L’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che, beneficiando dell’Ecobonus, l’opzione dello sconto in fattura può essere ritenuta valida anche se la fattura di riferimento dovesse contenere degli errori.
L’Ecobonus è quell’agevolazione in ambito edile che, più di tutte, è mirata ad incentivare l’esecuzione di lavori volti al risparmio energetico su tutti gli edifici esistenti.
Il bonus viene concesso nella misura del 50% delle spese conseguite, ma può essere elevato fino all’85% se, in concomitanza ai lavori di efficientamento, si effettuano anche interventi di riduzione del rischio sismico. L’incentivo può, tra l’altro, essere incrementato anche fino al 110% o al 90% delle spese conseguite grazie al Superbonus.
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Proprio come il Superbonus, anche l’Ecobonus prevede per i beneficiari la possibilità di scegliere come utilizzare il credito spettante. Nello specifico, è possibile procedere con la detrazione in più anni nella dichiarazione dei redditi, oppure si può optare per le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In merito a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente che l’opzione dello sconto in fattura può essere ritenuta valida anche se la fattura di riferimento dovesse contenere degli errori. In più, si specifica, l’opzione può essere ammessa ai fini del beneficio anche nel caso in cui ci si fosse dimenticati del tutto di indicare lo sconto nella fattura.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di cui parliamo è stato trattato di recente dal Fisco con la risposta ad interpello n. 238 del 3 marzo 2023. Qui l’istante è una società che si occupa di fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, e chiede chiarimenti in merito all’applicazione dello sconto nella fattura emessa al proprio cliente.
In particolare, il cliente ha provveduto all’installazione di uno dei predetti impianti forniti dalla ditta e, per tale intervento, intende beneficiare dell’Ecobonus al 50% mediante l’opzione dello sconto in fattura.
La società ammette, tuttavia, di aver commesso degli errori nell’emissione della fattura in oggetto a favore del proprio cliente.
Fa sapere infatti di non aver seguito del tutto i chiarimenti forniti dal Fisco con la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, con specifico riferimento alla seguente disposizione:
“[…] per lo sconto in fattura, si ricorda che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) […].”
La società, in sostanza, dopo l’accordo preso con il cliente, ha provveduto ad emettere una prima fattura in acconto. Qui non è stata specificata la scelta dello sconto in fattura e, quindi, il valore dell’acconto era da corrispondersi per intero.
Successivamente, poi, nella seconda fattura a saldo, la società ha indicato l’opzione dello sconto in fattura a favore del cliente, in misura pari al 50% dell’intero corrispettivo pattuito.
Il cliente ha poi provveduto all’invio del modello di Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative, obbligatorio per tutti i soggetti che beneficiano dei Bonus Casa mediante la cessione del credito o lo sconto.
Viene precisato, in ogni caso, che a parte la mancata indicazione dell’opzione nella fattura di acconto, tutte le restanti disposizioni previste dalle normative sono state rispettate.
La società chiede dunque alle Entrate se sia necessario comunicare al Fisco l’errore commesso, tenendo conto comunque che la scelta dello sconto in fattura è stata dichiarata in tutti i contratti stipulati tra le parti, e che la prima fattura risulta strettamente collegata alla seconda, proprio per via di quanto indicato sul contratto.
Si domanda in particolare quale sia la procedura da adottare in questi casi per legittimare la fruizione dell’opzione alternativa a favore del proprio cliente.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa sapere che non è possibile rimediare all’errore commesso mediante l’invio di una PEC oppure di una nota di variazione, come richiesto dall’istante. In questi casi, infatti, la PEC deve essere inviata solo per comunicare la presenza di errori formali o sostanziali (approfondisci qui).
La nota di variazione invece si trasmette quando è necessario rimediare ad errori che riguardino l’imponibile o l’IVA dichiarati.
Lo scenario presentato dalla società, per l’appunto, non rientra in nessuna delle predette casistiche e potrebbe far emergere un profilo di rischio durante i futuri controlli.
Il Fisco ritiene tuttavia che, analizzando il caso specifico, l’errore commesso non sia tanto grave da pregiudicare l’utilizzo dello sconto in fattura o il beneficio dell’Ecobonus.
In particolare, dalla documentazione allegata all’istanza, è emerso che:
Visto quanto detto, il Fisco ritiene che l’opzione per lo sconto in fattura possa essere ritenuta comunque valida, nonostante l’errore commesso nella fatturazione.
Questo in quanto risulterebbero essere rispettati tutti gli altri presupposti per accedere all’incentivo nelle modalità richieste, ovvero:
Nel presupposto che il cliente non abbia già fruito in qualche modo della detrazione pari al 50% spettante, con detrazione o cessione, la società potrà procedere ad acquisire il suo credito, considerando valido l’esercizio dello sconto in fattura.
L’Agenzia spiega però che l’errore, pur non essendo così grave da pregiudicare l’accesso all’Ecobonus, comunque potrebbe essere rilevato da successivi controlli come un profilo di rischio per via delle normative antifrode.
Quello che può accadere in questi casi è la sospensione dell’utilizzo del credito per 30 giorni, al fine di consentire all’amministrazione di approfondire i controlli.
Una volta effettuate le verifiche, se non viene rilevato il rischio di frode, il credito viene sbloccato normalmente. In caso contrario, si va incontro alla decadenza dal beneficio, con conseguente procedura di recupero e l’applicazione di interessi e sanzioni.
L’Agenzia spiega che, una volta che l’errore è commesso, l’eventualità che il credito venga sospeso per controlli più approfonditi è sempre possibile.
Tuttavia, al fine di favorire maggiormente la riconciliazione dei documenti e di tutte le somme effettivamente dovute e riconosciute con lo sconto, è necessario che nella fattura a saldo vengano indicati l’importo totale del corrispettivo dovuto e l’importo già corrisposto a titolo di acconto.
Il Fisco spiega che a tal fine potrebbe tornare utile anche la predisposizione di un documento extra-contabile, da integrare alla prima fattura dell’acconto, dove si indica il richiamo allo sconto concesso in relazione al totale dei lavori realizzati.
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