In questo periodo si discute parecchio delle possibili sanzioni in caso di dichiarazioni e documenti falsi legate all’accesso all’Ecobonus 110%. Approfondiamo di seguito.
In questo periodo si discute parecchio delle possibili sanzioni in caso di dichiarazioni e documenti falsi legate all’accesso all’Ecobonus 110%.
Abbiamo visto a cosa potrebbe andare incontro il tecnico abilitato in caso di asseverazioni non conformi alla realtà, e anche quali sono le possibili multe per il professionista in caso di visto di conformità infedele.
Oggi parliamo invece della sicurezza in cantiere, argomento di cui si parla poco in correlazione all’Ecobonus 110%. In realtà però è un punto fondamentale da considerare perché il beneficiario possa usufruire del maxi-incentivo.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàNel momento in cui si eseguono dei lavori di ristrutturazione, è necessario che sia assicurata la sicurezza in cantiere. A quel punto, non importa se con quei lavori si intende richiedere l’accesso all’Ecobonus 110% o ad una delle altre agevolazioni statali legate agli interventi edilizi.
Perché in ogni caso non sarà possibile usufruire degli incentivi se non si seguono tutti i criteri di sicurezza necessari per procedere all’esecuzione dell’opera.
Come abbiamo detto, prima dell’avvento del Superbonus 110%, si discuteva poco di questo argomento. Soprattutto per il fatto che non si eseguivano tutti i controlli che si svolgono ora.
L’Ecobonus 110% infatti ha portato ad una grande intensificazione delle verifiche, in quanto appunto si parla di una detrazione che consente di eseguire i lavori a costo zero in tanti casi. Per cui si è reso maggiormente necessario assicurarsi che tutte le regole vengano rispettate, sia da parte dei beneficiari che dei professionisti che seguono le loro pratiche.
L’obbligo della sicurezza in cantiere però esiste da molto tempo, sia che si tratti di lavori fini a sé stessi, sia che si tratti di interventi mirati all’ottenimento di un incentivo statale.
Advertisement - PubblicitàIl D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nel Lavoro) leggiamo infatti che tutti i cantieri temporanei o mobili sono soggetti al rispetto delle normative di cui al Titolo IV, che tratta appunto l’argomento sicurezza unicamente legato al settore delle costruzioni.
Si parla invece di detrazioni e sicurezza nel Decreto MEF n. 41 del 18 febbraio 1998, che tratta appunto “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
Leggiamo qui che nessun incentivo fiscale di alcun tipo, incluso ovviamente l’Ecobonus 110%, potrà essere accettato al richiedente in caso di:
“violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
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