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Bonus Verde 36% per condomìni e unità: i documenti obbligatori

Bonus Verde 36% per condomìni e unità: i documenti obbligatoriBonus Verde 36% per condomìni e unità: i documenti obbligatori
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Verde concede una detrazione IRPEF nella misura del 36% per i lavori volti alla sistemazione a verde ex novo di aree scoperte, oppure alla radicale trasformazione di spazi all’aperto già esistenti.

È possibile usufruire dell’agevolazione per gli interventi che si conseguono nelle singole unità immobiliari o nelle parti comuni degli edifici condominiali, purché si tratti sempre di immobili ad uso residenziale.

Vediamo di seguito come funziona l’incentivo e quali sono i documenti obbligatori da possedere e conservare.

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Bonus Verde 36%: come funziona, chi ne ha diritto

Il Bonus Verde è nato per la prima volta con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, per poi essere prorogato di anno in anno fino ad arrivare alla Manovra 2022, che ne ha disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta nello specifico del bonus casa dedicato agli interventi che si compiono nelle aree scoperte private delle abitazioni, tra cui rientrano:

Per gli edifici condominiali, sono ammessi gli interventi sulle parti comuni esterne, purché si considerino comunque esclusivamente gli immobili abitativi dell’edificio.

Il limite di spesa massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 5.000 euro per ogni unità immobiliare. Per gli interventi nelle parti comuni condominiali, l’importo dovrà essere moltiplicato per ogni unità presente.

In questo caso, tra l’altro, se un soggetto dovesse realizzare interventi agevolabili in riferimento alla propria singola abitazione e, allo stesso tempo, partecipare anche alle spese per gli interventi sulle parti comuni deliberati dal condominio, egli potrà considerare due volte, separatamente, il limite di 5.000 euro.

In sostanza, sarà possibile così beneficiare due volte del Bonus Verde.

Attenzione, perché l’intervento sia ammissibile è necessario che riguardi lo spazio verde nella sua interezza. Ciò significa che tutta l’area dovrà essere interessata dai lavori e non sarà possibile, ad esempio, detrarre le spese per aver acquistato solo delle piante.

Sarà possibile però detrarre anche le spese per l’acquisto di piante o alberi, se l’intervento è ricompreso nella sistemazione ex novo o nel radicale rinnovamento di un intero giardino o di un’intera area verde.

Possono, tra l’altro, essere ammesse all’agevolazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dello spazio verde, se si può attestare che siano opere strettamente connesse agli interventi agevolabili.

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Usufrutto, trasferimenti decesso/cessione, modalità pagamento

La normativa prevede che sia possibile usufruire dell’incentivo esclusivamente con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartendo l’importo in 10 rate di pari importo per 10 anni.

Non si può in questo caso – così come per il Bonus Mobili – scegliere di esercitare le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura immediato.

Nel caso di vendita dell’unità immobiliare, il diritto alla detrazione si trasferisce in automatico a favore dell’acquirente a meno che il venditore non dichiari, nell’atto di compravendita, la volontà di continuare ad usufruirne personalmente.

In caso di decesso del beneficiario, invece, le rate residue andranno al beneficio degli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile che è stato oggetto di interventi.

Insomma, le condizioni legate ai trasferimenti si applicano allo stesso modo del Bonus Ristrutturazione (approfondisci qui).

A differenza del Bonus Ristrutturazione, invece, il Bonus Verde non ammette gli eventuali lavori realizzati in economia, ovvero eseguiti dallo stesso proprietario, da sue maestranze o affidato a dei lavoratori autonomi.

Per il bonus verde, infatti, è necessario che gli interventi siano realizzati da un’impresa edile.

Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:

  • Assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
  • Bonifico bancario o postale;
  • Addebito su carta di credito o di debito.

È fondamentale comunque che nel documento di spesa sia espressamente specificato il Codice Fiscale del beneficiario, nonché la descrizione degli interventi realizzati (che dovrà risultare conforme alla tipologia di spese ammesse a detrazione).

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Bonus Verde 2023: tutti i documenti obbligatori

Per beneficiare del Bonus Verde è obbligatorio conservare accuratamente i seguenti documenti:

  1. Fatture o ricevute fiscali che attestino le spese sostenute.
  2. Ogni documento che sia utile a dimostrare i pagamenti effettuati con assegni, bonifici, addebiti.
  3. Un’autocertificazione sottoscritta dal beneficiario della detrazione, in cui dichiara che l’importo complessivo delle spese su cui calcolare la detrazione non supera il limite massimo concesso.
  4. Se i lavori riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, l’amministratore di condominio dovrà redigere una Dichiarazione in cui:
    • Attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi di rappresentanza legati al suo ruolo in riferimento all’usufrutto dell’incentivo;
    • Certifica l’entità della somma pagata da ogni condomino, nonché la relativa misura di detrazione spettante per ognuno.
  1. Se i lavori riguardano un condominio minimo:
    • E quindi non ci fosse un amministratore, al posto della Dichiarazione suddetta si dovrà presentare solo la documentazione inerente la spesa sostenuta;
    • E quindi non ci fosse un Codice Fiscale del condominio, uno dei condòmini dovrà incaricarsi di redigere un’autocertificazione in cui sono indicati la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle singole unità immobiliari presenti nell’edificio.


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TAGS: aree verdi, bonus verde, Bonus Verde 36%, giardino, rifacimento giardino

Autore: Redazione Online

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