Il Bonus Ristrutturazione prevede che si possano eseguire numerose tipologie di interventi edilizi su singole unità immobiliari, su singole unità in condominio o sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Gli immobili ammessi al beneficio sono tutti quelli a destinazione residenziale (anche rurali), incluse le relative pertinenze, purché siano esistenti e accatastati (o in via di accatastamento).
La detrazione concessa è pari al 50% delle spese sostenute con recupero in 10 quote in 10 anni. C’è inoltre la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, quali sconto in fattura o cessione del credito, ma solo per alcune tipologie di lavori. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi”
Advertisement - PubblicitàBonus Ristrutturazione: tutti i lavori che si possono eseguire
In quanto ai lavori che si possono eseguire con il Bonus Ristrutturazione, sono ammessi tutti quelli rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia. Solo per gli edifici condominiali, saranno ammessi anche i lavori di manutenzione ordinaria.
Oltre a questi, si possono inoltre conseguire anche ulteriori interventi, come:
Vediamo di seguito tutta la documentazione che bisogna presentare e/o conservare per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazione.
Advertisement - PubblicitàBonus Ristrutturazione: i documenti obbligatori per tutti
I documenti da conservare obbligatoriamente per il Bonus Ristrutturazione, a prescindere dalla tipologia di intervento che si è svolto, sono i seguenti:
- Titolo o abilitazione amministrativa dalle quali si evince la tipologia e la data di inizio dei lavori. In caso non ci fossero abilitazioni amministrative, si dovrà predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare la data di inizio dei lavori e la detraibilità delle spese.
- Fatture o ricevute fiscali che possano dimostrare le spese sostenute.
- Bonifico bancario o postale con indicati:
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- Causale del versamento;
- Codice Fiscale del soggetto che beneficia della detrazione;
- Codice Fiscale (o Partita IVA) del soggetto destinatario del bonifico.
- Per le spese che potrebbero non essere state eseguite con bonifico bancario (come oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo, nonché i diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori), sarà necessario essere in possesso di altra documentazione che possa provare le spese.
- Autocertificazione che attesti che le spese sulle quali calcolare la detrazione non sono superiori al limite concesso per il Bonus Ristrutturazione.
- Per gli edifici condominiali, sarà necessario che l’amministratore rilasci una Dichiarazione contenente:
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- L’attestazione di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di legge;
- L’ammontare della somma spesa da ogni condomino e la relativa percentuale di detrazione spettante.
- In caso di condominio minimo privo di Codice Fiscale, si dovrà produrre un’autocertificazione che attesti la tipologia di lavori effettuati, con indicati i dati catastali delle singole unità immobiliari che sono state oggetto di lavori nel condominio.
- In caso l’immobile oggetto del Bonus Ristrutturazione fosse stato venduto, e il beneficio della detrazione fosse rimasta al venditore, servirà l’atto di cessione dell’immobile.
- Per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011, servirà conservare:
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- La copia della Comunicazione trasmessa al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara;
- La copia della ricevuta postale della Raccomandata, necessaria per verificare che questa sia stata inviata entro la data di inizio dei lavori.
- Nel caso in cui per i lavori eseguiti fosse obbligatoria la Comunicazione preventiva ASL secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, bisognerà trasmettere la Comunicazione all’ufficio territoriale competente prima dell’inizio dei lavori mediante Raccomandata AR.
- In caso di beneficio mediante detrazione in 10 anni, si dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta che il contribuente non ha esercitato le opzioni alternative della cessione o dello sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàUlteriori documenti per acquisto box e posti auto pertinenziali
Oltre alla documentazione elencata sopra, se gli interventi dovessero comprendere l’acquisto di parcheggi e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, si dovrà conservare inoltre:
- L’atto di acquisto (anche contratto preliminare) in cui:
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- Si attesta che il box o il posto auto hanno un rapporto di “pertinenzialità” con un’unità immobiliare abitativa;
- Si indica il numero di contitolari, in caso di parcheggio a proprietà comune.
