La scheda descrittiva è uno dei documenti obbligatori richiesti per l’accesso all’Ecobonus (vedi qui tutti i documenti).
Il documento è necessario in particolare per comunicare la tipologia di interventi svolti, nonché i tutti i dati legati all’usufrutto dell’agevolazione, e va trasmesso all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o dal collaudo finale.
Vediamo cosa c’è da sapere sulla scheda descrittiva obbligatoria per l’Ecobonus.
Sommario
La nuova scheda descrittiva “unificata” – necessaria per accedere all’Ecobonus – va a sostituire in particolare le precedenti “schede informative” di cui all’Allegato E e all’Allegato F del Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, integrando tra l’altro anche il documento recante “Attestato di qualificazione energetica” di cui all’Allegato A dello stesso decreto.
Le tre certificazioni dovevano essere presentate distintamente per i lavori terminati entro dicembre 2017 mentre, a partire dal 1° gennaio 2018, i documenti sono stati appunto sostituiti dalla Scheda Descrittiva.
Nello specifico, ad oggi la scheda descrittiva è attualmente costituita da due diversi documenti, di cui i Modelli sono riportati all’Allegato C e all’Allegato D del Decreto 6 agosto 2020.
La scheda descrittiva obbligatoria per accedere all’Ecobonus deve contenere nello specifico i seguenti dati:
La scheda descrittiva dev’essere trasmessa all’ENEA con le seguenti modalità:
Il documento va trasmesso appunto entro 90 giorni dalla fine dei lavori, o dall’esecuzione del collaudo finale se richiesto.
Se, in seguito all’invio, il contribuente si dovesse rendere conto di aver commesso degli errori di compilazione, sarà possibile procedere con la rettifica anche una volta trascorso il termine di 90 giorni.
Advertisement - PubblicitàÈ possibile trasmettere una nuova scheda descrittiva (che sostituirà integralmente la precedente) entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
La concessione viene ammessa anche a favore dei soggetti che non hanno proprio provveduto all’invio della scheda entro i 90 giorni, e che la inviano per la prima volta entro i termini per la dichiarazione dei redditi, mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro come previsto per la remissione in bonis (approfondisci qui).
Questo significa che, nel caso in cui la scheda con dati errati fosse stata inviata:
Non sarà necessario procedere con un nuovo invio nel caso in cui gli errori riguardassero:
In questi casi, il contribuente potrà comunque avere accesso all’Ecobonus senza gravi complicanze, a patto che possa dimostrare, mediante le fatture e i bonifici, di avere effettivamente sostenuto le spese in commento.
Se infatti il soggetto indicato nella scheda descrittiva non dovesse corrispondere al soggetto intestatario di bonifici e fatture, la detrazione spetterà comunque al soggetto che dimostra di aver sostenuto le spese agevolabili.
Nel caso in cui la scheda descrittiva fosse stata correttamente compilata entro i termini stabiliti dalla legge, ma l’invio telematico non fosse andato a buon fine, la scheda descrittiva si potrà considerare valida solo se il mancato invio è imputabile ad un malfunzionamento del portale dell’ENEA.
Se invece fossero stati il contribuente o il tecnico incaricato ad annullare l’invio della scheda, questa non potrà essere considerata valida neanche se correttamente compilata. In questo caso, la detrazione non potrebbe essere riconosciuta, salvo che non si provveda appunto all’invio della scheda in ritardo – ma non oltre la prima dichiarazione dei redditi – col pagamento della sanzione pari a 250 euro.
Leggi anche: “Ecobonus: i documenti obbligatori in base agli interventi”
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