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Ecobonus, immobile in locazione: in caso di decesso l’erede può subentrare

La normativa che disciplina il funzionamento dell’Ecobonus prevede che sia possibile, in caso di decesso del beneficiario, trasferire le quote residue che rimangono da fruire a favore dell’erede.

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La normativa che disciplina il funzionamento dell’Ecobonus prevede che sia possibile, in caso di decesso del beneficiario, trasferire le quote residue che rimangono da fruire a favore dell’erede (o degli eredi) che mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Tale disposizione si applica all’Ecobonus così come al Bonus Ristrutturazione, al Bonus Verde, al Sismabonus e al Superbonus. Restano invece esclusi dalla possibilità di trasferire le rate – sia per decesso che per cessione – il Bonus Mobili e il Bonus Barriere Architettoniche.

Leggi anche: “Bonus Mobili: impossibile trasferimento per decesso o cessione

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Ecobonus: requisiti dell’erede per il trasferimento delle rate

La regola generale in merito al trasferimento per decesso delle quote residue dell’Ecobonus prevede nello specifico due regole principali:

  • Il trasferimento può avvenire solo verso gli eredi;
  • Il mantenimento della disponibilità materiale e diretta dell’immobile da parte dell’erede.

Entrambi i requisiti sono fondamentali e devono essere soddisfatti in egual misura.

Ad esempio, nel caso in cui il deceduto avesse più di un erede – ma solo uno di questi mantenesse la disponibilità dell’immobile – solo questo potrebbe beneficiare delle rate restanti di detrazione che rimangono da fruire (approfondisci qui).

Allo stesso modo, non è possibile per un soggetto che mantiene la disponibilità dell’immobile, ma non risulta erede del deceduto beneficiario – usufruire delle quote spettanti dell’Ecobonus, come avviene nel caso dei soggetti conviventi che non sono stati nominati eredi (approfondisci qui).

Per soddisfare il criterio della disponibilità materiale e diretta non è necessario che l’erede trasferisca lì la sua residenza, né che vada a viverci o che la adibisca ad abitazione principale. Sarà sufficiente dimostrare infatti di poter disporre dell’immobile a proprio piacimento, ogniqualvolta lo si desideri.

Sulla base di questa regola, se l’erede che ha ottenuto il diritto di disporre dell’immobile in successione dovesse decidere di concedere lo stesso in locazione o in comodato, automaticamente egli perderebbe il diritto di fruire delle rate residue, perché starebbe trasferendo ad altri il diritto alla disponibilità dell’immobile.

Concedendo l’immobile in locazione, infatti, l’erede non potrebbe più disporne per l’utilizzo che preferisce e non potrebbe entrarci a proprio piacimento.

Il requisito della disponibilità dev’essere soddisfatto dall’erede per tutti gli anni di fruizione delle rate che restano.

Bisogna tuttavia specificare che l’erede perde il diritto alle quote residue solo in riferimento ai periodi d’imposta nei quali non può disporre del bene. Questo significa che se dovesse riacquisire successivamente la disponibilità, potrebbe poi riprendere e concludere la fruizione per gli anni rimanenti.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: sì all’inquilino anche se si trasferisce

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Erede del conduttore beneficiario: sì al trasferimento

L’Ecobonus, così come gli altri bonus casa citati, prevede che sia possibile trasferire le rate residue all’erede se il beneficiario deceduto era il conduttore dell’immobile che è stato oggetto di interventi di riqualificazione.

Anche un soggetto che detiene l’immobile in affitto, infatti, ha diritto ad usufruire dell’Ecobonus se può attestare di aver sostenuto personalmente le spese necessarie alla realizzazione dei lavori.

Se, dunque, l’affittuario che sta beneficiando della detrazione dovesse venire a mancare prima di concludere la fruizione delle rate, l’erede di questo avrà diritto all’usufrutto delle quote restanti, a patto che:

  • Subentri nella titolarità del contratto di locazione in sostituzione al soggetto deceduto;
  • Mantenga la disponibilità materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori.

In tutti i casi per i quali il soggetto che subentra nel contratto di locazione non dovesse essere un erede del deceduto che aveva sostenuto le spese, le rate residue di detrazione andranno perdute.

Allo stesso modo, la detrazione andrà perduta se l’erede del conduttore non dovesse subentrare nella titolarità del contratto di locazione oppure se, dopo essere subentrato nel contratto, concedesse l’immobile in sublocazione o, comunque, ne perdesse la disponibilità materiale e diretta.

Per approfondire, leggi: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti



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TAGS: decesso beneficiario, ecobonus

Autore: Redazione Online

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