- Dichiarazione rilasciata dal costruttore in cui si attestano i costi di costruzione.
- Autocertificazione che attesta l’importo del costo di costruzione riferito a ciascuno dei contitolari della detrazione.
- Per attestare le spese:
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- Bonifico bancario o postale;
- Se il pagamento non è avvenuto con bonifico, l’impresa venditrice dovrà redigere un atto notorio in cui attesta di aver correttamente contabilizzato il denaro ricevuto ai fini fiscali.
- Se l’acquisto è avvenuto entro il 2010, servirà inoltre la ricevuta della Raccomandata – trasmessa al Centro operativo di Pescara – che deve risultare inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Leggi anche: “Regolamentazione del posto auto in condominio: linee guida e ripercussioni legali”
Advertisement - PubblicitàUlteriori documenti per costruzione box e posti auto pertinenziali
Oltre all’acquisto di un box pertinenziale all’abitazione, il Bonus Ristrutturazione concede anche la costruzione ex novo del parcheggio, anche di proprietà comune, e anche nel caso in cui fosse realizzato in economia.
In caso di realizzazione ex novo del posto auto o del box, sarà necessario essere in possesso dei seguenti documenti aggiuntivi:
- La concessione edilizia da cui deve risultare il rapporto di “pertinenzialità” del box da costruire con un immobile a destinazione abitativa;
- Bonifico bancario o postale che attesti i pagamenti effettuati;
- Fatture o ricevute fiscali che attestino il sostenimento delle spese legate alla realizzazione degli interventi;
- Autocertificazione che attesta le spese sostenute per la costruzione da ciascun contitolare del beneficio;
- Se obbligatoria per gli interventi eseguiti, sarà necessaria la Comunicazione preventiva inviata all’ASL prima dell’inizio dei lavori;
- Se la costruzione è avvenuta entro il 2010, si dovrà essere in possesso della ricevuta della Raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara, che doveva essere trasmessa entro la prima dichiarazione utile.
Advertisement - PubblicitàUlteriori documenti per acquisto unità in edificio ristrutturato
Oltre all’acquisto di box pertinenziali, il Bonus Ristrutturazione ammette anche l’acquisto di unità immobiliari abitative situate all’interno di edifici che sono stati interamente ristrutturati.
In questo caso, il contribuente dovrà acquistare l’abitazione da un’impresa di costruzione, ristrutturazione o cooperativa edilizia entro 18 mesi dalla fine dei lavori edilizi, e i documenti da conservare saranno i seguenti:
- L’atto di acquisto, assegnazione o il contratto preliminare di compravendita dal quale si possa evincere:
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- La data di inizio e di fine lavori realizzati nell’edificio;
- Il numero dei contitolari.
- Qualora l’atto di acquisto dell’unità non dovesse contenere i dati legati ai lavori realizzati nell’edificio, l’impresa di costruzione dovrà rilasciare una dichiarazione dove attesta la data di inizio e fine lavori, nonché il numero dei contitolari.
- Autocertificazione che attesti le spese sostenute da ognuno dei contitolari.
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni per acquisto: sì a Cessione del Credito”
Advertisement - PubblicitàUlteriori documenti per trasferimento rate con acquisto o donazione
Nel caso in cui si beneficiasse del Bonus Ristrutturazione per un immobile che è stato oggetto di lavori agevolabili e che in seguito è stato acquistato (con trasferimento rate all’acquirente) oppure ricevuto in donazione, gli ulteriori documenti necessari saranno:
- L’atto di acquisto o di donazione dell’immobile.
- Titoli o abilitazioni amministrative dalle quali si possa evincere la tipologia di lavori realizzati nell’immobile, nonché la data di inizio e di fine lavori. Se non ci sono le abilitazioni, servirà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti le date di inizio e fine lavori, e la detraibilità delle spese sostenute dal precedente proprietario.
