Il Bonus Ristrutturazione prevede che le spese debbano essere correttamente documentate. Ma una causale errata può comportare la decadenza dall’agevolazione?
Con il Bonus Ristrutturazione c’è la possibilità di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di numerose categorie di interventi edilizi sugli immobili residenziali (vedi qui quali)
Fino al 31 dicembre 2024 (o fino al 2025 per il Superbonus) è possibile inoltre per determinate categorie di soggetti esercitare ancora le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura immediato. Per approfondire, leggi: “Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori”
Il Bonus Ristrutturazione prevede che le spese debbano essere correttamente documentate e che, per questo, i pagamenti debbano essere eseguiti solo tramite bonifico contenente la causale degli interventi. Ma una causale errata può comportare la decadenza dall’agevolazione?
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazione prevede che i pagamenti legati ai lavori e le spese correlate debbano essere corrisposti, appunto, tramite bonifico bancario o postale, in quanto le banche e le poste dovranno applicare la ritenuta (attualmente dell’8%) come acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari (con obbligo di rivalsa).
Anche qualora si richiedesse un finanziamento per pagare i lavori a rate, si dovranno rispettare le stesse condizioni (approfondisci qui).
Il bonifico bancario o postale deve essere compilato con attenzione, in quanto bisognerà specificare obbligatoriamente:
Nel caso in cui un bonifico legato alle spese da detrarre dovesse contenere una causale errata, è possibile che questo comporti la decadenza del diritto al beneficio?
Advertisement - PubblicitàIn merito al tema, la Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 aveva chiarito specificatamente che:
“[…] la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento […].”
Si spiegava in sostanza che i bonifici eseguiti in una maniera errata, tale da impedire alle banche e alle poste di applicare la ritenuta obbligatoria, non possono consentire il riconoscimento della detrazione.
Con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 si è chiarito però, a questo proposito, che la detrazione di cui al Bonus Ristrutturazione potrà comunque essere riconosciuta se:
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!