Il “Bonus Ristrutturazione” spetta anche ai familiari conviventi, ma solo se l’immobile è nella loro disponibilità. Il comodato gratuito a terzi esclude il beneficio fiscale.
La normativa fiscale italiana prevede importanti agevolazioni per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia, ma non sempre è chiaro a chi spetti il beneficio, soprattutto in situazioni particolari come quella descritta dal lettore di FiscoOggi, il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco il caso analizzato.
Sommario
Il quesito posto al portale FiscoOggi affronta una situazione abbastanza comune ma ricca di implicazioni fiscali.
Il lettore chiede:
“Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella. A breve vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La domanda è la seguente: essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?”
Questa domanda tocca diversi aspetti rilevanti della normativa fiscale: da un lato, il concetto di comodato gratuito e come questo influisce sulla disponibilità dell’immobile; dall’altro, il diritto alle detrazioni per i familiari conviventi del proprietario, previsto dall’articolo 16-bis del Tuir.
Inoltre, emerge il tema del sostentamento economico e della fiscalità familiare, poiché il lettore sottolinea di essere fiscalmente a carico della moglie.
Advertisement - PubblicitàL’articolo 16-bis del Tuir prevede la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, per poter beneficiare di questa detrazione, devono essere soddisfatti determinati requisiti.
Tra i beneficiari rientrano anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, purché:
I familiari conviventi, secondo la normativa, comprendono:
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Advertisement - PubblicitàNel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coniuge convivente non può usufruire della detrazione. Il motivo risiede nella mancanza di un requisito fondamentale: la disponibilità dell’immobile. La casa, infatti, è stata concessa in comodato gratuito a un altro familiare (la sorella della proprietaria) e non è quindi utilizzabile né dal proprietario né dal suo coniuge convivente.
Questo dettaglio, apparentemente tecnico, è invece cruciale per determinare il diritto alla detrazione. Infatti, anche se il coniuge convivente fosse fiscalmente a carico e sostenesse le spese di ristrutturazione, il fatto che l’immobile non sia disponibile esclude la possibilità di accedere al beneficio fiscale.
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