L’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda è un intervento le cui spese possono essere agevolate con l’Ecobonus. L’incentivo ammette la detrazione sia da IRPEF che da IRES e concede la possibilità di realizzare gli interventi su tutti gli immobili esistenti, abitativi e non.
L’intervento di installazione dei collettori solari, tra l’altro, non richiede che nell’unità immobiliare sia già presente un impianto di riscaldamento.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Impianto fotovoltaico: perché non rientra nell’Ecobonus?”
Advertisement - PubblicitàGli interventi agevolabili con l’Ecobonus sono quelli che favoriscono la riqualificazione energetica degli immobili e, tra questi, è possibile appunto provvedere all’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda.
I lavori possono interessare le singole unità immobiliari oppure le parti comuni degli edifici condominiali, purché si tratti sempre di edifici esistenti, che quindi non siano in fase di prima costruzione.
Gli immobili in categoria catastale F/3, per l’appunto, che sono quelli in fase di costruzione, possono essere oggetto di interventi incentivabili solo se sono stati inseriti nella categoria in seguito a lavori edilizi iniziati e poi non conclusi. Se invece la fase di costruzione riguarda appunto la realizzazione ex-novo dell’immobile, non sarà possibile accedere all’incentivo. Per approfondire, leggi: “Ecobonus: ammesse unità in costruzione F/3, quali condizioni”
Per poter accedere all’Ecobonus viene generalmente richiesto che negli immobili sia presente un impianto di riscaldamento, che sia già esistente e funzionante oppure che possa essere rimesso in funzione tramite un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Tale requisito non è però richiesto nel caso dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
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Advertisement - PubblicitàPer l’installazione ex-novo di collettori solari per la produzione di acqua calda, dunque, si può accedere all’Ecobonus anche nel caso in cui l’immobile non sia provvisto di un impianto di riscaldamento.
Lo stesso vale anche, a partire dal 1° gennaio 2015, per l’installazione di:
Per quanto riguarda tutti gli altri interventi ammissibili all’Ecobonus, invece, è sempre fondamentale che sia presente un impianto di riscaldamento nell’immobile o edificio.
A questo proposito ricordiamo che la normativa prevedeva, fino al 10 giugno 2020, che per impianto termico doveva intendersi:
“[…] impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Per quanto riguarda le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento ad energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari, questi potevano essere considerati come impianto di riscaldamento solo se fissi e se la somma delle potenze nominali di tutti gli apparecchi era maggiore o uguale a 15 kW.
A partire dall’11 giugno 2020, invece, la nuova normativa ha modificato la definizione di impianto di riscaldamento, includendo anche (se fissi):
Per approfondire, leggi: “Il camino è un impianto termico? Cosa prevedeva il D.lgs. 192/2005”
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