Con una nuova risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo l’applicabilità dell’Ecobonus 110% a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica convenzionata con il Comune.
In tale ambito, ricordiamo che le palestre hanno la possibilità di accedere all’incentivo unicamente per le parti di immobili adibite a spogliatoi.
La risposta data dal Fisco in questo caso ci aiuta ad approfondire una questione ancora non chiara a tutti, ovvero che anche chi non è proprietario può richiedere e ottenere il Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàTra i possibili beneficiari del Superbonus 110% (clicca qui per conoscerli tutti) le società sportive dilettantistiche sono sempre state presenti, sin da quando l’incentivo è stato ideato e reso effettivo con il Decreto Rilancio l’anno scorso.
Da allora però, il Governo ha sempre chiarito come tali beneficiari possano usufruire della maxi-agevolazione solo per gli immobili e le parti di immobili adibiti a spogliatoi.
In questo caso specifico, un’Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta al CONI, intende svolgere lavori edilizi mirati alla riqualificazione energetica di un immobile di proprietà del Comune.
La proprietà in questione sono gli impianti sportivi comunali, che dal 2010 vengono gestiti dall’ASD istante secondo accordo sancito da una Convenzione stipulata con l’amministrazione comunale.
Gli impianti in questione sono i seguenti:
L’istante chiarisce che gli interventi di riqualificazione energetica che intende effettuare sono mirati alla sola palestra grande, quella ad uso della scuola media in orario scolastico.
In sostanza, l’associazione chiede al Fisco se sia possibile beneficiare dell’Ecobonus maggiorato al 110% per gli interventi in questione, ovviamente con l’accordo del Comune proprietario degli impianti.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 515/2021 afferma che l’associazione istante, tenendo conto che vengano rispettati tutti i requisiti previsti per l’accesso all’incentivo, può richiedere il Superbonus 110% per gli interventi sopra descritti.
Il Fisco ricorda da subito quanto stabilito dal Decreto Rilancio all’art. 119 comma 9 lettera e), ovvero che gli interventi ammissibili al Superbonus possono essere effettuati anche dalle:
“associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Non costituisce inoltre un problema ai fini della fruizione dell’incentivo il fatto che questo venga richiesto dall’associazione che gestisce la palestra, e non dal Comune che ne è proprietario.
Il Fisco ricorda infatti che il Superbonus 110%, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, può essere richiesto anche da chi:
Le Entrate ritengono dunque che, nel caso specifico in esame, l’associazione possa beneficiare dell’Ecobonus 110% in quanto, nella Convenzione allegata (con oggetto “manutenzione e custodia degli impianti sportivi”), il Comune autorizza l’associazione all’utilizzo, alla manutenzione e alla custodia degli stessi impianti, dei quali inoltre l’ASD detiene la disponibilità giuridica e materiale.
Tutto ciò sta a significare che l’Associazione “gode di un diritto reale di uso o di usufrutto” della palestra e degli altri impianti, e che quindi è un soggetto idoneo a beneficiare del Superbonus (https://www.edilizia.com/bonus/superbonus-110/superbonus-110-nasce-il-sito-guida-con-calcolo-automatico/).
L’Agenzia ricorda comunque che, sebbene l’ASD possa effettivamente fruire dell’agevolazione, in ogni caso potrà farlo solo per “gli immobili o le parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
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