Il Bonus Ristrutturazioni è uno degli incentivi più longevi e maggiormente versatili tra quelli presenti nel nostro ordinamento giuridico. Il Bonus Ristrutturazioni è accessibile dai soggetti in regime forfettario?
Il Bonus Ristrutturazioni è uno degli incentivi più longevi e maggiormente versatili tra quelli presenti nel nostro ordinamento giuridico.
L’agevolazione concede infatti una detrazione d’imposta pari al 50% per l’esecuzione di interventi mirati alla ristrutturazione edilizia, al recupero, al restauro, all’abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico, alle nuove costruzioni in caso di danneggiamento per cause climatiche e molto altro ancora.
Ma il Bonus Ristrutturazioni è accessibile dai soggetti in regime forfettario?
Sommario
La domanda è stata posta da un contribuente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sulla rivista ufficiale FiscoOggi, e la risposta inevitabilmente è sì. Vediamo perché.
Innanzitutto, si ricorda che attualmente il Bonus Ristrutturazioni, così come la maggior parte dei bonus casa, è usufruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2022, salvo ulteriori cambiamenti, l’incentivo dovrebbe essere rinnovato fino al 2024 senza modifiche.
Per approfondire, leggi: “Bonus Casa, proroghe e limitazioni: cosa accadrà da gennaio 2022”
Tradizionalmente, i potenziali beneficiari del Bonus Ristrutturazioni sono:
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: senza redditi si può ottenere l’incentivo?”
Advertisement - PubblicitàCome possono allora i contribuenti in regime forfettario accedere al Bonus Ristrutturazioni?
È molto semplice. I soggetti in regime forfettario ad oggi possono usufruire del Bonus Ristrutturazioni, così come di altri bonus casa ai quali prima non potevano accedere, grazie all’introduzione delle opzioni alternative alla detrazione.
Fino a non molto tempo fa, per i soggetti che risultavano incapienti o comunque che non possedevano un’imposta lorda da detrarre, era impossibile accedere agli incentivi fiscali, perché appunto l’unico modo di usufruirne era la detrazione d’imposta in sede di Dichiarazione dei Redditi.
Ad oggi tutto ciò è cambiato dal momento in cui è entrato in vigore il Decreto Rilancio a maggio 2020. Con questo decreto infatti non solo è nato il Superbonus 110%, ma oltretutto è stato concesso per la prima volta ai soggetti incapienti di beneficiare degli incentivi seguendo modalità differenti dalla detrazione.
La cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura immediato, oltre ad estendere gli incentivi fiscali in favore di una più ampia platea di beneficiari, danno anche la possibilità di monetizzare il credito da subito optando per la ripartizione in SAL.
Per sapere come funziona, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
I soggetti in regime forfettario, così come gli altri contribuenti assoggettati ad imposta sostitutiva, possono dunque usufruire del Bonus Ristrutturazioni scegliendo una delle due opzioni, tra la cessione e lo sconto.
La stessa cosa vale anche per tutti gli altri bonus casa che ammettono la scelta, ovvero il Superbonus 110%, l’Ecobonus, il Sismabonus, il Sismabonus Acquisti e il Bonus Facciate.
Ovviamente tali contribuenti non potranno invece beneficiare delle suddette agevolazioni con la detrazione d’imposta. Ricordiamo infine che non tutti gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazioni possono essere agevolati optando per le opzioni alternative. Vedi qui quali interventi sono esclusi.
Advertisement - PubblicitàRimaniamo quindi in attesa che arrivi il nuovo anno e, con esso, anche la nuova Legge di Bilancio 2022, con la quale sapremo realmente quale sarà il destino delle agevolazioni fiscali, incluso il Bonus Ristrutturazioni.
Ricordiamo in ogni caso che le opzioni alternative della cessione e dello sconto hanno già ottenuto la proroga fino al 2025, e dunque rimarranno effettive ancora per qualche anno.
Inoltre, con il provvedimento del 12 novembre 2021, sono stati pubblicati i nuovi modelli aggiornati per l’invio della Comunicazione obbligatoria, da inviare alle Entrate entro il 16 marzo successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%, cessione e sconto: proroga al 2025 e nuovi modelli”
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