La normativa fiscale italiana prevede importanti agevolazioni per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia, ma non sempre è chiaro a chi spetti il beneficio, soprattutto in situazioni particolari come quella descritta dal lettore di FiscoOggi, il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco il caso analizzato.

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La domanda del lettore: un caso pratico di comodato gratuito e detrazioni

Il quesito posto al portale FiscoOggi affronta una situazione abbastanza comune ma ricca di implicazioni fiscali.

Il lettore chiede:

“Mia moglie è proprietaria di un’abitazione che ha concesso in comodato gratuito alla sorella. A breve vorremmo effettuare su tale immobile dei lavori per i quali è prevista la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La domanda è la seguente: essendo fiscalmente a mio carico, posso portare io in detrazione le spese che sosterrò, in qualità di coniuge convivente?”

Questa domanda tocca diversi aspetti rilevanti della normativa fiscale: da un lato, il concetto di comodato gratuito e come questo influisce sulla disponibilità dell’immobile; dall’altro, il diritto alle detrazioni per i familiari conviventi del proprietario, previsto dall’articolo 16-bis del Tuir.

Inoltre, emerge il tema del sostentamento economico e della fiscalità familiare, poiché il lettore sottolinea di essere fiscalmente a carico della moglie.

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La normativa: chi può usufruire delle detrazioni?

L’articolo 16-bis del Tuir prevede la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, per poter beneficiare di questa detrazione, devono essere soddisfatti determinati requisiti.

Tra i beneficiari rientrano anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, purché:

  1. Esista lo status di convivenza al momento del pagamento delle spese;
  2. L’abitazione sia nella disponibilità del familiare che sostiene le spese.

I familiari conviventi, secondo la normativa, comprendono:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coniuge convivente non può usufruire della detrazione. Il motivo risiede nella mancanza di un requisito fondamentale: la disponibilità dell’immobile. La casa, infatti, è stata concessa in comodato gratuito a un altro familiare (la sorella della proprietaria) e non è quindi utilizzabile né dal proprietario né dal suo coniuge convivente.

Questo dettaglio, apparentemente tecnico, è invece cruciale per determinare il diritto alla detrazione. Infatti, anche se il coniuge convivente fosse fiscalmente a carico e sostenesse le spese di ristrutturazione, il fatto che l’immobile non sia disponibile esclude la possibilità di accedere al beneficio fiscale.