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Sostituzione scaldabagno: 65% di detrazione con l’Ecobonus

L’Ecobonus consiste in una detrazione al 50% o 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici e unità esistenti.

Sostituzione scaldabagno: 65% di detrazione con l’EcobonusSostituzione scaldabagno: 65% di detrazione con l’Ecobonus
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L’Ecobonus consiste in una detrazione al 50% o 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici e unità esistenti.

Tra gli interventi ammessi è possibile procedere anche con la sostituzione dello scaldabagno tradizionale, ma solo nel caso in cui si provvedesse ad installare uno scaldacqua a pompa di calore, e solo se l’unità risultasse già dotata di un impianto termico.

Per la sostituzione dello scaldabagno in particolare si può fruire della detrazione al 65% con limite pari a 30.000 euro.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa

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Sostituzione scaldabagno: obbligo impianto termico con Ecobonus

Con l’Ecobonus è dunque possibile portare in detrazione parte delle spese sostenute per la sostituzione dello scaldabagno tradizionale con un nuovo impianto a pompa di calore.

È fondamentale tuttavia notare che l’intervento è ammesso solo se si tratta di sostituzione di un impianto già esistente, in quanto l’installazione ex novo non è concessa. Eventualmente, per l’installazione ex novo c’è la possibilità di fruire invece del Bonus Ristrutturazione al 50%.

Non è possibile invece includere all’Ecobonus l’intervento di sostituzione di uno scaldabagno tradizionale con uno scaldacqua a gas. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio che nell’immobile sia presente un impianto termico.

In particolare, a partire dall’11 giugno 2020 – data di entrata in vigore del D.lgs. n. 48 del 10 giugno 2020 – sono da intendersi come impianti termici tutti gli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal vettore energetico utilizzato.

Leggi anche: “Camini sono validi come impianti esistenti?

Prima delle modifiche apportate dal decreto citato, invece, erano previsti determinati criteri riferiti alla potenza di alcuni impianti. In particolare:

  • Fino al 3 agosto 2013, gli scaldacqua unifamiliari – così come le stufe, i caminetti e gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante – potevano essere considerati impianti termici e, quindi, essere ricompresi nelle spese in detrazione, solo se la somma delle loro potenze nominali fosse stata pari o maggiore a 15 kW;
  • Dal 4 agosto 2013 al 10 giugno 2020, la somma della potenza nominale per queste tipologie di impianti doveva essere pari o maggiore a 5 kW;
  • A partire dall’11 giugno 2020, non è più previsto alcun limite minimo da rispettare in tal senso.

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Ecobonus 65% per sostituzione scaldabagno: come funziona

È dunque possibile ad oggi portare in detrazione con l’Ecobonus le spese sostenute per la sostituzione dello scaldabagno tradizionale con un nuovo scaldacqua a pompa di calore su tutti gli edifici esistenti.

Lo scaldabagno a pompa di calore che viene installato in sostituzione dello scaldacqua tradizionale deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 16147:2023, che prevede che le pompe di calore debbano garantire un coefficiente di prestazione COP maggiore di 2,6.

La detrazione viene concessa nella misura del 65% con un limite di spesa pari a 30.000 euro per unità immobiliare.

Ricordiamo che l’Ecobonus può essere fruito in relazione a tutte le unità immobiliari esistenti e accatastate, che siano singole unità o edifici, a destinazione residenziale oppure strumentale.

È fondamentale ricordare inoltre che qualora nell’edificio oggetto di lavori dovessero esserci unità sprovviste di impianto termico, solo la spesa riferita agli appartamenti che ne sono dotati potrà essere portata in detrazione.

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TAGS: ecobonus, scaldabagno, sostituzione scaldabagno

Autore: Redazione Online

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