La normativa italiana consente al convivente di fatto di usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, a patto che siano rispettate specifiche condizioni di convivenza e documentazione.
Negli ultimi anni, le normative fiscali italiane hanno subito numerosi cambiamenti, soprattutto in relazione alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Un tema particolarmente interessante è la possibilità di usufruire di queste agevolazioni da parte delle coppie di fatto.
Ma quali sono le condizioni necessarie affinché anche un convivente di fatto possa beneficiare delle detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR? E quali documenti sono necessari per dimostrare il diritto a queste agevolazioni?
Approfondiamo la questione con riferimento a un recente quesito posto all’Agenzia delle Entrate e alla risposta fornita.
Sommario
Un lettore ha posto il seguente quesito all’Agenzia delle Entrate:
“In qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione che il mio compagno ha appena acquistato, posso usufruire io delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del TUIR, anche se al momento siamo conviventi in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione? Preciso che siamo regolarmente registrati in Comune come ‘coppia di fatto’.”
Questa domanda solleva importanti questioni su chi possa effettivamente beneficiare delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e quali siano le condizioni necessarie per farlo.
Advertisement - PubblicitàLa normativa fiscale italiana, dal 2016, consente al convivente di fatto del proprietario o detentore di un immobile di usufruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Questo è possibile purché il convivente sostenga effettivamente le spese. Secondo l’articolo 16-bis del TUIR, il convivente ha diritto alla detrazione anche se non è titolare di un contratto di comodato, una disposizione che equipara il suo status a quello di un familiare convivente.
Questa agevolazione si applica alle spese sostenute per interventi su una delle abitazioni dove si manifesta la convivenza, anche se questa non è l’abitazione principale della coppia.
Tuttavia, è cruciale rispettare il requisito della “stabile convivenza”. Ciò significa che, al momento dell’inizio dei lavori o quando viene sostenuta la spesa, il convivente di fatto deve essere già registrato presso l’anagrafe come parte della “famiglia anagrafica”.
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Advertisement - PubblicitàIl concetto di “stabile convivenza” è fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali. La legge n. 76/2016 definisce la “famiglia anagrafica” come l’unità che può essere dimostrata tramite i registri anagrafici comunali. Alternativamente, è possibile ricorrere all’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.
È importante che la convivenza sia già in essere al momento dell’avvio della procedura di ristrutturazione o all’inizio dei lavori. Inoltre, essa deve perdurare durante tutto il periodo in cui si sostengono le spese che si desidera detrarre.
Quali sono, quindi, i documenti necessari? Il convivente dovrà fornire la registrazione anagrafica o l’autocertificazione che attesti il suo status, oltre alle ricevute e documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.
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