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Bonus Ristrutturazioni: quando il comodatario può usufruirne?

Bonus Ristrutturazioni: quando il comodatario può usufruirne?Bonus Ristrutturazioni: quando il comodatario può usufruirne?
Ultimo Aggiornamento:

Il comodatario, ovvero colui che riceve in comodato d’uso gratuito un immobile, può anche beneficiare delle detrazioni edilizie legate al Bonus Ristrutturazioni in riferimento a quell’immobile.

Oltre al Bonus Ristrutturazioni, anche gli altri bonus casa prevedono questa possibilità, a patto però che sia lo stesso comodatario ad aver sostenuto le spese necessarie per i lavori, e che vengano rispettati ulteriori specifici requisiti.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione 2023: La guida completa

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Bonus Ristrutturazioni: come funziona, interventi ammessi

Il Bonus Ristrutturazioni ammette la possibilità di portare in detrazione le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di immobili esistenti e, nello specifico, ai lavori rientranti nelle seguenti categorie:

  • Manutenzione ordinaria (solo per condomini);
  • Manutenzione straordinaria (condomini e singole unità);
  • Restauro e risanamento conservativo (condomini e singole unità);
  • Ristrutturazione edilizia (condomini e singole unità).

L’agevolazione è stata di recente estesa fino al 2024, pertanto sono ammesse le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2024.

La detrazione viene concessa nella misura del 50%, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Il Bonus Ristrutturazioni prevede la possibilità di scegliere, in alternativa all’utilizzo in detrazione, l’esercizio delle opzioni – quali la cessione del credito e lo sconto in fattura – ma solo in riferimento ad alcune tipologie di interventi (approfondisci qui).

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Bonus Ristrutturazioni: tutti i possibili beneficiari

La normativa prevede espressamente che possano beneficiare dell’incentivo i soggetti che sostengono le spese legate agli interventi agevolabili. Non è necessario tuttavia che a sostenere le spese, e a beneficiare della detrazione, debba essere per forza il proprietario dell’immobile.

Possono usufruire del bonus ristrutturazioni tutte le seguenti tipologie di soggetti che sostengono le spese:

  1. Il proprietario o il nudo proprietario;
  2. Il titolare di un contratto di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  3. Il locatario o il comodatario dell’immobile;
  4. I soci di cooperative a proprietà divisa, in qualità di possessori o assegnatari dell’immobile;
  5. I soci di cooperative a proprietà indivisa, in qualità di detentori dell’immobile (ma solo se c’è il consenso scritto della cooperativa proprietaria);
  6. Gli imprenditori individuali e le imprese familiari, ma solo per immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce;
  7. I soci delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, e gli altri soggetti ad essi equiparati.

Ma non è finita qui. La detrazione infatti può essere beneficiata anche da ulteriori soggetti che risultano in qualche modo collegati ai beneficiari elencati sopra – ovvero ai diretti proprietari oppure titolari del contratto di detenzione riguardante l’immobile – a patto che sostengano le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture. Questi sono:

  1. Familiari che convivono con il possessore o detentore dell’immobile, quali:
    • Il coniuge o il componente dell’unione civile;
    • Il convivente more uxorio (senza matrimonio né unione civile), solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 in poi;
    • I parenti entro il terzo grado;
    • I parenti acquisiti dal coniuge entro il secondo grado.
  1. L’ex coniuge che, in seguito alla separazione, ha ottenuto l’assegnazione dell’immobile intestato all’altro.
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Bonus Casa: e se il contratto inizia dopo l’avvio dei lavori?

Il comodatario può quindi, come specificato nella normativa, eseguire interventi edilizi nell’immobile che detiene in comodato e, successivamente, anche fruire delle detrazioni legate ai bonus casa, come appunto il bonus ristrutturazioni.

Per poterlo fare tuttavia, è necessario che il comodatario ottenga un consenso scritto da parte del proprietario dell’immobile, finalizzato ad autorizzare l’esecuzione degli interventi.

È obbligatorio inoltre che tutti i soggetti richiedenti risultino rispettare i criteri richiesti:

  • Prima della data di avvio degli interventi agevolabili;
  • Prima della data di pagamento delle spese agevolabili (se i pagamenti sono iniziati prima dei lavori).

Questo punto in particolare è stato chiarito nuovamente in un recente quesito posto all’attenzione delle Entrate mediante il portale FiscoOggi.

La domanda era la seguente:

Può il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese?

La risposta delle Entrate è chiaramente negativa.

Il contratto che dà diritto al richiedente di accedere al Bonus Ristrutturazioni deve obbligatoriamente esistere prima della data di inizio degli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione.

Solo nel caso in cui i pagamenti dovessero iniziare prima dei lavori, allora si potrebbe prendere come riferimento la data riferibile al primo pagamento.

In tutti gli altri casi, se i lavori sono iniziati prima delle spese, la data di riferimento da seguire è quella in cui sono iniziati i lavori.

A tal proposito, nella Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, era stato chiarito che:

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.



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TAGS: Bonus Ristrutturazione, bonus ristrutturazioni, ristrutturazioni

Autore: Redazione Online

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