Con il nuovo Decreto Semplificazioni, che per ora è solo una bozza ma si attende il testo ufficiale entro il mese di maggio, si prevedono numerosi cambiamenti per l’Ecobonus 110%.
Come abbiamo anticipato nell’articolo “Recovery testo definitivo: niente proroga Superbonus 110% (per ora)”, Draghi ha promesso che con il DL Semplificazioni, il Superbonus verrà prorogato fino alla fine del 2023.
Ma questa non è la sola novità in attesa. Nella bozza del decreto legge infatti è stata determinata anche una nuova definizione per gli impianti termici idonei a beneficiare dell’Ecobonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il DL Semplificazioni, tra gli altri obiettivi principali, mira a facilitare e velocizzare le pratiche per accedere all’Ecobonus 110% e le procedure per ottenere tutti i documenti necessari.
Attualmente infatti risulta piuttosto complesso poter beneficiare dell’incentivo, spesso per il fatto che le disposizioni in merito non risultano chiare e lasciano spazio a forti dubbi. Uno di questi è legato appunto agli impianti termici, che devono essere obbligatoriamente presenti per attestare la funzionalità e l’indipendenza energetica dell’edificio.
Per beneficiare dell’Ecobonus 110% però, ci sono anche dei casi in cui non è necessaria la presenza di un impianto termico, e per i quali non è richiesta neanche la presentazione dell’APE Convenzionale. Questi casi riguardano:
In tutti gli altri casi, per usufruire dell’Ecobonus 110% per i lavori di efficientamento energetico, dovrà essere per forza presente un impianto termico, anche momentaneamente non funzionante. L’importante è che ci sia.
La domanda che in molti si sono posti però è stata: sono ammesse tutte le tipologie di impianto termico?
Gli enti incaricati, fino ad oggi, rispondevano al quesito appoggiandosi alla definizione di impianto termico sottoscritta con il DL n. 48 del 10 giugno 2020. Secondo tale provvedimento, gli impianti termici che consentono di beneficiare dell’Ecobonus 100% sono identificati come:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Advertisement - PubblicitàE arriviamo quindi al punto della situazione. Nel testo della bozza del nuovo DL Semplificazioni che dovrebbe essere ufficializzato entro maggio, la definizione di impianto termico per accedere all’Ecobonus 110% è cambiata.
L’articolo n. 119 del Decreto Rilancio, che contiene i requisiti per accedere al maxi incentivo, viene modificato con la seguente integrazione al comma 2:
“Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.”
Alla luce di ciò, si concederebbe la possibilità di usufruire del Superbonus anche per gli impianti termici mobili. Come sempre però, per averne la certezza bisognerà attendere il testo ufficiale del DL Semplificazioni e, in seguito, anche la sua conversione in legge.
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