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Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa

Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesaEcobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa
Ultimo Aggiornamento:

L’Ecobonus è uno tra gli incentivi più noti legati all’ambito dell’edilizia, ed il suo principale obiettivo è quello di favorire la riqualificazione energetica di tutti gli edifici presenti in territorio italiano.

L’agevolazione è stata introdotta nello specifico dall’art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ed è in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

L’Ecobonus da quel momento è rimasto sempre valido e lo è ancora oggi nel 2023. Con la Legge di Bilancio 2022 difatti ne è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024.

Vediamo di seguito come funziona l’Ecobonus 2023 e quali sono, in particolare, gli interventi che è possibile conseguire, con i relativi massimali di spesa per ogni tipologia.

Leggi anche: “Ecobonus 2023: come funziona – Guida Completa

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Ecobonus 2023: come funziona, beneficiari

L’Ecobonus 2023 consiste in una detrazione da IRPEF o da IRES per la realizzazione di qualsiasi tipologia di intervento che possa comportare un miglioramento nell’efficienza energetica dei fabbricati esistenti.

Al fine di raggiungere questo grande obiettivo, viene concesso a tutte le tipologie di contribuenti (anche ai non residenti in territorio italiano) di poter usufruire dell’agevolazione in questione. Ciò a patto che il contribuente sia possessore, oppure abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione.

Nello specifico, i soggetti beneficiari dell’incentivo possono essere:

  1. Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  2. I contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  3. Le associazioni tra professionisti;
  4. Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  5. Gli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), comunque denominati, e dagli enti aventi le stesse finalità sociali di tali istituti;
  6. Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tra le persone fisiche, possono fruirne anche i soggetti che, pur non essendo i proprietari diretti dell’immobile in oggetto, ne sono però titolari sulla base di:

Hanno diritto a richiedere l’Ecobonus anche i soggetti conviventi che risultano essere legati al proprietario o detentore dell’immobile sulla base di un rapporto familiare o affettivo. In particolare:

  • Il coniuge o componente dell’unione civile;
  • Il convivente more uxorio (senza matrimonio o unione civile);
  • I parenti diretti entro il terzo grado;
  • I parenti affini (acquisiti dal coniuge) entro il secondo grado.
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Tipologie immobili, percentuali detrazione, modalità di utilizzo credito

Sempre per incentivare la riqualificazione del maggior numero di immobili, l’Ecobonus 2023 può essere fruito dai soggetti di cui sopra, in riferimento a tutte le tipologie di immobili, purché siano esistenti e accatastate.

Nello specifico, si possono eseguire interventi su:

  • Unità immobiliari;
  • Edifici (o parti di edifici);
  • Immobili di qualsiasi categoria catastale, anche rurali o anche strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Sono esclusi pertanto solo gli immobili che sono ancora in fase di costruzione.

In base agli interventi che si eseguono, l’incentivo concede una detrazione in misura pari al 50% oppure al 65% delle spese sostenute.

Solo per gli edifici condominiali, si concedono detrazioni più elevate, pari al:

  • 70%, se si procede alla coibentazione dell’edificio per più del 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) complessiva;
  • 75%, se gli interventi comportano all’edificio un miglioramento in termini di prestazioni energetiche che garantisca il raggiungimento della “qualità media”, di cui alle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015.
  • 80%, se con gli interventi agevolabili al 70% o al 75% si svolgono anche opere volte alla riduzione del rischio sismico che comportano un salto minimo di 1 Classe di rischio (solo per Zone 1, 2, 3 del rischio sismico);
  • 85%, se con gli interventi al 70% e al 75% si eseguono anche interventi mirati alla riduzione del rischio sismico che comportano un miglioramento minimo di 2 Classi (solo per Zone 1, 2, 3 del rischio sismico).

La detrazione si recupera con la dichiarazione dei redditi, mediante la ripartizione in 10 quote di pari importo, in un tempo di 10 anni.

L’Ecobonus, così come il Superbonus e gli altri Bonus Casa che concedono la scelta, ammette la possibilità di esercitare le opzioni alternative alla detrazione, quali:

  • Cessione del credito d’imposta;
  • Sconto immediato in fattura dalla ditta che ha eseguito i lavori.

Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida

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Ecobonus 2023: tutte le tipologie di interventi ammesse

Gli interventi che si possono conseguire con l’Ecobonus 2023 sono i seguenti:

  1. Riqualificazione che comporta la riduzione del fabbisogno di energia primaria;
  2. Miglioramento termico dell’edificio;
  3. Installazione di pannelli solari;
  4. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  5. Acquisto e posa in opera di schermature solari;
  6. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  7. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti adibiti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda o alla climatizzazione delle unità abitative;
  8. Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Li vediamo di seguito uno per uno.

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Riduzione del fabbisogno di energia primaria

Questa categoria di interventi concessa con l’Ecobonus 2023 comprende tutti i lavori che consentono al fabbricato di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dall’Allegato A del Decreto dell’11 marzo 2008 del MISE.

Non vengono specificate in questo caso le tipologie effettive di interventi ammesse, perché l’accesso viene determinato in relazione al raggiungimento dei requisiti energetici richiesti.

Questo significa che si può procedere con la realizzazione di “qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio”, e che appunto garantisca la riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria in base ai valori specificati nella norma.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, nello specifico, rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo”.

Attenzione, nonostante sia possibile eseguire gli interventi anche in riferimento a sole porzioni dell’edificio, in ogni caso il calcolo del risparmio energetico deve essere sempre riferito al fabbricato intero, e non a singole parti dello stesso.

Per questa categoria di interventi, il valore massimo della detrazione fiscale è pari a 100.000 euro, sia per le unità immobiliari che per gli edifici condominiali. Nel caso dei condomini, l’importo si riferirà all’intero edificio, e sarà quindi da ripartire tra i soggetti aventi diritto che hanno partecipato alle spese.

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Coibentazione e miglioramento termico dell’edificio

Rientrano in questa categoria di interventi tutti i lavori che permettono all’unità immobiliare o all’edificio di conseguire un miglioramento in ambito termico, e che quindi comportano una riduzione nella dispersione del calore.

In particolare, gli interventi possono riguardare:

  1. Strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti);
  2. Strutture opache verticali (pareti generalmente esterne);
  3. Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  4. Sostituzione di portoni d’ingresso, solo se si tratta di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.

I requisiti che devono essere rispettati in questo caso sono quelli legati appunto alla trasmittanza termica, di cui all’Allegato E del Decreto 6 agosto 2020 del MISE.

Per questa categoria di interventi il valore massimo della detrazione non può superare i 60.000 euro, mentre la percentuale di detrazione viene concessa nella misura del 50% o 65% in base alla tipologia di intervento.

Leggi anche: “Coibentazione edificio: tutti gli incentivi validi

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Installazione di pannelli solari termici

L’intervento di installazione dei pannelli solari termici, o “collettori solari” – che non sono i pannelli fotovoltaici – viene concessa con l’Ecobonus 2023 per:

  • La produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
  • La copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura o istituti scolastici e università.

In pratica, si legge: “possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

L’installazione di pannelli solari termici è agevolabile con l’Ecobonus sia che si tratti di un intervento di sostituzione della vecchia caldaia con il nuovo impianto, sia nel caso in cui si voglia procedere con l’installazione ex novo.

I principali requisiti da rispettare in questo caso sono:

  1. Il termine minimo di garanzia dev’essere di:
    • 5 anni per i pannelli e i bollitori;
    • 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici.
  1. I pannelli solari devono essere certificati Solar Keymark.
  2. L’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
  3. Devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Esistono ulteriori criteri richiesti sulla base del fatto che gli interventi siano iniziati prima o dopo la data del 6 ottobre 2020. È possibile consultare qui la guida completa sui requisiti dei collettori solari.

Può essere ricompresa in questa categoria di interventi anche l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, in quanto assimilabili ai pannelli solari termici.

Nel caso in cui invece si procedesse all’installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, sarà possibile detrarre con l’Ecobonus esclusivamente le spese legate alla parte dell’impianto che produce energia termica.

La detrazione può essere fruita nella misura del 65% delle spese sostenute, con valore massimo pari a 60.000 euro.

