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Ecobonus 2021: aliquota dal 50% all’85%, come funziona

L’Ecobonus 2021 è attualmente usufruibile fino al 31 dicembre 2021, seppure è molto probabile che venga prorogato con la Legge di Bilancio 2022. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus 2021.

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L’Ecobonus 2021 è attualmente usufruibile fino al 31 dicembre 2021, seppure sia molto probabile che venga prorogato con la Legge di Bilancio 2022.

Si tratta di una delle detrazioni più longeve e utilizzate dai contribuenti, nata con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2007 e modificata poi con il DL n. 83 del 22 giugno 2012.

L’Ecobonus 2021 è mirato ad agevolare interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici. È proprio prendendo come esempio questo incentivo che è stato istituito il Superbonus 110%, che ammette una maggiorazione dell’aliquota per molti degli interventi normalmente agevolabili con l’Ecobonus.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus 2021.

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Ecobonus 2021: tipologia immobili e potenziali beneficiari

Per quanto riguarda l’Ecobonus 2021, non ci sono particolari imposizioni per quanto riguarda la tipologia di immobili sul quale intervenire. L’incentivo infatti agevola i lavori effettuati su tutti gli edifici esistenti (o parti di essi), che siano residenziali oppure no.

L’immobile potrà quindi appartenere a qualsiasi categoria catastale, può essere adibito anche ad uso strumentale o professionale, purché sia effettivamente già esistente e non in fase di costruzione. Sono dunque ammessi anche gli interventi eseguiti su fabbricati rurali.

I condomini possono accedere all’Ecobonus solo in uno dei due seguenti casi:

  • Se gli interventi vengono effettuati sulle parti comuni del condominio;
  • Se gli interventi interessano tutte le unità immobiliari presenti in condominio.

L’Ecobonus può essere richiesto dai contribuenti residenti o anche non residenti in territorio italiano, e anche nel caso in cui questi siano titolari di reddito d’impresa.

Più specificatamente, possono fare richiesta per l’agevolazione:

  • Le persone fisiche, anche esercenti arti o professioni;
  • I titolari di reddito d’impresa, comprese le società di persone o capitali;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Le associazioni tra professionisti;
  • IACP ed enti con le stesse finalità.

Oltre all’effettivo proprietario dell’edificio, potranno fare richiesta per l’incentivo tutti i soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un diritto reale di godimento.

Oltre ai proprietari o detentori dell’immobile, possono inoltre richiedere l’incentivo altre tipologie di soggetti, ovvero:

  • Familiari che convivono con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado);
  • Convivente more uxorio (senza matrimonio) del possessore o detentore dell’immobile.

In questo caso però, l’immobile oggetto di interventi non dovrà essere strumentale all’attività d’impresa. Inoltre, è obbligatorio che sia lo stesso richiedente a sostenere le spese per gli interventi.

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Quali sono gli interventi agevolabili?

L’Ecobonus 2021 concede detrazioni che partono dal 50% fino ad arrivare all’85%, anche se in questo caso le maggiorazioni più elevate sono riservate agli edifici condominiali.

Di base, l’incentivo è nato al fine di agevolare i seguenti interventi:

  • Riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettano di conseguire un minor consumo di energia primaria;
  • Interventi sull’involucro degli edifici (coibentazione, sostituzione pavimenti e infissi);
  • Installazione di pannelli solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Successivamente poi, l’applicabilità dell’ecobonus è stata estesa con i seguenti interventi:

  • Acquisto e installazione di schermature solari;
  • Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore a biomassa;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con dei nuovi apparecchi ibridi (a condensazione e pompa di calore);
  • Acquisto, installazione e attivazione di dispositivi tecnologici per il controllo da remoto degli impianti (strumenti della domotica);
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per acquisto e installazione di micro-cogeneratori;
  • Acquisto e installazione di generatori di aria calda a condensazione minimo di Classe A.
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Le aliquote: 50%-65%

La maggior parte degli interventi agevolabili con l’Ecobonus 2021, sia per le unità indipendenti che per i condomini, vengono incentivati nella misura del 65%.

