L’installazione dell’impianto fotovoltaico è, come sappiamo, un intervento ammissibile all’Ecobonus 110%. Si tratta però di un lavoro trainato, che dunque necessiterà di un almeno un altro intervento principale (trainante) per essere eseguito.
Non è possibile dunque pensare unicamente di installare l’impianto con l’intento di beneficiare del Superbonus con aliquota maggiorata al 110%.
L’impianto fotovoltaico non è legato solo ad un lavoro di sostituzione del preesistente, ma è possibile anche procedere con l’installazione dove prima non esisteva alcun impianto.
Ci sono però importanti chiarimenti riguardo ai criteri da rispettare per eseguire tale intervento beneficiando dell’incentivo. Sono infatti giunte nuove delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, vediamole di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso affrontato dalle Entrate nella nuova risposta ad interpello riguarda la costruzione di una villetta indipendente. L’istante fa sapere che, il 22 luglio 2020, ha provveduto a presentare la richiesta per ottenere il Permesso di Costruire, che è stata approvata in data 2 settembre 2020.
Il contribuente comunica al Fisco l’intenzione di installare nell’immobile un impianto fotovoltaico di ultima generazione usufruendo dell’Ecobonus 110%, e precisando che:
L’istante chiede dunque se, per poter beneficiare del Superbonus, ci sia la necessità di effettuare prima un intervento trainante e, se sì, quale tipo di intervento sia obbligatorio.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti preposti con la risposta all’interpello n. 488/2021.
Si ricorda innanzitutto che in merito all’impianto fotovoltaico, sia per quanto riguarda la sostituzione che la prima installazione, è sempre obbligatorio eseguire prima un intervento trainante. Nello specifico, sarà necessario eseguire uno dei seguenti lavori principali:
Si ricorda inoltre che l’intervento trainante e quello trainato dovranno essere eseguiti congiuntamente, nello stesso periodo di tempo. E che prima di procedere all’avvio di qualsiasi lavoro, sarà necessario che l’edificio sia accatastato.
Uno dei principali requisiti per ottenere la maxi-agevolazione infatti richiede che gli interventi si eseguano su edifici già esistenti. Questi dunque dovranno risultare già accatastati o, al massimo, con richiesta di accatastamento in corso di valutazione.
Infatti, gli edifici che rientrano nella categoria catastale F/3 (in fase di costruzione appunto) sono esclusi dalla possibilità di ottenere il beneficio.
Nel caso specifico, il Fisco spiega al contribuente che non potrà beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi descritti, oltre che per il mancato accatastamento, anche a causa di una problematica legata alle tempistiche.
Infatti, l’istante ha dichiarato di aver già ultimato il lavoro trainante relativo alla coibentazione esterna dell’edificio. In seguito a questo, secondo quanto affermato, egli avrebbe intenzione di procedere all’accatastamento, e solo dopo installare l’impianto fotovoltaico.
Si tratta di uno scenario che non concede l’accesso al maxi-beneficio, perché i lavori trainanti e quelli trainati non sarebbero eseguiti congiuntamente, ma in fasi separate.
Per l’ottenimento del maxi-incentivo, è necessario che gli interventi siano eseguiti e conclusi nello stesso periodo di tempo. Oltretutto, anche le date delle spese sostenute per l’intervento trainato (in questo caso l’installazione del fotovoltaico) dovranno ricadere tra la data di inizio e quella di conclusione degli interventi trainanti.
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