L’Ecobonus è un’agevolazione nata al fine di incentivare sempre più soggetti alla realizzazione di interventi edilizi che possano apportare dei miglioramenti dal punto di vista energetico nelle abitazioni già esistenti.
Viene concesso nella misura del 50% oppure del 65% a seconda degli interventi. Ma può essere elevato fino all’85% nel caso in cui i lavori volti all’efficientamento energetico vengano realizzati congiuntamente ad altri interventi mirati alla riduzione del rischio sismico.
La detrazione ammessa con l’Ecobonus può essere inoltre elevata ulteriormente, grazie al Superbonus – nella misura del 110% oppure del 90% a seconda dei casi – per gli interventi conseguiti fino al 31 dicembre 2023, e solo qualora venga eseguito almeno un intervento trainaNTE.
Per conoscere tutte le novità relative al Superbonus, leggi: “Superbonus 90%: La guida per il 2023, cosa cambierà e per chi”
Di recente è stato chiarito che – qualora venissero rispettati tutti i requisiti richiesti e i lavori fossero autonomamente distinti – non esiste alcun limite normativo che impedisca ad un soggetto di usufruire del beneficio due o più volte per lo stesso immobile.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il tema di cui parliamo è stato oggetto della risposta ad interpello n. 143 del 23 gennaio 2023.
L’istante rappresenta di essere una società di capitali che si occupa di fabbricazione di caldaie e radiatori, nonché di fusione e lavorazione di leghe e metalli.
A luglio 2019 la società ha provveduto ad appaltare ad una ditta individuale l’intervento di sistemazione e rifacimento del tetto di un immobile di proprietà che la società utilizza per lo svolgimento della propria attività. Tutto ciò risulta anche dalla CILA presentata dall’istante agli uffici del Comune nel mese di agosto del 2019.
L’istante sostiene che i lavori eseguiti siano agevolabili con l’incentivo Ecobonus e che rispettano tutti i requisiti richiesti per accedervi.
A questo proposito fa sapere di avere regolarmente saldato alla ditta individuale l’intero compenso, come risulta da fattura, in data 26 novembre 2019. Dalle spese suddette, la società ha maturato una detrazione d’imposta del valore complessivo pari a 60.000 euro.
Gli interventi edilizi, viene precisato, sono stati effettivamente conclusi il 27 dicembre 2019, come risulta da apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta incaricata il 31 dicembre.
In data 20 luglio 2020, la società afferma di aver avviato degli ulteriori interventi sullo stesso immobile che, in particolare, riguardavano la sostituzione degli infissi, come da CILA presentata agli uffici comunali sempre il 20 luglio 2020.
Stavolta l’esecuzione dei lavori non è stata affidata alla stessa ditta, ma ad una società che ha provveduto a terminare i lavori di fornitura e posa in opera degli infissi in data 20 novembre 2020, come risulta da comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) presentata lo stesso giorno.
L’istante fa sapere di avere regolarmente pagato, come dimostrabile da fattura, anche questi interventi svolti dalla società, e sostiene che anche questa tipologia di intervento rientra tra quelli che possono essere agevolati con l’incentivo Ecobonus.
A tal proposito, afferma che tutti i requisiti anche in questo caso sono stati rispettati, e che il tutto risulta dalla comunicazione correttamente inviata all’ENEA prima del termine dei 90 giorni previsto.
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Advertisement - PubblicitàLa società istante scrive dunque alle Entrate per sapere che cosa preveda la normativa che regolamenta l’applicazione dell’Ecobonus in riferimento a questo genere di casi.
In particolare, si chiedono dei chiarimenti per i casi in cui il medesimo soggetto svolga sullo stesso immobile due interventi distinti ed autonomi, entrambi ammessi all’agevolazione in oggetto, in relazione al calcolo dei limiti di spesa da considerare.
L’istante riconosce che l’art. 16-bis del TUIR, al comma 4, prevede che:
“Nel caso in cui gli interventi […] realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.”
Fa presente però che, invece, la Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 ha specificato che il vincolo di cui al comma 4 appena citato:
“[…] non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.”
Ciò posto, chiede di conoscere se nel suo caso sia possibile considerare come “autonomi e distinti” i due interventi realizzati nello stesso immobile, tenuto conto che:
In merito al caso descritto, l’Agenzia delle Entrate, oltre a confermare le disposizioni normative già citate dallo stesso istante, fa presente tra l’altro che nell’interrogazione parlamentare n. 5-03909 del 1° dicembre 2010, il sottosegretario all’Economia (allora Sonia Viale), chiariva che:
“l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.”
In altre parole, poiché un intervento sia configurabile come “autonomo”, è necessario che:
Viene chiarito in sostanza che l’intervento, per essere riconosciuto come autonomo, deve essere anche “autonomamente certificato dalla documentazione indicata”.
Ciò posto, il Fisco fa presente che la normativa che regolamenta l’incentivo Ecobonus non prevede dei limiti in merito alle volte in cui uno stesso soggetto possa fruire della detrazione più volte sulla stessa abitazione. Tra l’altro, non prevede neanche che debba necessariamente trascorrere del tempo tra l’esecuzione di due interventi agevolabili ma autonomi tra loro.
Di conseguenza, nel rispetto dei limiti di spesa indicati distintamente, non è necessario neanche – per i soggetti che ne hanno già beneficiato una volta – che trascorra del tempo per poter beneficiare nuovamente della detrazione in relazione a dei nuovi interventi.
Quanto spiegato significa che: nel caso in cui un immobile – che è già stato oggetto di interventi edilizi nel corso di anni precedenti – sia nuovamente oggetto di altri interventi (che non consistono nella mera prosecuzione di quelli precedenti ma sono nuovi, distinti e autonomi), allora lo stesso soggetto potrà beneficiare della detrazione per la seconda volta.
A questo proposito, si fa presente, i limiti di spesa da considerare per ogni intervento autonomo sono quelli in vigore alla data in cui sono stati effettuati i bonifici di pagamento.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda gli interventi eseguiti dall’istante, l’Agenzia conferma il fatto che entrambe le tipologie di intervento siano agevolabili con l’Ecobonus.
In particolare:
Il Fisco ritiene tra l’altro che la società istante, in entrambi i casi, abbia rispettato anche gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa per accedere all’agevolazione.
Questo, appunto, è dimostrabile dal fatto che:
In conclusione si ritiene che la società possa beneficiare, nel periodo d’imposta 2020, della detrazione fiscale Ecobonus nella misura del 50% (fino ad un massimo di 60.000 euro) per le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, i cui lavori sono conclusi a novembre 2020.
Ciò pur avendo già usufruito, nel periodo d’imposta 2019, della detrazione Ecobonus nella misura del 65% (fino a massimo 60.000 euro), per le spese legate al rifacimento del tetto, i cui lavori sono conclusi il 27 dicembre 2019.
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