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Ecobonus: scheda descrittiva e spese a cavallo di 2 anni, come funziona

Ecobonus: scheda descrittiva e spese a cavallo di 2 anni, come funzionaEcobonus: scheda descrittiva e spese a cavallo di 2 anni, come funziona
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La scheda descrittiva da trasmettere all’ENEA è tra i documenti obbligatori per accedere all’Ecobonus, e dev’essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori o del collaudo finale.

Cosa accade però se i lavori o le spese sono stati conseguiti a cavallo di 2 anni diversi?

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Ecobonus: scheda descrittiva e data fine lavori

In riferimento alla scheda descrittiva da inviare all’ENEA, con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, è stato chiarito che i lavori si intendono conclusi, quando richiesto, per la data del collaudo finale.

Qualora il collaudo non fosse necessario, la data di fine lavori potrà essere attestata in due modi:

  • Mediante altra documentazione prodotta dalla ditta o soggetto che esegue i lavori;
  • Mediante la scheda informativa compilata dal tecnico professionista.
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Ecobonus: lavori o spese in 2 anni differenti

Nel caso in cui i lavori agevolabili con l’Ecobonus fossero stati realizzati a cavallo di due periodi d’imposta differenti, la scheda descrittiva dovrà essere trasmessa all’ENEA comunque entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Si chiarisce a tal proposito che la data di fine lavori potrebbe anche non coincidere con la data in cui si finiscono di pagare gli interventi.

La scheda descrittiva in ogni caso deve sempre contenere le spese complessivamente sostenute per la realizzazione degli interventi complessivi.

Leggi anche: Scheda descrittiva Ecobonus: cosa c’è da sapere

Per la fruizione dell’agevolazione in detrazione, invece, si terrà conto del criterio di cassa, e quindi della data dell’effettivo sostenimento di ogni spesa. In sostanza, ogni spesa pagata nel corso di un anno potrà essere portata in detrazione con la dichiarazione dei redditi dell’anno seguente.

Per quanto riguarda invece i parametri tecnici e tutti i requisiti obbligatori per accedere all’incentivo, si dovrà considerare sempre la condizione che precede l’inizio dei lavori edilizi.

Qualora invece tutti gli interventi dovessero essere conclusi nel corso dello stesso anno – mentre le spese si fossero protratte per due periodi d’imposta differenti – è possibile che al momento dell’invio della scheda descrittiva (90 giorni entro la fine degli interventi) il contribuente non abbia ancora finito di sostenere le spese agevolabili.

In questo caso, il soggetto dovrà indicare nella scheda descrittiva tutte le spese che ha sostenuto fino al momento dell’invio.

Se ci fossero ulteriori spese che sosterrà in seguito all’invio del documento, egli potrà procedere con l’integrazione dei dati mancanti, ma dovrà farlo obbligatoriamente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si devono indicare le spese da portare in detrazione, seguendo anche qui il criterio di cassa in base a cui sono stati effettuati i pagamenti.

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Ulteriori chiarimenti e possibilità di remissione in bonis

La Circolare delle Entrate propone un esempio per comprendere meglio le procedure da seguire.

Mettiamo il caso che i lavori agevolabili con l’Ecobonus siano stati conclusi a fine settembre 2021, e che il termine di 90 giorni entro il quale trasmettere la scheda descrittiva scadesse il 31 dicembre 2021.

Al momento dell’invio, nella scheda da inviare all’ENEA possono essere indicate anche solo le spese sostenute fino alla stessa data del 31 dicembre 2021.

La scheda descrittiva però, come già detto, deve contenere l’indicazione di tutte le spese legate agli interventi complessivi, quindi, se si eseguissero spese successive, dovranno essere integrate.

È possibile infatti continuare a sostenere le spese anche in seguito all’invio. Pertanto, gli eventuali pagamenti successivi che si eseguono nel corso del 2022 – relativi allo stesso intervento – possono essere integrati alla scheda originaria, modificando l’importo della spesa complessiva.

Viene precisato che, allo stesso modo, è possibile inserire nella scheda descrittiva le spese che il soggetto sa già di dover sostenere, ma che non ha ancora sostenuto.

Considerando dunque sempre il termine indicativo del 31 dicembre 2021 per l’invio della scheda, il soggetto può inserire nel documento anche le spese che sa già di dover sostenere nel 2022.

Per il beneficio delle spese in detrazione, però, si segue sempre il criterio di cassa. Questo significa che nel nostro caso il beneficiario potrà portare in detrazione:

  • Con la dichiarazione 2022, esclusivamente le spese che ha effettivamente sostenuto nel 2021;
  • Con la dichiarazione 2023, le ulteriori spese che ha sostenuto per lo stesso intervento nel 2022.

Si fa presente comunque che, in tutti i casi, per quanto riguarda il termine di 90 giorni previsto per l’invio della scheda, è possibile per il beneficiario dell’Ecobonus avvalersi dell’istituto della remissione in bonis.

La remissione in bonis consente al contribuente di trasmettere in ritardo il documento, ma comunque non oltre la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Può essere esercitata a condizione che:

  • Il ritardo non sia già stato constatato, oppure non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, dei quali il soggetto interessato abbia ricevuto comunicazione;
  • L’invio della scheda descrittiva avvenga entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi;
  • Il contribuente versi una sanzione pari a 250 euro.

Leggi anche: “Comunicazione ENEA: mancato invio comporta decadenza



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TAGS: comunicazione ecobonus, criterio di cassa, ecobonus

Autore: Redazione Online

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