Il Bonus Ristrutturazione comprende una lunga serie di interventi edilizi, che partono dal semplice rifacimento di intonaci e tinteggiatura fino alla totale demolizione e ricostruzione di un edificio o un’unità immobiliare (approfondisci qui).
La detrazione è attualmente fissata al 50% (con massimale a 96 mila euro per unità) per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024, mentre scenderà al 36% (con massimale a 48 mila euro) a partire dal 1° gennaio 2025 se non dovessero esserci proroghe (approfondisci qui).
Advertisement - PubblicitàIl rifacimento degli intonaci e della tinteggiatura è un lavoro le cui spese risultano ammesse alla detrazione del Bonus Ristrutturazione.
Si tratta infatti di un intervento che rientra nella categoria della “manutenzione ordinaria” – ai sensi del TUE, art. 3 comma 1, lettera a) – categoria ammessa pienamente tra i lavori agevolabili.
Nella manutenzione ordinaria rientrano in particolare tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, nonché quelle volte all’integrazione e manutenzione degli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione ordinaria ricomprendono, ad esempio:
Il rifacimento di intonaci e tinteggiatura, tuttavia, può essere portato a detrazione con il Bonus Ristrutturazione solo se gli interventi vengono condotti nelle parti comuni degli edifici condominiali.
Tutti gli interventi rientranti nella categoria della manutenzione ordinaria, infatti, sono agevolabili solo se destinati ai condomini, mentre non sono detraibili se realizzati nelle parti comuni delle singole unità.
Resta fermo comunque il principio dei lavori che possono essere “assorbiti” da interventi di maggiore entità. Ovvero, nel caso in cui nelle singole unità si realizzassero interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o delle altre categorie ammesse, sarà possibile poi eseguire anche lavori di manutenzione ordinaria se questi risultano legati al completamento delle opere più consistenti.
Ricordiamo inoltre che il Bonus Ristrutturazione può essere applicato esclusivamente a singole unità ed edifici condominiali a destinazione d’uso residenziale. La detrazione è solo da Irpef, e non sono ammessi gli immobili ad uso strumentale.
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