- Copia delle fatture intestate al precedente proprietario che dimostrino il sostenimento delle spese legate agli interventi.
- Copia dei bonifici bancari o postali, da cui deve risultare:
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- La causale del versamento;
- Il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il Codice Fiscale o Partita IVA del destinatario del bonifico.
- Per le spese che potrebbero non essere state pagate mediante bonifico (come oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto, bollo o diritti per le concessioni) è necessario che tali spese risultino documentate.
- Se gli interventi hanno interessato le parti comuni di un edificio condominiale, l’amministratore dovrà redigere una dichiarazione dove attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa e certifica l’ammontare delle spese sostenute da ogni condomino.
- Se gli interventi edilizi conseguiti nell’immobile ricevuto tramite donazione o acquisto sono iniziati prima del 1° gennaio 2011, servirà anche:
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- Copia della Comunicazione trasmessa al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara;
- Copia della ricevuta postale della Raccomandata che doveva essere inviata entro la prima dichiarazione dei redditi.
Advertisement - PubblicitàUlteriori documenti Bonus Ristrutturazione per immobile in eredità
È possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione anche nel caso in cui si dovesse ottenere in eredità un immobile che è stato in passato oggetto di lavori agevolabili.
In quel caso, l’erede che intende usufruire della detrazione – per le quote residue non utilizzate che spettavano al diretto beneficiario – dovrà obbligatoriamente mantenere la disponibilità materiale e diretta dell’immobile, per tutti gli anni che rimangono da fruire.
Se l’erede dovesse vendere l’immobile ereditato – oppure dovesse concederlo in locazione, in comodato d’uso o, comunque, dovesse darlo in detenzione ad altri – non avrebbe più diritto a beneficiare delle rate residue di detrazione in riferimento ai periodi d’imposta nei quali non risulta possedere la disponibilità del fabbricato.
Sulla base di questo ragionamento, nel caso in cui dovessero esistere più eredi, ma solo uno di questi avesse la possibilità di disporre dell’immobile, egli sarebbe l’unico erede che avrebbe diritto di usufruire delle rate residue spettanti o, in caso contrario, di scegliere la rinuncia al beneficio.
Per saperne di più leggi: “Bonus Ristrutturazione all’erede: disponibilità più importante di proprietà”
Per quanto riguarda, quindi, i soggetti che intendono beneficiare del Bonus Ristrutturazione per un immobile ricevuto in eredità che è stato oggetto di interventi agevolabili, serviranno questi ulteriori documenti:
- Autocertificazione in cui si attesta che il richiedente possiede la disponibilità materiale e diretta dell’immobile.
- Autocertificazione in cui si attesta che il richiedente è erede del precedente beneficiario della detrazione.
- Titoli e abilitazioni amministrative nei quali devono essere indicate la tipologia degli interventi eseguiti e la data di inizio lavori. In mancanza di abilitazioni, servirà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta:
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- La data di inizio lavori;
- La detraibilità delle spese sostenute dal precedente proprietario.
- Copia delle fatture che dimostrino le spese sostenute dal precedente proprietario.
- Copia dei bonifici bancari o postali con indicati correttamente:
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- La causale oggetto del bonifico;
- Il CF del beneficiario della detrazione;
- Il CF o Partita IVA del soggetto destinatario del versamento.
- Per le spese eventualmente non corrisposte tramite bonifico (oneri, ritenute, bollo, diritti di concessione), queste dovranno risultare attestate con apposita documentazione.
- Per le spese che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali servirà, anche qui, una Dichiarazione dell’amministratore in cui attesta l’adempimento a tutti gli obblighi di legge e certifica l’importo delle spese sostenute da ciascun appartamento.
- Se l’immobile ricevuto in eredità è stato oggetto di lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011, si dovranno conservare inoltre:
-
- Copia della Comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara;
- Copia della ricevuta postale della Raccomandata che doveva essere trasmessa entro la dichiarazione dei redditi.
Leggi anche: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti”