Il Bonus Ristrutturazioni è uno tra gli incentivi che ammette la possibilità di usufruire dell’incentivo tramite le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Tali opzioni alternative sono state rese possibili con il Decreto Rilancio nel 2020, principalmente per l’usufrutto del Superbonus 110% e di altri 5 Bonus Casa, e consentono anche a chi non possiede un’imposta lorda da detrarre di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Apriamo una piccola parentesi per ricordare che la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022 con aliquota al 75%. Anche questo incentivo rientra tra quelli fruibili tramite opzioni alternative.
Tornando a noi, è bene sapere che il Bonus Ristrutturazioni è uno tra gli “altri Bonus Casa” che concedono la scelta, ma è l’unico che impone dei limiti in base agli interventi da svolgere.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCome abbiamo visto qualche mese fa con l’articolo: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi”, questa tipologia di incentivo non consente sempre ai beneficiari di optare per la cessione e lo sconto.
Esistono infatti diversi interventi per i quali l’agevolazione ammette esclusivamente l’esercizio tramite la detrazione diretta in Dichiarazione dei Redditi. Come chiariva la normativa infatti, solo gli interventi elencati alle lettere a) e b) dell’art. 16-bis del TUIR potevano essere esercitati anche tramite le opzioni alternative.
Questi interventi sono:
I lavori edilizi che invece non potevano essere fruiti tramite cessione e sconto erano i seguenti:
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Advertisement - PubblicitàCon l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 le cose però sono parzialmente cambiate.
La Manovra infatti ha modificato quanto previsto dall’art. 121 comma 2 del decreto Rilancio. Qui, alla lettera a), era difatti stabilito che gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazioni che potevano essere utilizzati tramite cessione e sconto erano esclusivamente quelli elencati alle lettere a) e b) dell’art. 16-bis del TUIR.
Le modifiche apportate al decreto dalla Manovra 2022 sono riportate all’art. 1, comma 29, lettera c), che stabilisce che:
“al comma 2, lettera a), le parole: «a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b) e d)»”.
Questo significa che a partire dal 1° gennaio 2022, anche gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 16-bis del TUIR.
Si tratta appunto degli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”.
Sarà dunque possibile scegliere le opzioni alternative della cessione e dello sconto anche per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali. Chiaramente, ci si riferisce esclusivamente alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.
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