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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta efficienza energetica che rispettano determinati requisiti.

La detrazione viene concessa per i soli casi di sostituzione dell’impianto, non per l’installazione ex-novo né per le sole eventuali integrazioni o migliorie apportate ad impianti già esistenti.

Nel caso in cui, ad esempio, nello stesso edificio fossero presenti unità dotate di riscaldamento e altre che ne sono sprovviste, sarà concesso portare in detrazione esclusivamente le spese legate alla sostituzione dell’impianto in riferimento alle unità che erano dotate di riscaldamento, mentre non potranno essere considerate le nuove installazioni negli altri appartamenti.

Sono ammissibili alla detrazione gli impianti a pompa di calore che prevedono il riscaldamento e il raffrescamento dell’ambiente. Non sono invece ammissibili gli impianti che hanno la sola funzione di raffrescamento.

I sistemi ibridi invece sono ammissibili a detrazione soltanto se espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento fra loro.

Per questa tipologia di intervento, il valore massimo che si può portare in detrazione è di 30.000 euro. La percentuale di detrazione da applicare alle spese sostenute invece può essere pari al 65% o al 50% in base all’impianto che si intende installare.

Leggi anche: “Superbonus e sostituzione impianti: quali tipologie sono valide

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Acquisto e posa in opera di schermature solari

È ammesso all’Ecobonus l’intervento di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui al D.lgs. n. 311/2006, Allegato M.

Per conoscere tutte le tipologie e i requisiti leggi “Bonus Tende e schermature: tipologie ammesse e norme UNI

I principali criteri da considerare comunque sono:

  • La marcatura CE, se prevista;
  • Il rispetto delle leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Per l’acquisto e posa in opera di schermature solari, l’agevolazione concessa è pari al 50% delle spese sostenute, con valore massimo di detrazione pari a 60.000 euro.

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Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

L’intervento comprende l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero:

  • Legna (legno in pezzi solitamente secco);
  • Pellet (scarti del legno pressati);
  • Cippato (pezzetti di legno o di residui vegetali secchi lavorati).

Si ammette qui sia l’intervento di sostituzione dell’impianto esistente, sia l’installazione ex-novo.

La detrazione viene concessa in misura differente sulla base dell’intervento che si svolge. In particolare:

  1. Al 50% per:
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione minimo di Classe A;
    • Acquisto e installazione di impianti alimentati da biomassa combustibile.
  1. Al 65% per:
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione minimo di Classe A con sistemi di termoregolazione evoluti;
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione minimo di Classe A.

Il valore massimo di detrazione è pari a 30.000 euro.

Leggi anche: “Incentivi impianti a biomassa: dal 13 giugno nuovi requisiti da soddisfare

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Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali

Si possono portare in detrazione in questo caso le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti adibiti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda o alla climatizzazione delle unità abitative.

Si tratta in sostanza degli strumenti di domotica che rendono la casa “Smart”, e che permettono il controllo da remoto degli impianti presenti.

I dispositivi in particolare devono:

  • Garantire la possibilità di accendere, spegnere e programmare settimanalmente gli impianti da remoto;
  • Garantire la fornitura periodica dei dati legati ai consumi energetici mediante l’utilizzo di canali multimediali;
  • Mostrare le condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • Essere installati su unità abitative, già accatastate e dotate di un impianto termico.

Per questo intervento non è previsto alcun limite massimo di detrazione. La percentuale di detrazione concessa invece non può superare il 65% delle spese complessivamente sostenute.

Per saperne di più, leggi: “Strumenti domotica con Ecobonus 65%: come funziona, requisiti

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Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori è un intervento che viene concesso solo in sostituzione in un impianto già esistente, e non in caso di installazione ex-novo.

I micro-cogeneratori sono impianti di potenza inferiore a 50 kW che consentono la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario che gli interventi effettuati portino ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% rispetto alla condizione preesistente.

La detrazione viene concessa con valore massimo pari a 100.000 euro, con una percentuale pari al 65% delle spese complessivamente sostenute.



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TAGS: ecobonus, ecobonus 2023

Autore: Redazione Online

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