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Bonus Ristrutturazioni e diritti reali: specifiche sul consenso

Il Bonus Ristrutturazioni è un incentivo che concede una detrazione al 50% per le spese relative a numerosi interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui l’acquisto di immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione.

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Il Bonus Ristrutturazioni è un incentivo che concede una detrazione al 50% per le spese relative a numerosi interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui l’acquisto di immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione.

È possibile beneficiare dell’agevolazione con la detrazione in 10 anni, oppure, in relazione ad alcuni specifici interventi, si può anche scegliere di fruirne mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi

Il Bonus Ristrutturazioni può essere beneficiato dal diretto proprietario dell’immobile o dal soggetto che detiene lo stesso sulla base di diritti reali, ma non solo.

In ogni caso comunque, se il beneficiario dell’incentivo non è il diretto proprietario, sarà necessario che quest’ultimo dia il consenso a procedere con i lavori a favore dell’effettivo richiedente. Ma in che modo e con quali tempistiche dev’essere rilasciato tale consenso?

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Ristrutturazioni: consenso ai lavori, quali tempistiche

Nel caso che vediamo oggi, un contribuente scrive all’Agenzia delle Entrate mediante il portale FiscoOggi e dichiara di detenere un immobile abitativo sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito.

Il soggetto afferma che vorrebbe effettuare sull’unità in comodato degli interventi edilizi ammissibili al Bonus Ristrutturazioni con detrazione al 50% delle spese.

A questo proposito, chiede al Fisco in che modo il proprietario del bene debba rilasciare il consenso ad eseguire i lavori e se tale consenso debba obbligatoriamente risultare da un atto scritto in data antecedente rispetto all’effettiva data di avvio degli interventi.

Come abbiamo accennato sopra, hanno diritto ad accedere all’incentivo i diretti proprietari o anche solo i detentori dell’immobile sulla base di diritti reali di godimento. Tuttavia, esistono anche altre tipologie di soggetti che possono richiedere l’accesso all’agevolazione.

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Bonus Ristrutturazioni: tutti i soggetti che possono richiederlo

Nello specifico, i soggetti che possono sostenere le spese per gli interventi e poi accedere al Bonus Ristrutturazioni sono:

  1. Proprietario o nudo proprietario;
  2. Titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
  3. Inquilino che detiene l’immobile sulla base di un contratto di locazione;
  4. Comodatario, ovvero colui che detiene l’unità sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito;
  5. Se l’immobile è in possesso (che non coincide necessariamente con la proprietà) di una cooperativa:
    • I soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori);
    • I soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori).
  1. Solo per gli immobili ad uso residenziale, possono usufruire della detrazione gli imprenditori individuali o le imprese familiari che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo;
  2. Solo per gli immobili ad uso residenziale, possono richiedere l’incentivo coloro che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo e sono soci di:
    • Società semplici;
    • Società in nome collettivo;
    • Società in accomandita semplice;
    • Altre tipologie di società equiparabili a quelle elencate.

Ma non è finita qui. Difatti, il Bonus Ristrutturazioni può essere beneficiato anche da altri soggetti, purché siano effettivamente questi a sostenere le spese e risultino essere gli intestatari di bonifici e fatture. Tali soggetti sono:

  1. Il coniuge o il soggetto unito civilmente al proprietario, possessore o detentore dell’immobile;
  2. Il familiare che convive con il proprietario, possessore o detentore dell’immobile, e che sia:
    • Parente entro il terzo grado;
    • Affine (ovvero parente acquisito dal coniuge) entro il secondo grado.
  1. Coniuge separato al quale è stato assegnato l’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
  2. Chi forma una coppia di fatto con il proprietario, possessore o detentore dell’immobile, ovvero il convivente more uxorio (senza matrimonio).
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Consenso ai lavori: tempistiche obbligatorie da rispettare

Abbiamo visto dunque che a beneficiare del Bonus Ristrutturazioni possono essere non solo i proprietari o detentori dell’immobile, ma anche le persone che convivono con essi sulla base di un legame familiare o affettivo.

In ogni caso, se non è il proprietario a sostenere le spese e fruire della detrazione, sarà sempre necessario ottenere il consenso per l’avvio dei lavori.

Tale consenso, precisa il Fisco, dovrà essere stilato in forma scritta e firmato dal proprietario dell’immobile. Tuttavia, non è obbligatorio che venga redatto prima che i lavori abbiano inizio.

Difatti, la normativa ammette la possibilità che il proprietario dell’immobile rilasci il suo consenso anche dopo l’effettivo inizio degli interventi. Ciò purché comunque l’acquisizione del consenso venga formalizzata entro la data di presentazione della Dichiarazione dei Redditi nella quale si intende utilizzare la detrazione.

Sempre per quanto riguarda i casi in cui non sia il diretto proprietario a fruire del Bonus Ristrutturazioni, si ricorda che invece il contratto riguardante la gestione del bene (locazione, diritti reali o, come nel caso di oggi, comodato d’uso gratuito), dovrà risultare già regolarmente registrato per la data di avvio dei lavori o, se antecedente, per la data di sostenimento delle spese ammissibili a detrazione.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni edilizie: aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate



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TAGS: bonus ristrutturazioni, ristrutturazioni

Autore: Redazione Online

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