L’Ecobonus è l’agevolazione dedicata alla riqualificazione energetica dell’intero patrimonio edilizio presente in territorio italiano, che attualmente è valida per le spese che si conseguono fino al 2024.
Per soddisfare i grandi obiettivi richiesti dalla normativa, l’Ecobonus prevede che si possa conseguire una lunga serie di interventi e, oltretutto, non impone limiti legati ai beneficiari, ammettendo sia persone fisiche che professionisti o imprese.
L’agevolazione prevede anche che i lavori possano essere conseguiti su tutte le tipologie di immobili esistenti in territorio italiano, compresi quelli a scopo strumentale utilizzati per l’attività d’impresa.
Nel caso in cui, però, a richiedere l’agevolazione non fosse il diretto proprietario o detentore dell’immobile – ma un convivente – le spese possono essere ammesse solo se gli interventi agevolabili vengono realizzati su un immobile a scopo residenziale.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl tema è stato chiarito tempo fa con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, dove in relazione al Bonus Ristrutturazione si specificava che:
“[…] sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari […] conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.”
In particolare sono ricompresi qui tutti i familiari conviventi che, secondo la normativa, possono beneficiare dell’agevolazione al posto del titolare o detentore dell’immobile. Questi sono:
I conviventi possono beneficiare del Bonus Ristrutturazione in quanto la convivenza è stata riconosciuta, nel corso degli anni, come una condizione che giustifica la possibile partecipazione alle spese legate all’immobile.
La stessa Circolare precisa poi che lo stesso ragionamento dev’essere esteso anche per quanto riguarda i lavori finalizzati alla riqualificazione energetica agevolabili con l’Ecobonus.
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Advertisement - PubblicitàI familiari conviventi elencati possono quindi beneficiare dell’Ecobonus al posto del diretto proprietario o detentore dell’immobile.
In questo caso, tuttavia, si chiarisce che non sarà concesso eseguire interventi agevolabili su immobili a scopo strumentale, perché il convivente ha diritto alla detrazione solo se i lavori vengono eseguiti nell’immobile in cui si esplica, o può esplicarsi, la convivenza. Gli immobili devono obbligatoriamente appartenere all’ambito “privatistico”.
Questo significa che si può intervenire nell’abitazione in cui il proprietario o detentore vive con il soggetto che richiede l’agevolazione, oppure anche in un immobile in cui, in seguito ai lavori, i soggetti andranno a convivere.
Ricordiamo comunque che i soggetti dovranno già risultare conviventi al momento dell’inizio dei lavori. In altre parole, non è possibile per il convivente accedere alla detrazione se la convivenza si soddisfa solo in seguito agli interventi.
Facciamo presente anche che l’immobile in cui si eseguono i lavori dev’essere disponibile, ovvero non dev’essere concesso in locazione o in comodato d’uso a terzi. In quel caso, essendo occupato, non sarebbe possibile per i soggetti andare a conviverci.
In tutti i casi, comunque, è precluso l’accesso al coniuge e agli altri familiari conviventi se l’immobile nel quale si eseguono i lavori Ecobonus è strumentale all’attività d’impresa, arte o professione.
Per saperne di più, leggi “Titolari di diritti reali e familiari conviventi ammessi al beneficio”
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