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Bonus Ristrutturazione: sì all’inquilino anche se si trasferisce

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Il Bonus Ristrutturazione è una detrazione da IRPEF pari al 50% concessa per numerose categorie di interventi, tra cui ristrutturazione e recupero, ma anche risparmio energetico e acquisto di unità immobiliari.

Il credito derivante dall’agevolazione può essere detratto con la dichiarazione dei redditi in un tempo di 10 anni. In alternativa, per alcune categorie di interventi legate all’incentivo, si può anche optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi

Il Bonus Ristrutturazione può essere usufruito dal diretto proprietario dell’abitazione oggetto di interventi, ma anche dall’inquilino con contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito.

A tal proposito, è stato chiarito che nel caso in cui l’inquilino dovesse trasferirsi per via della scadenza del contratto, egli potrà comunque continuare a fruire delle quote residue relative a quell’immobile, anche non avendone più la disponibilità.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Ristrutturazione: rate residue post contratto, cosa accade?

Il punto è stato chiarito in occasione di un quesito pubblicato di recente sul portale FiscoOggi, dove una contribuente che sta usufruendo del Bonus Ristrutturazioni chiede appunto se potrà continuare a beneficiare dell’incentivo anche dopo la scadenza del contratto di comodato.

Nello specifico, la donna sostiene di detenere un immobile a titolo di comodato d’uso gratuito con contratto regolarmente registrato.

Fa sapere di aver conseguito, nel corso del 2020, degli interventi di ristrutturazione edilizia che hanno interessato l’immobile, e afferma di aver sostenuto autonomamente le spese necessarie ai lavori.

Per tali spese, la contribuente dichiara di stare attualmente usufruendo del Bonus Ristrutturazione al 50%, con la detrazione diretta in 10 anni in dichiarazione dei redditi.

Afferma tuttavia che il contratto di comodato d’uso gratuito scadrà a fine 2023, e chiede quindi al Fisco cosa accade alle restanti rate di detrazione una volta che scade il contratto di detenzione dell’immobile.

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Bonus Ristrutturazione: beneficiario diverso da proprietario, condizioni

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Bonus Ristrutturazione può essere beneficiato dal proprietario dell’immobile, dai familiari conviventi o dal detentore di un diritto reale di godimento.

Nel caso in cui, però, l’abitazione dovesse essere concessa in locazione o in comodato d’uso, anche il locatario o il comodatario possono sostenere spese agevolabili e beneficiare poi della detrazione concessa.

Perché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che il soggetto che intende usufruire della detrazione sia lo stesso che sostiene le spese necessarie all’esecuzione degli interventi.

È fondamentale ricordare, tra l’altro, che in tutti i casi per i quali non è il proprietario diretto dell’immobile a beneficiare degli incentivi in ambito edile, il soggetto che intende fruirne al suo posto, dovrà anche ottenere una dichiarazione – sottoscritta dal proprietario – in cui quest’ultimo autorizza l’avvio degli interventi nell’immobile.

Attenzione, si ribadisce ancora una volta che il contratto di comodato d’uso o di locazione deve risultare già esistente per la data in cui vengono avviati i lavori.

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Rate post contratto: sì anche senza la disponibilità materiale

In merito alla richiesta della contribuente – che domanda spiegazioni in merito alle rate residue di detrazione nel caso in cui il contratto di comodato d’uso dovesse arrivare a scadenza prima di concludere l’usufrutto di tutte le 10 rate spettanti – il Fisco spiega quanto segue.

Se il contratto di locazione o comodato d’uso gratuito dovesse terminare prima che il locatario o il comodatario abbiano finito di beneficiare di tutte le rate concesse con il Bonus Ristrutturazione, questi potranno continuare comunque a fruirne anche in seguito alla scadenza del contratto.

Ciò significa che, al contrario di quanto accade con il trasferimento delle rate residue agli eredi – in cui è richiesto espressamente che questi detengano la disponibilità materiale e diretta dell’immobile per tutti gli anni di fruizione della detrazione, per il comodatario o il locatario questa regola non sarà fondamentale.

Leggi anche: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti

Difatti, si spiega, se il contratto di comodato o locazione arrivasse a scadenza e, dunque, il beneficiario della detrazione dovesse trasferirsi prima di aver concluso completamente le rate, questo non cambierebbe niente.

Il soggetto potrà continuare a beneficiare delle rate residue anche se non ha più un contratto attivo e, pertanto, anche se non ha più la disponibilità diretta e materiale dell’immobile per cui ha conseguito i lavori.

Non è prevista, in questi casi, la possibilità di trasferire a favore del comodante o locatore le rate residue di detrazione che spettano al comodatario o locatario.



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TAGS: Bonus Ristrutturazione, bonus ristrutturazioni, contratto locazione, inquilino

Autore: Redazione Online

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