Con un recente quesito posto all’attenzione del Fisco, abbiamo nuovamente occasione di parlare del Bonus Ristrutturazioni in caso di vendita dell’immobile e conseguente trasferimento delle rate di detrazione spettante.
Il Bonus Ristrutturazioni, lo ricordiamo, è uno tra i bonus casa che hanno ottenuto il rinnovo fino al 2024 con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022. Non ci sono state modifiche in riferimento all’applicazione dell’incentivo, se non quelle che riguardano le misure e le restrizioni introdotte dal Decreto Anti-Frode.
Ma torniamo all’argomento di oggi e scopriamo che cosa accade nel momento in cui si vende un immobile per il quale si sta beneficiando del Bonus Ristrutturazioni.
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Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazioni, come sappiamo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, con una detrazione ripartita in 10 quote di pari importo per 10 anni.
È possibile tuttavia usufruire delle agevolazioni in base a tre differenti modalità:
Vedi qui quali sono tutti i bonus che concedono la scelta delle opzioni alternative alla detrazione.
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Il quesito di oggi, consultabile nella Posta di FiscoOggi, riguarda appunto un contribuente che afferma di aver venduto un immobile per il quale stava usufruendo delle rate in detrazione concesse dal Bonus Ristrutturazioni.
Egli rappresenta di aver saputo che, nel momento in cui si procede alla vendita di un bene per il quale si sta beneficiando dell’incentivo per le ristrutturazioni, le quote annuali che ancora restano da utilizzare passano in automatico a favore del nuovo acquirente.
Il contribuente chiede dunque se, in accordo con il nuovo acquirente, si possa procedere con la realizzazione di una scrittura privata in cui si stabilisce che sia il venditore a continuare a beneficiare delle rate restanti del Bonus Ristrutturazioni.
Advertisement - PubblicitàLa risposta delle Entrate è chiaramente positiva, ma bisogna stare attenti alle condizioni previste per tale opzione.
Tale disposizione è regolamentata dall’art. 16-bis, comma 8 del TUIR, dove viene specificato che:
“In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”.
È proprio quel “salvo diverso accordo tra le parti” che permette al venditore e all’acquirente di decidere invece che sia lo stesso venditore a continuare a beneficiare del Bonus Ristrutturazioni.
Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, viene spiegato poi che ci sono due modalità con le quali è possibile formalizzare tale accordo:
Seppure in questo frangente abbiamo descritto che cosa accade in caso di vendita dell’immobile oggetto del beneficio, le stesse condizioni valgono anche se l’immobile agevolato con il Bonus Ristrutturazioni viene invece ceduto oppure donato.
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