diritto al Sismabonus può decidere di beneficiare del Bonus Ristrutturazione per gli stessi interventi anti-sismici, oppure anche viceversa.
Anche con il Sismabonus e con il Superbonus si può dunque provvedere alla totale demolizione e ricostruzione dell’edificio, oppure al suo ripristino in seguito a crolli o danneggiamenti.
Saranno poi in entrambi i casi ammessi anche qui gli ampliamenti rispetto alla condizione ante-operam. In riferimento al Superbonus, tuttavia, se si eseguono lavori trainaNTI o trainaTI che rientrano nella riqualificazione energetica, non possono essere detratte le spese relative alla parte ampliata.
In questo caso fa eccezione solo l’installazione di un impianto fotovoltaico, che potrà essere installato anche nella parte ampliata con la possibilità di detrarre le spese.
Non esiste questo limite invece per i lavori trainaNTI o trainaTI che rientrino nell’ambito antisismico, ovvero nel Super Sismabonus. In tal caso anche la parte ampliata sarà ammessa alla detrazione.
Leggi anche: “Superbonus 110% post incendi: no se c’è il rimborso dell’assicurazione”
Advertisement - PubblicitàA prescindere dall’incentivo al quale si intenda o si abbia diritto ad accedere – nel caso in cui un immobile sia stato danneggiato da eventi sismici e il beneficiario abbia già fruito per questi dei Contributi statali dedicati alla ricostruzione – le detrazioni fiscali in ambito edile potranno essere beneficiate solo in relazione alle spese che sono rimaste a carico del contribuente (approfondisci qui).
Questo significa che le agevolazioni saranno ammesse solo in riferimento alle spese che eccedono tale contributo, e per le quali non si è già beneficiato dello stesso.
Si precisa che sarà possibile detrarre le spese anche a fronte dello stesso intervento ma, comunque, non a fronte delle stesse spese.
In quest’ottica, anche i contribuenti che abbiano beneficiato dei Contributi per la ricostruzione in passato e che poi abbiano sostenuto ulteriori costi per nuovi lavori di consolidamento del fabbricato, hanno diritto a fruire degli incentivi. Leggi anche: “Superbonus: immobile demolito nel 2011, possibile ricostruire oggi?”
I lavori agevolabili di ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi (per i quali sia stato dichiarato lo Stato di Emergenza) danno anche diritto a poter fruire del Bonus Mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi.
Le spese per gli acquisti devono essere effettuate obbligatoriamente tra la data di inizio e la data di fine dei lavori edilizi.
Leggi anche: “Bonus Mobili: quali interventi sbloccano l’accesso alla detrazione?”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!