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Bonus Ristrutturazione per “nuova costruzione”: quali lavori?

Bonus Ristrutturazione per “nuova costruzione”: quali lavori?Bonus Ristrutturazione per “nuova costruzione”: quali lavori?
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Il Bonus Ristrutturazione è senza dubbio il bonus casa più noto tra tutti, ed è anche quello che concede maggiore scelta in riferimento alle tipologie di interventi che si possono realizzare.

Tra i lavori conseguibili, infatti, non c’è solo la manutenzione ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione edilizia o il restauro. È possibile, ad esempio, procedere con la messa a norma degli impianti, realizzare lavori volti ad evitare gli infortuni domestici, acquistare una casa ristrutturata o anche provvedere all’esecuzione di interventi mirati al risparmio energetico.

L’agevolazione ammette tra l’altro la possibilità di eseguire lavori rientranti nella categoria della “nuova costruzione”.

Vediamo in quali casi.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

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Bonus Ristrutturazione: normativa e regole, occhio alle eccezioni

Il Bonus Ristrutturazione consiste in una detrazione IRPEF nella misura del 50% delle spese sostenute, per una spesa massima di 96.000 euro ad unità. Se non dovessero esserci proroghe in merito, l’incentivo tornerà nella misura del 36% a partire dal 2025 (approfondisci qui).

Tra i numerosi interventi ammessi a detrazione, è possibile realizzare tutti i lavori ricompresi nelle categorie definite dall’art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia alle lettere:

Secondo quanto predisposto dalla normativa sarebbero invece esclusi tutti i lavori classificabili come “nuova costruzione” e “ristrutturazione urbanistica”, rispettivamente indicati alle successive lettere e) ed f).

Il Bonus Ristrutturazione infatti è finalizzato ad incentivare il recupero di immobili già esistenti che, tra l’altro, devono essere a scopo abitativo.

È possibile intervenire anche su unità immobiliari che inizialmente non dovessero essere residenziali, a patto però che al termine dei lavori la destinazione d’uso sia modificata in abitativa.

Abbiamo visto, tra l’altro, che anche gli immobili appartenenti alle categorie F/2 (collabenti), F/3 (in corso di costruzione) ed F/4 (in corso di definizione) possono essere considerati validi ai fini dell’accesso all’agevolazione.

Nel caso delle unità in corso di costruzione, tuttavia, è necessario che si tratti di immobili già precedentemente esistenti e accatastati, che siano stati classificati in categoria F/3 in seguito all’avvio di lavori edilizi mai conclusi.

Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione: sì case in costruzione, in definizione o collabenti

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Nuova costruzione: quali interventi col Bonus Ristrutturazione?

In genere, non è quindi possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione per gli immobili che non siano già esistenti e per i quali si debba provvedere con opere di nuova costruzione.

C’è però un’eccezione a questa regola. L’incentivo infatti non ammette solo le categorie di lavori definite all’art. 3 del TUE, ma agevola anche diverse altre categorie da considerare distinte e separate da queste.

Tra le tipologie di interventi ammesse, ce n’è una che è finalizzata ad agevolare proprio i lavori di nuova costruzione, e che concede di realizzare ex-novo autorimesse e posti auto, anche a proprietà comune.

Perché le spese legate alla nuova costruzione di box e posti auto siano detraibili, è fondamentale che questi risultino pertinenziali ad un’unità immobiliare abitativa.

Il vincolo di pertinenzialità può essere già esistente, oppure essere formalizzato in seguito alla costruzione. È necessario però che il lavoro sia qualificato esclusivamente come nuova costruzione.

La Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, di recente ha ribadito il punto in maniera specifica, sottolineando che:

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”.

Si fa presente qui, tra l’altro, che le autorimesse e i posti auto possono essere realizzati ex-novo anche in economia (approfondisci qui), ovvero:

  • Dallo stesso proprietario o detentore autonomamente;
  • Affidando il lavoro a proprie maestranze;
  • Affidando il lavoro a dei professionisti autonomi.

Sia che si affidino i lavori ad una ditta, sia che si provveda alla realizzazione in economia, viene chiarito che le spese detraibili sono solo quelle che risultano strettamente connesse alla realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali, anche nel caso in cui l’unità abitativa non dovesse essere ancora stata ultimata.

Tutti i costi che si intendono portare a detrazione dovranno essere inoltre debitamente documentati mediante i pagamenti, che potranno avvenire solo con bonifico bancario o postale.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: bonifico con causale errata comporta decadenza?

Il soggetto che intende usufruire del Bonus Ristrutturazione per la nuova costruzione di autorimesse e posti auto dovrà obbligatoriamente essere in possesso di:

  • Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa;
  • Ricevuta del bonifico bancario o postale effettuato.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso



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TAGS: Bonus Ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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