Con l’Ecobonus è possibile provvedere alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con un nuovo impianto ad elevata efficienza energetica.
Esiste infatti una categoria di interventi dell’agevolazione dedicata esclusivamente alla sostituzione degli impianti o, in alcuni casi, alla loro installazione ex-novo.
Per quasi tutti gli interventi agevolabili con l’Ecobonus è richiesta, in generale, l’esistenza di un impianto termico nell’immobile. Tra le tipologie ammesse ci rientrano ad oggi anche le stufe a legna, a pellet, i caminetti e i termocamini.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàL’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento è un lavoro agevolabile sia con l’Ecobonus che con il Superbonus come intervento trainaNTE (approfondisci qui).
L’Ecobonus nello specifico concede un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro, con percentuali pari al 50% o 65% delle spese sostenute, a seconda di quale tipologia di nuovo impianto si intende installare.
La normativa prevede che gli interventi di sostituzione possano avvenire, appunto, solo in presenza di un altro impianto che possa essere sostituito. Tale impianto potrà essere funzionante, oppure anche riattivabile tramite un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Si tratta di un requisito obbligatorio per tutte le tipologie di lavori agevolabili con l’Ecobonus, tranne che per i seguenti:
Tutti gli altro interventi agevolabili con l’Ecobonus richiedono, dunque, l’esistenza di un impianto di riscaldamento che sia funzionale o riattivabile.
L’impianto di riscaldamento da sostituire può essere anche una stufa a legna o a pellet. Allo stesso modo, anche i caminetti e i termocamini rientrano oggi tra gli impianti esistenti ammessi.
Nello specifico, sono state le modifiche apportate dal D.lgs. n. 48/2020 a cambiare le cose.
Fino al 10 giugno 2020, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali e gli scaldacqua unifamiliari non erano ammessi singolarmente tra i possibili impianti termici da poter sostituire. La sostituzione sarebbe stata ammessa solo se la somma delle potenze nominali di tutti questi impianti avesse raggiunto o superato:
A partire dall’11 giugno 2020 la normativa è stata modificata e, ad oggi, la definizione di impianto termico ricomprende anche le stufe a legna o a pellet, nonché i caminetti e termocamini, purché siano sempre fissi e non mobili.
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