Con la Legge di Bilancio 2020 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45), abbiamo visto la proroga della validità dell’Ecobonus 2020 fino al 31 dicembre di quest’anno.
Le disposizioni previste dall’agevolazione sono in sostanza le stesse disposte dalla Legge di Bilancio 2018 e 2019. La novità di quest’anno però riguarda l’introduzione del Super Bonus Edilizia 110%, una delle maggiori novità del Decreto Rilancio.
Come sappiamo, il Bonus 110% è stato istituito per far fronte all’emergenza da Covid-19, e consente di effettuare gli stessi lavori normalmente previsti con l’Ecobonus e il Sismabonus, con l’obiettivo di agevolare gli interventi edilizi a titolo gratuito per chi possiede i requisiti. La misura è valida fino a dicembre 2021.
Per tutti quelli che invece non possono accedere al Super Bonus Edilizia 110%, continua a rimanere in vigore il normale Ecobonus 2020, che prevede detrazioni fiscali dal 50% fino all’85% per interventi di efficientamento energetico negli edifici.
In questa guida vedremo nel dettaglio come funziona l’agevolazione e chi può accedervi.
Sommario
L’Ecobonus 2020 è una detrazione fiscale che dà la possibilità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, detraendo parte delle spese con la Dichiarazione dei Redditi. La detrazione prevista si applica sull’imposta IRPEF oppure sull’IRES, con sconti che vanno dal 50% fino all’85%, in base agli interventi effettuati e alla tipologia di immobile.
Il bonus viene concesso per gli interventi di efficientamento energetico sostenuti entro il 31 dicembre 2020.
Gli edifici compresi in tale agevolazione sono i condomini (o parti di essi), e tutte le unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Sono inclusi anche gli immobili adibiti ad impresa o attività professionale.
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni statali che siano finalizzate al risparmio energetico o al recupero del patrimonio edilizio. È possibile invece cumulare l’Ecobonus 2020 con specifici incentivi regionali, provinciali o comunali.
Ciò è possibile dal 3 gennaio 2013, grazie all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011, che ha abrogato la legge del 2008 che vietava in assoluto qualsiasi cumulabilità con tale incentivo. In ogni caso, è bene chiarire che per poter usufruire dell’ecobonus in concomitanza con altre specifiche agevolazioni regionali, provinciali o comunali, è necessario che queste ultime prevedano tale possibilità.
Advertisement - PubblicitàL’Ecobonus 2020 prevede che i beneficiari possano usufruire della detrazione fiscale nella Dichiarazione dei Redditi. In tal caso, si applica con la formula del rimborso in 10 quote di pari importo per 10 anni.
Ma questa non è l’unica modalità con la quale è possibile usufruire dell’agevolazione. In alcuni casi infatti si può concedere anche lo sconto in fattura con cessione del credito d’imposta.
Prima del 2018, tale possibilità era concessa solamente per gli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali. La Legge di Bilancio 2018 però, ha incluso anche le singole unità immobiliari, distinguendo i beneficiari in due categorie:
Per “enti o soggetti privati”, si intendono persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese (anche società ed enti). Anche se comunque devono risultare collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con la Legge di Bilancio 2020 però, questo aspetto è cambiato, ed è tornato in parte ad appoggiare le disposizioni vigenti prima del 2018.
Infatti, dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura con cessione del credito d’imposta, è concessa solamente in favore degli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che comportano una spesa minima pari a 200.000 euro. Tali lavori inoltre, dovranno essere riconosciuti come “ristrutturazioni importanti di primo livello”. Ciò significa che, oltre ad interessare l’involucro edilizio per più del 50% della superficie disperdente lorda, dovranno comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero condominio, per la climatizzazione invernale o estiva.
In tutti gli altri casi che non rientrano in quello appena citato, l’unico modo di usufruire dell’Ecobonus 2020 rimane quello di ottenere il rimborso in 10 anni con la Dichiarazione dei Redditi.
Advertisement - PubblicitàPossono usufruire della detrazione tutti i cittadini contribuenti, residenti e non, che sono titolari dell’immobile destinato agli interventi di efficientamento energetico. Sono inclusi anche i titolari di reddito d’impresa.
Nello specifico, avranno diritto ad accedere all’Ecobonus 2020:
Abbiamo detto che possono fare richiesta per la detrazione solo i soggetti che sono titolari dell’immobile interessato dagli interventi. In realtà, può usufruire del beneficio anche:
Le categorie citate nei due punti sopra, per poter accedere al bonus, avranno l’obbligo di sostenere personalmente le spese per gli interventi sull’immobile. L’immobile non dovrà essere strumentale all’attività d’impresa.
Advertisement - PubblicitàGli interventi edilizi le cui spese possono essere detratte con l’Ecobonus 2020 sono:
L’Ecobonus 2020 è una detrazione le cui misure di sconto variano in base all’intervento edilizio che si sceglie di effettuare, e anche in base alla tipologia di immobile sul quale si vuole operare. Complessivamente, lo sconto concesso può andare dal 50% fino ad arrivare all’85%.
Per tutte le tipologie di immobili che hanno i requisiti per accedere all’incentivo, ad esclusione degli edifici condominiali, la misura della detrazione può essere o del 50% o del 65%. Gli sconti più alti sono riservati ai condomini.
Tutti gli interventi sugli immobili residenziali o commerciali generalmente permettono di accedere allo sconto nella misura del 65%. Gli unici interventi che possono essere scontati nella misura del 50% sono:
Il discorso è differente per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. In base ai lavori che si intende eseguire, qui infatti la misura detraibile spettante può andare dal 70% fino all’85%.
La Legge di Bilancio 2017 ha disposto che per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, i condomini possono beneficiare della detrazione nella misura del:
Prima di poter inviare la domanda per accedere all’incentivo, è bene tenere a mente quali sono i documenti indispensabili che serviranno. Per richiedere l’Ecobonus 2020, in allegato alla domanda si dovrà presentare:
L’incentivo pone condizioni anche per quanto riguarda il pagamento che il titolare (o detentore) dell’immobile dovrà effettuare nei confronti del professionista o dell’impresa che ha eseguito gli interventi edilizi. Sarà infatti indispensabile pagare la ditta con un bonifico bancario o postale (ad eccezione per i lavori realizzati nell’ambito dell’attività d’impresa).
Come sappiamo inoltre, l’Ecobonus 2020 rientra tra i benefici fiscali che prevedono obbligatoriamente l’invio della Comunicazione all’ENEA.
Questa infatti è indispensabile per tutti i bonus che consentono di ottenere una detrazione sull’IRPEF. È necessario inviarla telematicamente entro 90 giorni dal temine dei lavori, con allegati la scheda informativa sugli interventi e i dati relativi all’APE.
Cliccando su questo link si accede alla pagina dedicata alla richiesta sul sito dell’ENEA.
Ricordiamo che si può fare domanda per accedere all’Ecobonus 2020 per gli interventi sostenuti entro il 31 dicembre 2020. L’incentivo in ogni caso è già stato rinnovato anche per l’anno 2021.
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