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Ecobonus 2022: compensazione crediti d’imposta, chiarimenti

Ecobonus 2022: compensazione crediti d’imposta, chiarimentiEcobonus 2022: compensazione crediti d’imposta, chiarimenti
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L’Ecobonus 2022 è uno tra gli incentivi statali che concedono maggiore diversificazione riguardo alle spese ammesse a detrazione. Ciò in quanto si tratta appunto di un’agevolazione mirata ad incentivare tutti gli interventi che possano in qualche modo garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche.

L’Ecobonus difatti, oltre a consentire l’esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti, ammette anche l’acquisto agevolato di veicoli nuovi a basse emissioni di CO2 ed elettrici.

È proprio in relazione a questo tema che l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti maturati con qualsiasi tipologia di debito e senza limiti.

Approfondiamo di seguito.

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Ecobonus 2022: credito inutilizzato da imprese costruttrici o importatrici

Il Fisco ha affrontato il caso con la risposta ad interpello n. 240 del 29 aprile 2022, dove appunto l’istante chiede chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato con l’agevolazione Ecobonus 2022.

In particolare, la scrivente è una società importatrice, che opera nell’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni per poi distribuirli in Italia e a San Marino.

A fronte di tali operazioni, l’istante afferma di aver maturato nel corso degli anni un ammontare ingente di crediti d’imposta. Tali crediti derivano appunto dall’acquisto di veicoli di fabbrica a emissioni ridotte, così come previsto dall’agevolazione Ecobonus nella Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064.

Nello specifico, la normativa in questione concede la maturazione di crediti d’imposta sulla base della quantità di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro.

Il contributo viene concesso direttamente dal venditore all’acquirente del veicolo mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. L’impresa costruttrice o importatrice recupera poi l’importo del contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Alla luce di ciò, la società istante afferma di aver utilizzato solo in parte i crediti d’imposta maturati e chiede pertanto se sia possibile utilizzare le somme di credito residue in compensazione con altre tipologie di tributi.

In particolare, vorrebbe utilizzare gli importi restanti in compensazione a fronte di maggiori versamenti IRES e IRAP emergenti sui maggiori imponibili derivanti da:

  • Accordi preventivi sottostanti gli accordi bilaterali tra l’Amministrazione finanziaria italiana e quelle estere, ai sensi del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, art. 31-ter;
  • Accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana e della Guardia di Finanza.

L’istante fa sapere infine di fare parte di un consolidato nazionale di società, e chiede di sapere pertanto se sia possibile utilizzare i crediti sopra citati compensandoli con l’imposta sul reddito delle società che è tenuta a corrispondere.

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Compensazione credito d’imposta: il recupero è obbligatorio

L’Agenzia delle Entrate fornisce all’istante una risposta positiva sotto tutti i punti di vista.

Difatti viene spiegato che la società, non solo avrà la possibilità di recuperare l’ammontare dei crediti residui non ancora utilizzato, ma in realtà è anche tenuta a farlo a fronte di un obbligo normativo.

Il Fisco specifica che le imprese costruttrici o importatrici maturano le suddette tipologie di credito d’imposta sulla base appunto di un’anticipazione finanziaria che garantiscono per conto dello Stato.

Dopodiché, la normativa prevede che tali imprese siano obbligate a recuperare gli importi anticipati sotto forma di crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.

In base a quest’ottica dunque, l’Agenzia spiega che il ruolo ricoperto dalle imprese è riconducibile a quello dell’intermediario, che fa da tramite tra lo Stato e l’acquirente diretto del veicolo. L’impresa non è quindi l’effettiva destinataria dell’agevolazione, ma è quella che anticipa il contributo destinato all’acquirente per conto dell’Erario.

Ciò posto, si fa presente quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto ministeriale del 31 Marzo 2000, ovvero che:

Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi:

  1. dell’art. 48 del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546;
  2. del decreto legislativo 19 Giugno 1997, n. 218;
  3. degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n. 462;
  4. degli articoli 13, 16 e 17, del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.”

Si dispone in sostanza che non esistono limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, che potranno e dovranno essere recuperati dalle imprese in base a tutte le modalità prospettate e descritte.

Anche in riferimento alla compensazione del credito a fronte dell’imposta dovuta in ambito del consolidato nazionale, il Fisco spiega che ogni società partecipante al consolidato ha il diritto di trasferire i propri crediti per utilizzarli in compensazione con l’imposta sul reddito, per un ammontare che non deve superare l’importo dell’IRES dovuta.

Viene specificato che il trasferimento comunque è consentito esclusivamente per la parte di credito non eventualmente utilizzata dal gruppo societario per il pagamento di altri tributi.



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TAGS: compensazione credito, crediti imposta, ecobonus, ecobonus 2022

Autore: Redazione Online

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