L’aliquota è pari al 50% unicamente per gli interventi di:

  • Acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi e schermature solari;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione minimo di Classe A (se a questa si integrano dei sistemi di termoregolazione evoluti, l’aliquota sale al 65%);
  • Acquisto e installazione di impianti climatizzazione invernale con generatori di calore a biomassa.

I massimali di spesa vanno da 30.000 euro fino a 100.000 euro, a seconda degli interventi.

Anche per i condomini, come dicevamo, l’aliquota è riconosciuta nella prevalente misura del 65%, mentre scende al 50% per gli interventi visti sopra. Ma ci sono delle eccezioni.

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70%-75% per condomini

Gli edifici condominiali hanno la possibilità di ottenere detrazioni maggiori, pari al 70% e al 75%, per alcuni interventi se questi interessano le parti comuni del condominio.

Nello specifico:

  • 70%, per gli interventi sull’involucro dell’edificio che interessano più del 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda);
  • 75%, se gli interventi prevedono il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive dell’edificio, con raggiungimento minimo della “qualità media” delle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26/06/2015.

Il massimale di spesa, in entrambi i casi, è pari a 40.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità presenti in condominio.

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80%-85% per condomini in Zona 1, 2, 3

C’è infine un’altra possibilità di ottenere maggiorazioni ancora più elevate, ma riguarda unicamente i condomini che si trovano nelle Zone 1, 2, 3 di rischio sismico, secondo la nuova classificazione aggiornata ad aprile 2021.

Questi possono ottenere l’Ecobonus 2021 in misura pari all’80% o all’85% se, congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico detraibili al 70% e al 75%, si conseguono anche lavori volti alla riduzione del rischio sismico.

A quel punto, se con questi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 Classe, l’aliquota è all’80%. Se invece il miglioramento è pari ad almeno 2 Classi, la detrazione sarà all’85%.

In questi casi, il tetto di spesa detraibile è pari a 136.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità presenti in condominio.

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Ecobonus 2021: modalità d’usufrutto e pagamento

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, e la conseguente nascita del Superbonus 110%, sono diventate effettive le modalità di fruizione alternative alla detrazione.

Queste consentono agli incapienti, in mancanza di un’imposta lorda, di accedere anch’essi al Superbonus e ad altri 5 Bonus Casa. Tra questi c’è anche l’Ecobonus 2021.

Si può dunque utilizzare l’Ecobonus in 3 modalità differenti:

Per ottenere l’Ecobonus 2021, il pagamento delle spese sostenute deve avvenire con bonifico bancario o postale, a meno che gli interventi non siano realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa.

Nel modello di versamento del bonifico si dovrà specificare:

  • La causale del versamento;
  • Il codice fiscale del richiedente beneficiario dell’Ecobonus, se è una persona fisica;
  • Numero di Partita IVA o CF del richiedente beneficiario, se è un professionista o una ditta.
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I documenti necessari e la Comunicazione ENEA

I documenti obbligatori per procedere alla richiesta di accesso all’Ecobonus sono i seguenti:

  1. Asseverazione firmata di un tecnico abilitato o dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori, che dimostri che gli interventi sono conformi ai requisiti tecnici richiesti;
  2. APE, da produrre in seguito alla conclusione degli interventi. L’APE non è obbligatorio unicamente per gli interventi di:
    • Sostituzione di finestre comprensive di infissi in unità immobiliari indipendenti;
    • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione;
    • Acquisto e installazione di schermature solari;
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a biomassa;
    • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

Infine, bisognerà presentare una scheda informativa che descriva gli interventi realizzati. Se gli interventi riguardano la sostituzione di finestre comprensive di infissi, la scheda dovrà seguire il modello presentato all’Allegato F della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Per tutti gli altri interventi ammissibili all’Ecobonus 2021, la scheda informativa di riferimento sarà invece quella mostrata all’Allegato E della stessa Legge sopracitata.

Ricordiamo poi che per gli interventi volti all’efficientamento energetico è obbligatorio inviare la Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi. La Comunicazione dovrà contenere una copia della scheda informativa degli interventi e una dell’APE.



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TAGS: aliquote, climatizzazione, condominio, domotica, ecobonus, ecobonus 2021, immobili, ires, irpef, legge di bilancio, pannelli solari, riqualificazione energetica, riscaldamento, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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